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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24625/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraìo 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 20/11/2019, il Tribunale di Genova, per quanto è qui di interesse, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni personali pluriaggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi 4 di reclusione (mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito).

Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata in data 11/03/2021, confermata nel resto la sentenza di primo grado, ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., statuendo, in dispositivo, che la pena veniva ridotta a mesi 4 di reclusione.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt.442 e 597 cod. proc. pen., in quanto, pur affermando che la pena nei confronti del ricorrente doveva essere ridotta in virtù dell'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento dei danni, formulando un implicito giudizio di prevalenza, ha omesso di operare la riduzione per il rito, sicché la pena irrogata deve essere rideterminata in mesi 2 e giorni 20 di reclusione.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena.

Il ricorso deve essere accolto.

Come rilevato dal ricorso, il riferimento - in motivazione e in dispositivo - alla riduzione della pena irrogata in primo grado a seguìto dell'applicazione dell'ulteriore circostanza ex art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., rende, implicitamente ma univocamente, ragione della volontà della Corte distrettuale di modificare nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti, il giudizio di bilanciamento già formulato in termini di equivalenza.

La Corte di appello ha però omesso di operare la riduzìone per il rito, come dimostrato dal fatto che alla decisione circa la "riduzione" della pena irrogata in primo grado si è accompagnata una determinazione della stessa in termini uguali alla pena statuita dal Tribunale di Genova.

Questa Corte può procedere direttamente alla correzione dell'errore, nei termini esattamente individuati dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, applicato al ricorrente, rideterminando la pena in mesi due e giorni venti di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraìo 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 20/11/2019, il Tribunale di Genova, per quanto è qui di interesse, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni personali pluriaggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi 4 di reclusione (mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito). Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata in data 11/03/2021, confermata nel resto la sentenza di primo grado, ha applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., statuendo, in dispositivo, che la pena veniva ridotta a mesi 4 di reclusione. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt.442 e 597 cod. proc. pen., in quanto, pur affermando che la pena nei confronti del ricorrente doveva essere ridotta in virtù dell'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento dei danni, formulando un implicito giudizio di prevalenza, ha omesso di operare la riduzione per il rito, sicché la pena irrogata deve essere rideterminata in mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. Il ricorso deve essere accolto. Come rilevato dal ricorso, il riferimento - in motivazione e in dispositivo - alla riduzione della pena irrogata in primo grado a seguìto dell'applicazione dell'ulteriore circostanza ex art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., rende, implicitamente ma univocamente, ragione della volontà della Corte distrettuale di modificare nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti, il giudizio di bilanciamento già formulato in termini di equivalenza. La Corte di appello ha però omesso di operare la riduzìone per il rito, come dimostrato dal fatto che alla decisione circa la "riduzione" della pena irrogata in primo grado si è accompagnata una determinazione della stessa in termini uguali alla pena statuita dal Tribunale di Genova. Questa Corte può procedere direttamente alla correzione dell'errore, nei termini esattamente individuati dal ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, applicato al ricorrente, rideterminando la pena in mesi due e giorni venti di r
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