CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21418/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi sia alla mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità sia al diniego degli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen e al trattamento sanzionatorio) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e tesi a una diversa valutazione degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato e al diniego delle attenuanti generiche e dell'art. 131- bis cod. pen., oltre che in ordine alla congruità della pena inflitta); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio