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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03467/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA sul ricorso 20984/2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., RIVESTIMENTI E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.82/3/2016della COMM.TRIB.REG. del MOLISE, depositata il 15/2/2016; Udita la relazione della causa svolta in data 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]GORI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise con sentenza n. 82/3/2016 depositata il 15/2/2016 rigettava l’ appell o propost o dall’Agenzia delle entrate avverso l a sentenz a della Commissione tri- butaria provinciale di Campobasson. 147/3/2010 di accoglimento del ricorsointroduttivo propost o dal l a società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, e annullamento dell’avviso di accertamento per II.DD.,IVA e sanzioni 200 4 , emesso sulla base di p.v.c.

2. Si legge nella sentenza impugnata che con l’atto impositivo venivano contestati:ricavi non contabilizzati ricollegati a somme di denaro rin- venute in cassaforte e non riscontrate nella contabilità; costi indeduci- bili perché riguardanti spese di vitto e alloggio sostenute per i dipen- denti in parte comprovate da documentazione irregolare e, in parte, sostenute da terze persone non dipendenti della società; IVA indedu- cibile perché afferente a fatture per danni subiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] per consulenze rilasciate da una società esistente solo sulla carta.

Successivamente alla notifica dell’avviso la contribuente presentava ri- chiesta di accertamento con adesione nella quale, in virtù della sospen- sione dei termini a seguito del sismaMolise del 2002, inseriva, fruendo dell’abbattimento del 60% previsto dalla legge speciale per gli eventi sismici,le suddette maggiori imposte dovute.

Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ritenendo diaver adempito agli obblighi fiscali ex artt.3 d.l. n.162/2008 e 6 d.l. n.185/2008.

La prospettazione veniva accolta dal giudice di primo grado che annullava l’avviso.

3. Il giudice d’appello confermava tale decisioneargomentando che la società contribuente aveva usufruito dell'abbattimento delle imposte dovute nella misura del 60% ed aveva, quindi, provveduto regolar- mente a versare all'erario ratealmente il quantumdovuto .

N el caso in esame trovavano applicazione le disposizioni normative di cui al de- creto legge n. 162 del 2008 e al D.M. 15 novembre 2002, attinenti alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tribu- tari, secondo cui la sospensione dei termini, indicata a decorrere dal 31 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2008, risultava applicabile alla posi- zione debitoria fiscale della società contribuente, avendo avuto la stessa per il periodo di riferimento la propria sede legale in Larino.

La società contribuente aveva presentato il 16 giugno 2009 una dichia- razione integrativa delle dichiarazioni relative all’anno di imposta2004 nel periodo di sospensione includendo anche le imposte oggetto dell’avviso impugnato.

La società legittimamente aveva quindi usu- fruito della definizione agevolata ex art. 3 del decreto-legge n. 162 del 2008, avendo provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’erario.

Peraltro,aggiungeva il giudice, i costi apparivano del tutto congrui e inerentiall’attività di impresa, con conseguente infondatezza della pro- spettazione erariale.

4. L’Agenziaricorre per cassazione per sei motiv i , cui replica l a società contribuentecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione sollevata dalla contro- ricorrente di inammissibilità del ricorso erariale per mancata enuncia- zione dell’oggetto del giudizio e della sintesi dei motivi, non accoglibile in quanto il ricorso è specifico e preciso nell’individuare le censure in relazione ai pertinenti passaggi della sentenza impugnata e consente di comprendere bene l’oggetto del contendere.

2. Con il primo motivol’Agenzia deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ..

Le misure agevolative rivendicate risul- tano doppiamente illegittime in base alla normativa comunitaria, sia perché illegalmente adottate, sia perché incompatibili col mercato in- terno.Dunque, è fatto divieto assoluto all’autorità statale italiana, in- clusa quella giurisdizionale, di attribuire ora per allora agevolazioni sinora denegate o comunque di confermare quelle che fossero tuttora dibattute in giudizio.

In tal senso dev’essere interpretata la specifica statuizione della Commissione del 14 agosto 2015 (§ 59), adottata a conclusione della procedura ex art. 108 TFUE, per gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 § 2 lett. b TFUE, la cui ottemperanza era imposta dall'art. 108 TFUE §§ 2-3, secondo la quale «L'Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente deci- sione», dovendo intendersi tale disposto come rivolto non solo ai tra- sferimenti di denaro, ma a tutti i benefici (quale anche la riduzione delle imposte) comportate dalle norme agevolatrici.

3. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..

La sentenza impu- gnata è immotivata, in quanto si è limitata a ricalcare le argomenta- zioni avversarie senza dare alcun conto delle censure ad esse mosse dall'Ufficio e dei motivi del loro rigettoe ripetere pedissequamente le argomentazioni di una parte non equivale a giustificare le ragioni per cui le si era ritenute più valide di quelle opposte dall'altra parte, come era compito del giudice.

Sotto altro profilo, la sentenza apparedel tutto illogica dove il giudice sembra valorizzare una pretesa richiesta di accertamento con ade- sione, nella quale sarebbero considerate ed inserite le maggiori impo- ste accertate, mentre la procedura di adesione nel caso di specie ha riguardato, infruttuosamente, solo il secondo p.v.c.

Quanto al riconoscimento dei costi, la motivazione è tautologica, dal momento che la sentenza nulla dice a sostegno di tale valutazione.

Infine, in via subordinata, l’appellante aveva chiesto dichiararsi al- meno l’obbligo al pagamento della intera sanzione irrogata nonché della maggiore IRES accertata, e l’Agenzia censura il rigetto dell’ap- pello senza alcuna considerazione di tale domanda, implicitamente e per tale ragione immotivatamente respinta.

4. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in via subordinata alla precedente cen- sura, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., laddove si ritenga che il giudice non abbia pronunciato sulle questioni di merito diverse dai costi e riproposte in appello.

5. Il quarto motivolamenta la violazione dell'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, come recepito dall'art. 6, comma 4 bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il giudice di appello ha errato affermando che trovano ap- plicazione le disposizioni normative di cui al decreto legge n. 162 del 2008 e al D.M. 15 novembre 2002, attinenti la sospensione dei ter- mini, dal momento che la sospensione non poteva che riguardare le debenze già insorte nel periodo indicato dalle norme (31.10.2002- 30.6.2008) e non certo quelle venute in luce successivamente, come la presente che è stata accertata con atto notificato il 30.4.2009.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Erroneamente il secondo giudice ha valorizzato, per rigettare l’appello, il fatto che nella dichiarazione integrativa, inconfe- rentemente chiamata richiesta di accertamento con adesione, fossero considerate ed inserite le maggiori imposte accertate, fruendo la so- cietà dell’abbattimento del 60%, poiché il giudice non ha considerato che non era possibile la definizione delle imposte né il loro inserimento in una dichiarazione integrativa.

7. Con la sesta censura si prospettala violazione degli artt. 3, comma 2, del decreto legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, in quanto richiamante l'art. 2, comma 109, della legge n. 244/07, a sua volta richiamante l'art. 14 dell’ordi- nanza del Ministero dell’Interno, n. 2668 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il motivo è avanzato, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del quarto motivo: il fatto che la contribuente non avesse inserito le sanzioni del modello di de- finizione, inserendo solo le maggiori imposte accertate, non può che indicare un intento di voler definire le sole imposte e non anche gli accessori.

8. L’esame delle esposte censure, porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

8.1. Come già affermato da questa Corte in un precedente specifico inter partes ( v.

Cass. Sez. 5, n. 7398 del 2024), n el contesto delle «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e im- presa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico na- zionale» di cui al decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modi- ficazioni, dalla legge n. 2 del 2009, il legislatore ha regolato la proce- dura di definizione della posizione fiscale dei contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002.

In tale contesto si inserisce la previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 6, aggiunto in sede di conversione del decreto legge n. 185 del 2008 con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Con tale previ- sione, infatti, è stata estesa ai contribuenti la procedura di definizione già adottata per quelli colpiti dal sisma che aveva interessato i territori di Umbria e Marche nel 1997, e contenuta nell'art. 3 del decreto legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, che, in particolare, dispone, al comma 3, che «I medesimi sog- getti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adem- pimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo».

L’art. 3, comma 2 bis (inserito dalla legge di conversione n. 201 del 2008), del decreto legge n. 162 del 2008, prevede che «Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'arti- colo 6, comma1- bis, del decreto- legge 9 ottobre 2006, n. 263, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limi- tatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospen- sione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 228 del 30 set- tembre 1997, e successive proroghe e integrazioni». 8.2 L’art. 14 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2668 del 28 settembre 2007 (così sostituito dall'art. 12 dell’O.M. del 13 ottobre 1997, come modificato dall’art. 4 dell’O.M. del 20 novembre 1997) prevede, per quanto qui interessa: 1)Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'im- posta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla ri- scossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). (…) 5)Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, nonché per gli altri uffici finanziari, limitatamente ai contribuenti degli stessi comuni compresi nel distretto di competenza, i termini diprescrizione e decadenza, re- lativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997, sono prorogati al 30 giugno 1998.

Analoga- mente, per i concessionari della riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre 1997 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 (comma 5). 6)Sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 1997 tutti i termini relativi alle controversie giurisdi- zionali ed amministrative (comma 6). 7)Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri (comma 7). 8.3 Il D.M. 30 marzo 1998 ha, dunque, stabilito le modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria: 1)I soggetti che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, la residenza o la sede nei comuni individuati, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, nonché i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni, de- vono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto dovuti per l'anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, ed alle somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno, in due rate di pari importo da corrispondersi entro i mesi di luglio e settembre 1998.

I soggetti di cui al precedente periodo devono ver- sare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto scaduti nel periodo di sospensione dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 in due rate di pari importo da versare entro i mesi di novembre 1998 e gennaio 1999.

Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti, utilizzando il co- dice-tributo 6029 denominato «IVA oggetto di sospensione» ed indi- cando come periodo di riferimento l'anno per il quale viene effettuato il versamento.

Fermi gli ordinari termini di presentazione delle dichia- razioni dei redditi relativi all'anno 1997 ed i conseguenti pagamenti, i soggetti di cui all'art. 1 hanno facoltà di versare in maniera rateizzata l'importo relativo agli acconti di imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale, non versati per effetto della sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 di cui alle ordinanze in premessa, nonché le ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non subite per il medesimo motivo.

Il pagamento va eseguito in sei rate bimestrali di pari importo a partire dal mese di luglio 1998.

La rata del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scaduta nel sud- detto periodo di sospensione deve essere versata entro il mese di set- tembre 1998.

I soggetti che non hanno subito le trattenute del contri- buto straordinario per l'Europa e dell'addizionale regionale all'Irpef, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione entro il medesimo termine di cui al precedente periodo. 2)I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva nel periodo di sospensione, devono presentare la dichiarazione entro il mese di giugno 1998; nello stesso termine devono provvedere al pa- gamento dei relativi versamenti di imposte, ad esclusione delle impo- ste a titolo di acconto e/o di saldo non versate per effetto della so- spensione per le quali è ammesso il versamento in maniera rateizzata.

Tale versamento va effettuato in sei rate bimestrali di pari importo a decorrere dal mese di luglio 1998. 3)Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti utilizzando i se- guenti codici-tributo: 4029 denominato «Irpef oggetto di sospen- sione», 2029 «Irpeg oggetto di sospensione», 3029 «Ilor oggetto di sospensione», 1129 «Imposta sul patrimonio netto delle imprese og- getto di sospensione», 8829 «Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale oggetto di sospensione»; per il versamento di im- poste diverse da quelle sopra indicate, vanno utilizzati gli ordinari co- dici-tributo.

Il periodo di riferimento da indicare sulla modulistica è l'anno per il quale viene effettuato il versamento»). 8.4.È stato, poi, adottato il provvedimento direttoriale, prot. n. 22456 dell'11 marzo 2009, con il quale l'Amministrazione, preso atto del fatto che il termine del 16 gennaio 2009 era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo haprorogato sino al 16 giugno successivo, ovvero al 16 giugno 2009, tenendo conto anche dell’arti- colo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposi- zioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. 8.5.L’art. 1, comma 1012 della legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ha poi stabilito che «I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'or- dinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'or- dinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'or- dinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modifica- zioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007».

8.6. Ancora, l’art. 8 dell’O.P.C.M. del 23 novembre 2007, n. 3631, prevede che:«1.

I termini di recupero de i tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Mini- stro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 30 aprile 2008». 8.7.Infine, l’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (Dispo- sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) dispone che «I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'ar- ticolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, delMinistro dell'interno, delegato per il coordina- mento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordi- nanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, dele- gato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della prote- zione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria po- sizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispon- dendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze». 8.8.Ciò posto, l’art. 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 162 del 2008 che dispone che le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso decreto si applicano ai soggetti privati e ai soggetti pubblici che hanno usu- fruito della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai ver- samenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che prevede che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei ter- mini dei versamenti tributari possono definire la propria posizione re- lativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'am- montare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospen- sione al netto dei versamenti già eseguiti.

La previsione specifica che l’interessato debba avere usufruito della sospensione dei termini pre- visti per gli adempimenti e versamenti fiscali costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e vo- lontario della fruizione dei benefici, avuto riguardo anche al fatto che alla sospensione dei termini, che è facoltà del contribuente utilizzare, è collegata pure l’effetto della sospensione dei termini per l'accerta- mento e la riscossione delle imposte da parte dell'Ufficio.

Nel caso in esame, peraltro, è circostanza incontroversa che la società contri- buente ha presentato la dichiarazione per il 2002 in data 31 ottobre 2003 e la dichiarazione per il 2003 in data 2 novembre 2004, così manifestando la volontà di non volere usufruire della sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, tra cui per l’appunto la presenta- zione delle dichiarazioni, e così da un lato legittimando l’accertamento da parte dell’Ufficio sulle predette dichiarazioni e dall’altro privando di rilievo la dichiarazione integrativa del 16 giugno 2009 (protocollata il 25 settembre 2009, come si legge a pag. 1del ricorso per cassazione), presentata, peraltro, in assenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. 8.9.Quanto sopra, peraltro, è correlato alla considerazione che di re- gola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tri- butaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, qualora ne possa derivare l'assoggetta- mento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sullabase della legge, devono restare a suo carico, ciò an- che ai sensi dell’art. 53 Cost. (v.

Cass., 4 febbraio 2011, n. 2725), salvi i casi, tuttavia, in cui vengano in rilievo delle scelte negoziali, il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un bene- ficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compila- zione di un modulo predisposto dall'erario, in quanto in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contri- buente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'ammi- nistrazione (cfr. Cass., 23 novembre 2018, n. 30404; Cass., 17 giugno 2022, n. 19591 e, più di recente, Cass., 30 maggio 2023, n. 15211, in motivazione).

Il principio di generale emendabilità della dichiara- zione, dunque, si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa ri- vesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contri- buente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, aisensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ. (Cass., 29 novembre 2022, n. 35133). 8.10.Nel caso in esame, dunque, stante il comma 5 del citato articolo 3 del decreto legge n. 162 del 2008, che ha demandato ad un prov- vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità e dei dati relativi alla definizione e del termine di pre- sentazione del modello, il direttore dell’Agenzia, con provvedimento n. prot. 55493/2009 del 4 aprile 2009, ha approvato il modello di co- municazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e dell’ottobre 2002 nel terri- torio delle regioni Molise e Puglia, unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 24 di- cembre 2007, n. 244, dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e dell’articolo 6, commi 4 bis e 4 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilendo il termine di presentazione della comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, al 16 giugno 2009; inoltre, ha previsto che la comunicazione, redatta sul modello approvato con il provvedimento citata, debba essere presen- tata direttamente o spedita a mezzoraccomandata entro il 16 giugno 2009 all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio alla data dell’evento sismico nella regione interessata e che è fatto comun- que obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta.

8.11. Va, in ultimo, messo in evidenza che questa Corte si è già espressa, con riguardo alla sospensione dei termini previsti in occa- sione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, e ha af- fermato che «La proroga del termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio, in dipendenza della ordinanza del Ministro per il coordina- mento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occa- sione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa espressa» (Cass., 5 maggio 2011, n. 9891;Cass., 31 gennaio 2017, n. 2434).

8.12. La sentenza impugnata, pertanto, non è conforme ai principi suesposti, nella parte in cui ha riconosciuto che trovano piena appli- cazione le disposizioni normative suddetteriguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per il sem- plice fatto che l’annualità di imposta è il 2004, svalutando il fatto che l’avviso di accertamento è stato notificato il 30.4.2009 e, poi, ha af- fermato che la società ricorrente, con la dichiarazione integrativa pre- sentatail 16 giugno 2009, ha comunicato i versamenti effettuati , così ritenendo legittima la domanda di sgravio, con conseguente annulla- mento dell’atto impositivo.

Infine, l ’ulteriore brevissima affermazione del giudice relativa alla ri- presaper costi è un mero obiter (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022; conforme a Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020), ossia una divagazione rispetto alla ratio decidendi già espressadal giudice sopra riportata .

9. Per quanto rilevato, va accolto il primo motivoe, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata dev’esserecassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso della società ricorrente. 9.1 Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnatae il con- solidarsi della giurisprude

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sul ricorso 20984/2016proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., RIVESTIMENTI E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.82/3/2016della COMM.TRIB.REG. del MOLISE, depositata il 15/2/2016; Udita la relazione della causa svolta in data 14/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]GORI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise con sentenza n. 82/3/2016 depositata il 15/2/2016 rigettava l’ appell o propost o dall’Agenzia delle entrate avverso l a sentenz a della Commissione tri- butaria provinciale di Campobasson. 147/3/2010 di accoglimento del ricorsointroduttivo propost o dal l a società [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, e annullamento dell’avviso di accertamento per II.DD.,IVA e sanzioni 200 4 , emesso sulla base di p.v.c. 2. Si legge nella sentenza impugnata che con l’atto impositivo venivano contestati:ricavi non contabilizzati ricollegati a somme di denaro rin- venute in cassaforte e non riscontrate nella contabilità; costi indeduci- bili perché riguardanti spese di vitto e alloggio sostenute per i dipen- denti in parte comprovate da documentazione irregolare e, in parte, sostenute da terze persone non dipendenti della società; IVA indedu- cibile perché afferente a fatture per danni subiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] per consulenze rilasciate da una società esistente solo sulla carta. Successivamente alla notifica dell’avviso la contribuente presentava ri- chiesta di accertamento con adesione nella quale, in virtù della sospen- sione dei termini a seguito del sismaMolise del 2002, inseriva, fruendo dell’abbattimento del 60% previsto dalla legge speciale per gli eventi sismici,le suddette maggiori imposte dovute. Pertanto, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ritenendo diaver adempito agli obblighi fiscali ex artt.3 d.l. n.162/2008 e 6 d.l. n.185/2008. La prospettazione veniva accolta dal giudice di primo grado che annullava l’avviso. 3. Il giudice d’appello confermava tale decisioneargomentando che la società contribuente aveva usufruito dell'abbattimento delle imposte dovute nella misura del 60% ed aveva, quindi, provveduto regolar- mente a versare all'erario ratealmente il quantumdovuto . N el caso in esame trovavano applicazione le disposizioni normative di cui al de- creto legge n. 162 del 2008 e al D.M. 15 novembre 2002, attinenti alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tribu- tari, secondo cui la sospensione dei termini, indicata a decorrere dal 31 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2008, risultava applicabile alla posi- zione debitoria fiscale della società contribuente, avendo avuto la stessa per il periodo di riferimento la propria sede legale in Larino. La società contribuente aveva presentato il 16 giugno 2009 una dichia- razione integrativa delle dichiarazioni relative all’anno di imposta2004 nel periodo di sospensione includendo anche le imposte oggetto dell’avviso impugnato. La società legittimamente aveva quindi usu- fruito della definizione agevolata ex art. 3 del decreto-legge n. 162 del 2008, avendo provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’erario. Peraltro,aggiungeva il giudice, i costi apparivano del tutto congrui e inerentiall’attività di impresa, con conseguente infondatezza della pro- spettazione erariale. 4. L’Agenziaricorre per cassazione per sei motiv i , cui replica l a società contribuentecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione sollevata dalla contro- ricorrente di inammissibilità del ricorso erariale per mancata enuncia- zione dell’oggetto del giudizio e della sintesi dei motivi, non accoglibile in quanto il ricorso è specifico e preciso nell’individuare le censure in relazione ai pertinenti passaggi della sentenza impugnata e consente di comprendere bene l’oggetto del contendere. 2. Con il primo motivol’Agenzia deduce la violazione e falsa applica- zione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.. Le misure agevolative rivendicate risul- tano doppiamente illegittime in base alla normativa comunitaria, sia perché illegalmente adottate, sia perché incompatibili col mercato in- terno.Dunque, è fatto divieto assoluto all’autorità statale italiana, in- clusa quella giurisdizionale, di attribuire ora per allora agevolazioni sinora denegate o comunque di confermare quelle che fossero tuttora dibattute in giudizio. In tal senso dev’essere interpretata la specifica statuizione della Commissione del 14 agosto 2015 (§ 59), adottata a conclusione della procedura ex art. 108 TFUE, per gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 § 2 lett. b TFUE, la cui ottemperanza era imposta dall'art. 108 TFUE §§ 2-3, secondo la quale «L'Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma di tutti i regimi di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente deci- sione», dovendo intendersi tale disposto come rivolto non solo ai tra- sferimenti di denaro, ma a tutti i benefici (quale anche la riduzione delle imposte) comportate dalle norme agevolatrici. 3. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 36, secondo comma, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impu- gnata è immotivata, in quanto si è limitata a ricalcare le argomenta- zioni avversarie senza dare alcun conto delle censure ad esse mosse dall'Ufficio e dei motivi del loro rigettoe ripetere pedissequamente le argomentazioni di una parte non equivale a giustificare le ragioni per cui le si era ritenute più valide di quelle opposte dall'altra parte, come era compito del giudice. Sotto altro profilo, la sentenza apparedel tutto illogica dove il giudice sembra valorizzare una pretesa richiesta di accertamento con ade- sione, nella quale sarebbero considerate ed inserite le maggiori impo- ste accertate, mentre la procedura di adesione nel caso di specie ha riguardato, infruttuosamente, solo il secondo p.v.c. Quanto al riconoscimento dei costi, la motivazione è tautologica, dal momento che la sentenza nulla dice a sostegno di tale valutazione. Infine, in via subordinata, l’appellante aveva chiesto dichiararsi al- meno l’obbligo al pagamento della intera sanzione irrogata nonché della maggiore IRES accertata, e l’Agenzia censura il rigetto dell’ap- pello senza alcuna considerazione di tale domanda, implicitamente e per tale ragione immotivatamente respinta. 4. Con il terzo motivo si prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in via subordinata alla precedente cen- sura, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., laddove si ritenga che il giudice non abbia pronunciato sulle questioni di merito diverse dai costi e riproposte in appello. 5. Il quarto motivolamenta la violazione dell'art. 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, come recepito dall'art. 6, comma 4 bis, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il giudice di appello ha errato affermando che trovano ap- plicazione le disposizioni normative di cui al decreto legge n. 162 del 2008 e al D.M. 15 novembre 2002, attinenti la sospensione dei ter- mini, dal momento che la sospensione non poteva che riguardare le debenze già insorte nel periodo indicato dalle norme (31.10.2002- 30.6.2008) e non certo quelle venute in luce successivamente, come la presente che è stata accertata con atto notificato il 30.4.2009. 6. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Erroneamente il secondo giudice ha valorizzato, per rigettare l’appello, il fatto che nella dichiarazione integrativa, inconfe- rentemente chiamata richiesta di accertamento con adesione, fossero considerate ed inserite le maggiori imposte accertate, fruendo la so- cietà dell’abbattimento del 60%, poiché il giudice non ha considerato che non era possibile la definizione delle imposte né il loro inserimento in una dichiarazione integrativa. 7. Con la sesta censura si prospettala violazione degli artt. 3, comma 2, del decreto legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, in quanto richiamante l'art. 2, comma 109, della legge n. 244/07, a sua volta richiamante l'art. 14 dell’ordi- nanza del Ministero dell’Interno, n. 2668 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il motivo è avanzato, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del quarto motivo: il fatto che la contribuente non avesse inserito le sanzioni del modello di de- finizione, inserendo solo le maggiori imposte accertate, non può che indicare un intento di voler definire le sole imposte e non anche gli accessori. 8. L’esame delle esposte censure, porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. 8.1. Come già affermato da questa Corte in un precedente specifico inter partes ( v. Cass. Sez. 5, n. 7398 del 2024), n el contesto delle «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e im- presa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico na- zionale» di cui al decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modi- ficazioni, dalla legge n. 2 del 2009, il legislatore ha regolato la proce- dura di definizione della posizione fiscale dei contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002. In tale contesto si inserisce la previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 6, aggiunto in sede di conversione del decreto legge n. 185 del 2008 con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Con tale previ- sione, infatti, è stata estesa ai contribuenti la procedura di definizione già adottata per quelli colpiti dal sisma che aveva interessato i territori di Umbria e Marche nel 1997, e contenuta nell'art. 3 del decreto legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, che, in particolare, dispone, al comma 3, che «I medesimi sog- getti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adem- pimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo». L’art. 3, comma 2 bis (inserito dalla legge di conversione n. 201 del 2008), del decreto legge n. 162 del 2008, prevede che «Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'arti- colo 6, comma1- bis, del decreto- legge 9 ottobre 2006, n. 263, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limi- tatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospen- sione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 228 del 30 set- tembre 1997, e successive proroghe e integrazioni». 8.2 L’art. 14 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2668 del 28 settembre 2007 (così sostituito dall'art. 12 dell’O.M. del 13 ottobre 1997, come modificato dall’art. 4 dell’O.M. del 20 novembre 1997) prevede, per quanto qui interessa: 1)Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'im- posta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla ri- scossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). (…) 5)Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, nonché per gli altri uffici finanziari, limitatamente ai contribuenti degli stessi comuni compresi nel distretto di competenza, i termini diprescrizione e decadenza, re- lativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997, sono prorogati al 30 giugno 1998. Analoga- mente, per i concessionari della riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre 1997 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 (comma 5). 6)Sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 1997 tutti i termini relativi alle controversie giurisdi- zionali ed amministrative (comma 6). 7)Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri (comma 7). 8.3 Il D.M. 30 marzo 1998 ha, dunque, stabilito le modalità e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria: 1)I soggetti che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, la residenza o la sede nei comuni individuati, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, nonché i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni, de- vono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto dovuti per l'anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, ed alle somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno, in due rate di pari importo da corrispondersi entro i mesi di luglio e settembre 1998. I soggetti di cui al precedente periodo devono ver- sare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto scaduti nel periodo di sospensione dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 in due rate di pari importo da versare entro i mesi di novembre 1998 e gennaio 1999. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti, utilizzando il co- dice-tributo 6029 denominato «IVA oggetto di sospensione» ed indi- cando come periodo di riferimento l'anno per il quale viene effettuato il versamento. Fermi gli ordinari termini di presentazione delle dichia- razioni dei redditi relativi all'anno 1997 ed i conseguenti pagamenti, i soggetti di cui all'art. 1 hanno facoltà di versare in maniera rateizzata l'importo relativo agli acconti di imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale, non versati per effetto della sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 di cui alle ordinanze in premessa, nonché le ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non subite per il medesimo motivo. Il pagamento va eseguito in sei rate bimestrali di pari importo a partire dal mese di luglio 1998. La rata del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, scaduta nel sud- detto periodo di sospensione deve essere versata entro il mese di set- tembre 1998. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contri- buto straordinario per l'Europa e dell'addizionale regionale all'Irpef, per effetto della suddetta sospensione, devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione entro il medesimo termine di cui al precedente periodo. 2)I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva nel periodo di sospensione, devono presentare la dichiarazione entro il mese di giugno 1998; nello stesso termine devono provvedere al pa- gamento dei relativi versamenti di imposte, ad esclusione delle impo- ste a titolo di acconto e/o di saldo non versate per effetto della so- spensione per le quali è ammesso il versamento in maniera rateizzata. Tale versamento va effettuato in sei rate bimestrali di pari importo a decorrere dal mese di luglio 1998. 3)Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti utilizzando i se- guenti codici-tributo: 4029 denominato «Irpef oggetto di sospen- sione», 2029 «Irpeg oggetto di sospensione», 3029 «Ilor oggetto di sospensione», 1129 «Imposta sul patrimonio netto delle imprese og- getto di sospensione», 8829 «Contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale oggetto di sospensione»; per il versamento di im- poste diverse da quelle sopra indicate, vanno utilizzati gli ordinari co- dici-tributo. Il periodo di riferimento da indicare sulla modulistica è l'anno per il quale viene effettuato il versamento»). 8.4.È stato, poi, adottato il provvedimento direttoriale, prot. n. 22456 dell'11 marzo 2009, con il quale l'Amministrazione, preso atto del fatto che il termine del 16 gennaio 2009 era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo haprorogato sino al 16 giugno successivo, ovvero al 16 giugno 2009, tenendo conto anche dell’arti- colo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposi- zioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. 8.5.L’art. 1, comma 1012 della legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ha poi stabilito che «I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'or- dinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all'articolo 2, comma 1, dell'or- dinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2, comma 2, dell'or- dinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modifica- zioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007». 8.6. Ancora, l’art. 8 dell’O.P.C.M. del 23 novembre 2007, n. 3631, prevede che:«1. I termini di recupero de i tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'art. 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Mini- stro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 30 aprile 2008». 8.7.Infine, l’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (Dispo- sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) dispone che «I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'ar- ticolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, delMinistro dell'interno, delegato per il coordina- mento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordi- nanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, dele- gato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della prote- zione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria po- sizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispon- dendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze». 8.8.Ciò posto, l’art. 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 162 del 2008 che dispone che le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso decreto si applicano ai soggetti privati e ai soggetti pubblici che hanno usu- fruito della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai ver- samenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l'accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che prevede che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei ter- mini dei versamenti tributari possono definire la propria posizione re- lativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'am- montare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospen- sione al netto dei versamenti già eseguiti. La previsione specifica che l’interessato debba avere usufruito della sospensione dei termini pre- visti per gli adempimenti e versamenti fiscali costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e vo- lontario della fruizione dei benefici, avuto riguardo anche al fatto che alla sospensione dei termini, che è facoltà del contribuente utilizzare, è collegata pure l’effetto della sospensione dei termini per l'accerta- mento e la riscossione delle imposte da parte dell'Ufficio. Nel caso in esame, peraltro, è circostanza incontroversa che la società contri- buente ha presentato la dichiarazione per il 2002 in data 31 ottobre 2003 e la dichiarazione per il 2003 in data 2 novembre 2004, così manifestando la volontà di non volere usufruire della sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, tra cui per l’appunto la presenta- zione delle dichiarazioni, e così da un lato legittimando l’accertamento da parte dell’Ufficio sulle predette dichiarazioni e dall’altro privando di rilievo la dichiarazione integrativa del 16 giugno 2009 (protocollata il 25 settembre 2009, come si legge a pag. 1del ricorso per cassazione), presentata, peraltro, in assenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. 8.9.Quanto sopra, peraltro, è correlato alla considerazione che di re- gola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tri- butaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, qualora ne possa derivare l'assoggetta- mento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sullabase della legge, devono restare a suo carico, ciò an- che ai sensi dell’art. 53 Cost. (v. Cass., 4 febbraio 2011, n. 2725), salvi i casi, tuttavia, in cui vengano in rilievo delle scelte negoziali, il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un bene- ficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compila- zione di un modulo predisposto dall'erario, in quanto in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contri- buente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'ammi- nistrazione (cfr. Cass., 23 novembre 2018, n. 30404; Cass., 17 giugno 2022, n. 19591 e, più di recente, Cass., 30 maggio 2023, n. 15211, in motivazione). Il principio di generale emendabilità della dichiara- zione, dunque, si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa ri- vesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contri- buente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, aisensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ. (Cass., 29 novembre 2022, n. 35133). 8.10.Nel caso in esame, dunque, stante il comma 5 del citato articolo 3 del decreto legge n. 162 del 2008, che ha demandato ad un prov- vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità e dei dati relativi alla definizione e del termine di pre- sentazione del modello, il direttore dell’Agenzia, con provvedimento n. prot. 55493/2009 del 4 aprile 2009, ha approvato il modello di co- municazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e dell’ottobre 2002 nel terri- torio delle regioni Molise e Puglia, unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 24 di- cembre 2007, n. 244, dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e dell’articolo 6, commi 4 bis e 4 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilendo il termine di presentazione della comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, al 16 giugno 2009; inoltre, ha previsto che la comunicazione, redatta sul modello approvato con il provvedimento citata, debba essere presen- tata direttamente o spedita a mezzoraccomandata entro il 16 giugno 2009 all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio alla data dell’evento sismico nella regione interessata e che è fatto comun- que obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta. 8.11. Va, in ultimo, messo in evidenza che questa Corte si è già espressa, con riguardo alla sospensione dei termini previsti in occa- sione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, e ha af- fermato che «La proroga del termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio, in dipendenza della ordinanza del Ministro per il coordina- mento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occa- sione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga della facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, della sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa espressa» (Cass., 5 maggio 2011, n. 9891;Cass., 31 gennaio 2017, n. 2434). 8.12. La sentenza impugnata, pertanto, non è conforme ai principi suesposti, nella parte in cui ha riconosciuto che trovano piena appli- cazione le disposizioni normative suddetteriguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per il sem- plice fatto che l’annualità di imposta è il 2004, svalutando il fatto che l’avviso di accertamento è stato notificato il 30.4.2009 e, poi, ha af- fermato che la società ricorrente, con la dichiarazione integrativa pre- sentatail 16 giugno 2009, ha comunicato i versamenti effettuati , così ritenendo legittima la domanda di sgravio, con conseguente annulla- mento dell’atto impositivo. Infine, l ’ulteriore brevissima affermazione del giudice relativa alla ri- presaper costi è un mero obiter (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022; conforme a Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020), ossia una divagazione rispetto alla ratio decidendi già espressadal giudice sopra riportata . 9. Per quanto rilevato, va accolto il primo motivoe, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata dev’esserecassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso della società ricorrente. 9.1 Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnatae il con- solidarsi della giurisprude
Sentenza Cassazione n. 03467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris