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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2012

ECLI:EU:C:2012:395
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 giugno 2012 – Commissione / Grecia (causa C-485/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti concessi a favore della [OSCURATO:PERSONA] AE – Incompatibilità con il mercato comune – Recupero – Mancata esecuzione»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Obbligo – Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 27, 36)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Attuazione di una procedura che garantisce un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 28-29)

3. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Termine di riferimento – Termine stabilito nella decisione non eseguita o successivamente dalla Commissione (Artt. 108, § 2, secondo comma, TFUE e 288 TFUE) (v. punti 30-31) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] [notificata con il numero C(2008) 3118] (GU L 225, pag. 104).

Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], e non avendo presentato alla Commissione europea, entro il termine impartito, le informazioni elencate all’articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, e 11-19 di detta decisione. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 giugno 2012 – Commissione / Grecia (causa C-485/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti concessi a favore della [OSCURATO:PERSONA] AE – Incompatibilità con il mercato comune – Recupero – Mancata esecuzione» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Obbligo – Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 27, 36) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Attuazione di una procedura che garantisce un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 28-29) 3. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare gli aiuti concessi – Termine di riferimento – Termine stabilito nella decisione non eseguita o successivamente dalla Commissione (Artt. 108, § 2, secondo comma, TFUE e 288 TFUE) (v. punti 30-31) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] [notificata con il numero C(2008) 3118] (GU L 225, pag. 104). Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], e non avendo presentato alla Commissione europea, entro il termine impartito, le informazioni elencate all’articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, e 11-19 di detta decisione. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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