Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2012
ECLI:EU:C:2012:395
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 giugno 2012 –
Commissione / Grecia
(causa C-485/10)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti concessi a favore della [OSCURATO:PERSONA] AE – Incompatibilità con il mercato comune – Recupero – Mancata esecuzione»
1.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Obbligo – Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione
della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 27, 36)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Applicazione del diritto nazionale – Presupposti – Attuazione
di una procedura che garantisce un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Artt. 108, § 2, TFUE
e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 28-29)
3.
Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Obbligo di recuperare
gli aiuti concessi – Termine di riferimento – Termine stabilito nella decisione non eseguita o successivamente dalla Commissione
(Artt. 108, § 2, secondo comma, TFUE e 288 TFUE) (v. punti 30-31)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla decisione
2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha
dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] [notificata con il numero C(2008) 3118] (GU L 225, pag. 104).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione 2009/610/CE
della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione
in favore di [OSCURATO:PERSONA], e non avendo presentato alla Commissione europea, entro il termine impartito, le informazioni
elencate all’articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù
degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, e 11-19 di detta decisione.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.