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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 gennaio 1996

Cassazione n. 31600/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore di parte civile, per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17 luglio 2020 il Tribunale di Potenza, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonchè 1 anno di arresto e 1.000 euro di ammenda per la contravvenzione di porto fuori della propria abitazione del coltello con cui era stato commesso l'omicidio.

Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di assise di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'esistenza dei futili motivi, rideterminato per l'effetto in 9 anni e 4 mesi di reclusione la pena inflitta per l'omicidio, e confermato per il resto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Nella prima parte del primo motivo deduce motivazione manifestamente mancante o contraddittoria.

Nella seconda parte del primo motivo deduce motivazione manifestamente mancante o contraddittoria nella parte in cui era stata esclusa la ricorrenza della legittima difesa, (1) perché i testimoni Bochicchio e Manta che riferiscono che l'imputato avesse in mano un coltello di notevoli dimensioni, che non è stato ritrovato sulla scena del crimine, non ricordano però che lo stesso si sia allontanato con tale tipo di coltello nonostante il tipo di abbigliamento utilizzato, non consentisse l'agevole nascondimento, (2) e perché la traccia di sangue rinvenuta sul coltellino della vittima non è spiegabile in altro modo che non la circostanza che il coltellino sia stato utilizzato nel corso della colluttazione.

Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente mancante o contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui era stata esclusa la ricorrenza quantomeno dell'eccesso colposo in legittima difesa, rilevando che la reazione di Sadi deve essere valutata alla luce del momento di concitazione in cui lo stesso era stato aggredito.

Con il terzo motivo lamenta motivazione manifestamente mancante o contraddittoria in ordine alla ritenuta esistenza della contravvenzione del porto di coltello fuori della propria abitazione, atteso che il coltello non è mai stato trovato e la sua presenza è solo indiziaria.

Con il quarto motivo lamenta motivazione manifestamente mancante o contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto come omicidio volontario, anziché come preterintenzionale, invitando a valutare la circostanza che si sia trattato di un solo colpo portato al collo durante una colluttazione, e che quindi possa essersi trattato di un colpo che sia andato oltre l'intenzione che era soltanto di ledere, ma non di uccidere.

Con il quinto motivo lamenta motivazione manifestamente mancante o contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione dell'attenuante della provocazione.3.

La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore di parte civile, per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso sviluppa due diversi argomenti, entrambi volti ad escludere la esistenza di un secondo coltello nella lite ed a confutare la decisione dei giudici del merito che non hanno riconosciuto all'imputato la scriminante della legittima difesa.

Con il primo argomento il ricorrente contesta la decisione della Corte di assise di appello nella parte in cui ha respinto la richiesta della difesa dell'imputato di rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia medico legale sulle tracce biologiche ed ematiche che il consulente tecnico del pubblico ministero, nominato nell'immediatezza dei fatti, non aveva potuto conoscere.

Questo argomento è manifestamente infondato.

Si ricorda preliminarmente che, su richiesta dell'imputato, il processo è stato definito con rito abbreviato.

Una volta scelto il rito abbreviato, la richiesta di perizia medico-legale è diventata una mera sollecitazione probatoria non idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo, con la conseguenza che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395: in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo; conforme Sez. 5, Sentenza n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566).

Né la richiesta di perizia può essere riproposta attraverso il richiamo alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza, perché la sentenza di appello, in realtà, prende posizione su questa richiesta difensiva evidenziando che il mancato rinvenimento del coltello attribuito all'imputato impedisce di ritenere utile un secondo accertamento tecnico.

In ricorso si contesta questa affermazione sostenendo che a quel punto la corte avrebbe dovuto incaricare un perito di verificare la compatibilità tra la ferita ed il coltellino che aveva la vittima, che però è una affermazione non coerente con gli esiti dell'istruttoria, perché la consulenza tecnica assunta nell'immediatezza aveva già rilevato che il tipo di ferita era compatibile con diverse tipologie di arma da taglio, compresi strumenti atti ad offendere come i cocci di bottiglia, e l'imputato ha accettato di essere valutato sulla base di questo materiale istruttorio, da cui i giudici del merito hanno tratto le conclusioni cui sono pervenuti in sentenza.

Il secondo argomento contenuto nel primo motivo è dedicato alla parte della sentenza impugnata che ha escluso la possibilità di riconoscere all'imputato la legittima difesa.

L'argomento difensivo contesta, in particolare, la decisione dei giudici del merito nella parte in cui hanno ritenuto provato che l'imputato abbia colpito la vittima con un coltello che aveva portato con sé.

In particolare, in ricorso si sostiene che i testimoni Bochicchio e Manta che riferiscono che l'imputato avesse in mano un coltello di notevoli dimensioni, che non è stato ritrovato sulla scena del crimine, non ricordano però che lo stesso si sia allontanato con tale tipo di coltello nonostante il tipo di abbigliamento utilizzato, non consentisse l'agevole nascondimento, che la traccia di sangue rinvenuta sul coltellino che la vittima aveva chiuso nel pugno non è spiegabile in altro modo che non la circostanza che il coltellino sia stato utilizzato nel corso della colluttazione.

Su questi argomenti ha preso posizione la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che "l'arma del delitto fu portata via dall'imputato dalla scena del crimine subito dopo il ferimento del connazionale, evidentemente bene occultata tanto è che essa non fu mai più ritrovata dalla polizia giudiziaria" (pag. 15).

L'argomento proposto in ricorso, dell'abbigliamento estivo che avrebbe reso inoccultabile l'arma, non è idoneo a disarticolare questa parte del ragionamento della Corte, perché non è un dato oggettivo che un coltello, anche di grandi dimensioni, e di cui non si sa se fosse ripiegabile o meno, non si possa nascondere alla vista di due testimoni che guardano una scena concitata.

L'abbigliamento estivo dell'imputato non fa cadere il ragionamento della Corte di assise di appello, ma è solo uno dei tanti elementi del compendio probatorio che è stato valutato, e ritenuto non decisivo, dalla pronuncia impugnata.

Né giudizio diverso deve darsi all'argomento della esistenza di tracce di sangue della vittima sul coltellino che la stessa aveva chiuso in mano.

La sentenza di primo grado si pone il problema dell'utilizzo di questo coltello nel corso della lite e risponde a pag. 17 spiegando che questo coltellino non può essere l'unica arma da taglio usata nella lite, perché, posto che nella colluttazione si è ferito anche l'imputato ma tracce del suo sangue non si rinvengono su esso, l'unico modo per spiegare perché sul coltellino ci fosse soltanto il sangue della vittima e perché lo stesso fosse chiuso nella mano della vittima, è che la scena del crimine sia stata alterata ad hoc dagli amici della vittima ripulendo in modo selettivo il sangue del solo imputato e chiudendo il coltellino, tesi totalmente inverosimile per la difficoltà tecnica di un'operazione di ripulitura selettiva di questo tipo e per il luogo (sulla pubblica via) in cui la stessa sarebbe dovuta avvenire.

La Corte di assise d'appello conclude nello stesso senso e prova ad ipotizzare il modo in cui il sangue della vittima potrebbe essere arrivato sul coltellino anche se lo stesso non è stato usato nella colluttazione.

Si ricorda che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"), ed è sufficiente riprendere dalla pronuncia di primo grado la tesi della impossibilità di una tale alterazione selettiva della scena del crimine, tesi che è dotata di credibilità razionale e che non è disarticolata dall'argomento difensivo, per sostenere provata, mediante procedimento indiziario (sia per la prova logica data dalla impossibilità di alterazione selettiva della scena del crimine, sia per la prova storica costituita dalle dichiarazioni testimoniali di chi ha visto l'imputato con un coltello diverso da quello trovato ripiegato in mano alla vittima), ma con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di una seconda arma, portata nella lite dall'imputato ed usata da questi per colpire.

La esistenza di una seconda arma fa venir meno tutto il ragionamento su cui è fondato il motivo di ricorso, e ne impone la dichiarazione di inammissibilità.

2. Il secondo motivo, in cui si contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui non riconosce all'imputato quantomeno l'eccesso colposo in legittima difesa, è inammissibile, perché meramente ipotetico o congetturale.Nel motivo si sostiene che la reazione di Sadi deve essere valutata alla luce del momento di concitazione in cui lo stesso era stato aggredito.

Il motivo è congetturale, perché nessuno ha visto con certezza chi ha iniziato la lite per primo, in ricorso si dà per acquisito che l'abbia iniziata la vittima e che la vittima abbia aggredito con il coltellino.

In senso contrario alla ricostruzione della difesa va osservato, però, che il coltellino della vittima era chiuso, e che il teste Colley ha riferito che la vittima è scesa ad affrontare l'imputato avendo in mano soltanto le chiavi di casa.

L'esser stato invitato ad uscire dall'appartamento ed a scendere per discutere delle questioni in sospeso non è una prova sufficiente che l'aggressione fisica sia stata iniziata dalla vittima.

L'argomento difensivo è fondato, pertanto, su circostanze ipotetiche e congetturali, inidonee a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237: In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili).

3. Il terzo motivo, dedicato alla condanna per la contravvenzione dell'art. 4

I. n. 110 del 1975, è inammissibile.

In esso si sostiene la illogicità della motivazione in punto di esistenza di tale coltello, che l'imputato nega di aver mai avuto con sé, posto che il coltello non è mai stato trovato e la sua presenza è solo indiziaria.

Il motivo è meramente rivalutativo del merito della decisione.

La presenza di un coltello portato dall'imputato sulla scena del crimine è effettivamente indiziaria (prova logica più prova storica, come ricordato al punto 1), ma, come ricordato dai giudice del merito, tale conclusione è sorretta dalle dichiarazioni dei testimoni Bochicchio, Manta, Colley che dicono di aver visto tale coltello in mano alla vittima, nonché dalla mancanza di sangue di Sadi sul coltellino della vittima, da cui si deduce sul piano logico che Sadi deve essere stato ferito da altra arma.Si tratta di una motivazione logica, fondata sui dati processuali, e che resiste alle censure difensive, volte a svalutare tali fonti di prova, che non riescono ad introdurre un dubbio ragionevole sulla ricostruzione alternativa dei fatti.

4. Il quarto motivo, in cui si contesta la decisione della Corte di assise di appello in punto di elemento soggettivo del reato, è inammissibile.

A giudizio del ricorrente, la circostanza che la vittima sia stata uccisa con un solo colpo portato al collo durante una colluttazione, deporrebbe nel senso che si sia trattato di un colpo che sia andato oltre l'intenzione che era soltanto di ledere, ma non di uccidere.

L'argomento era stato preso in considerazione anche dalla Corte d'assise di appello, che alle pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata ha sostenuto che le circostanze dedotte in ricorso sono recessive rispetto alle dimensioni dell'arma ed alla dichiarazione del teste Bochicchio, che riferisce che il colpo fu orientato verso la testa della vittima, ed alla veemenza ed aggressività di Sadi confermata anche da chi lo ha visto prima del litigio, nonché dal comportamento tenuto dopo il fatto (si è allontanato lasciando la vittima esanime).

Si tratta di conclusione che ha una sua base razionale, il tipo di colluttazione narrato dai testimoni documenta che Sadi ne ebbe sempre il controllo, che la vittima ebbe il tempo di pronunciare anche le sue ultime parole rivolte al suo aggressore ("mi accolte/li!"); d'altronde, nessun testimone riferisce della volontà di Sadi di sottrarsi allo scontro, ed in ogni caso una eventuale volontà di ledere finalizzata a sottrarsi allo scontro avrebbe potuto essere comunque diretta verso altri organi non vitali.

In definitiva, la tesi della preterintenzione non ha alcuna base negli atti processuali ed il motivo di ricorso che censura la decisione sul punto dei giudici del merito è manifestamente infondato.

5. Il quinto ed ultimo motivo, dedicato all'attenuante della provocazione, è parimenti inammissibile.

L'argomento è affrontato già dalla sentenza impugnata, che risponde alle pagg. 21 e 22, rilevando che di tale attenuante, anche ammettendo sia stata la vittima a portare la sfida, mancherebbe sia lo stato d'ira che la proporzionalità, perché la vittima era a mani nude mentre l'imputato aveva un coltello.

Si tratta in effetti di una vicenda che si presta con difficoltà ad essere sussunta sotto la categoria della provocazione, mancando la prova sia del comportamento ingiusto della vittima, sia dello stato d'ira dell'imputato, sia del nesso tra il primo ed il secondo. 7 ,51 Per fattispecie quali quella in esame dello scontro nel corso di una colluttazione, la giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso ritenuto che "l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario. (Sez. 5, Sentenza n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137).

Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

7. Nel giudizio di cassazione si è costituita anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, che, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, va disposto in favore dello Stato.

Alla liquidazione delle stesse ed alla emissione del decreto di pagamento provvederà ex art. 83 d.P.R. 115 del 2002 il giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato (cfr. Sez.

U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01, secondo cui "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.").

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore di parte civile, per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 luglio 2020 il Tribunale di Potenza, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 14 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], nonchè 1 anno di arresto e 1.000 euro di ammenda per la contravvenzione di porto fuori della propria abitazione del coltello con cui era stato commesso l'omicidio. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di assise di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'esistenza dei futili motivi, rideterminato per l'effetto in 9 anni e 4 mesi di reclusione la pena inflitta per l'omicidio, e confermato per il resto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Nella prima parte del primo motivo deduce motivazione manifestamente mancante o contraddittoria. Nella seconda parte del primo motivo deduce motivazione manifestamente mancante o contraddittoria nella parte in cui era stata esclusa la ricorrenza della legittima difesa, (1) perché i testimoni Bochicchio e Manta che riferiscono che l'imputato avesse in mano un coltello di notevoli dimensioni, che non è stato ritrovato sulla scena del crimine, non ricordano però che lo stesso si sia allontanato con tale tipo di coltello nonostante il tipo di abbigliamento utilizzato, non consentisse l'agevole nascondimento, (2) e perché la traccia di sangue rinvenuta sul coltellino della vittima non è spiegabile in altro modo che non la circostanza che il coltellino sia stato utilizzato nel corso della colluttazione. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente mancante o contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui era stata esclusa la ricorrenza quantomeno dell'eccesso colposo in legittima difesa, rilevando che la reazione di Sadi deve essere valutata alla luce del momento di concitazione in cui lo stesso era stato aggredito. Con il terzo motivo lamenta motivazione manifestamente mancante o contraddittoria in ordine alla ritenuta esistenza della contravvenzione del porto di coltello fuori della propria abitazione, atteso che il coltello non è mai stato trovato e la sua presenza è solo indiziaria. Con il quarto motivo lamenta motivazione manifestamente mancante o contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto come omicidio volontario, anziché come preterintenzionale, invitando a valutare la circostanza che si sia trattato di un solo colpo portato al collo durante una colluttazione, e che quindi possa essersi trattato di un colpo che sia andato oltre l'intenzione che era soltanto di ledere, ma non di uccidere. Con il quinto motivo lamenta motivazione manifestamente mancante o contraddittoria ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione dell'attenuante della provocazione.3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore di parte civile, per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso sviluppa due diversi argomenti, entrambi volti ad escludere la esistenza di un secondo coltello nella lite ed a confutare la decisione dei giudici del merito che non hanno riconosciuto all'imputato la scriminante della legittima difesa. Con il primo argomento il ricorrente contesta la decisione della Corte di assise di appello nella parte in cui ha respinto la richiesta della difesa dell'imputato di rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia medico legale sulle tracce biologiche ed ematiche che il consulente tecnico del pubblico ministero, nominato nell'immediatezza dei fatti, non aveva potuto conoscere. Questo argomento è manifestamente infondato. Si ricorda preliminarmente che, su richiesta dell'imputato, il processo è stato definito con rito abbreviato. Una volta scelto il rito abbreviato, la richiesta di perizia medico-legale è diventata una mera sollecitazione probatoria non idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo, con la conseguenza che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Benvenuti, Rv. 276395: in tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo; conforme Sez. 5, Sentenza n. 27985 del 5/2/2013, Rossi, Rv. 255566). Né la richiesta di perizia può essere riproposta attraverso il richiamo alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza, perché la sentenza di appello, in realtà, prende posizione su questa richiesta difensiva evidenziando che il mancato rinvenimento del coltello attribuito all'imputato impedisce di ritenere utile un secondo accertamento tecnico. In ricorso si contesta questa affermazione sostenendo che a quel punto la corte avrebbe dovuto incaricare un perito di verificare la compatibilità tra la ferita ed il coltellino che aveva la vittima, che però è una affermazione non coerente con gli esiti dell'istruttoria, perché la consulenza tecnica assunta nell'immediatezza aveva già rilevato che il tipo di ferita era compatibile con diverse tipologie di arma da taglio, compresi strumenti atti ad offendere come i cocci di bottiglia, e l'imputato ha accettato di essere valutato sulla base di questo materiale istruttorio, da cui i giudici del merito hanno tratto le conclusioni cui sono pervenuti in sentenza. Il secondo argomento contenuto nel primo motivo è dedicato alla parte della sentenza impugnata che ha escluso la possibilità di riconoscere all'imputato la legittima difesa. L'argomento difensivo contesta, in particolare, la decisione dei giudici del merito nella parte in cui hanno ritenuto provato che l'imputato abbia colpito la vittima con un coltello che aveva portato con sé. In particolare, in ricorso si sostiene che i testimoni Bochicchio e Manta che riferiscono che l'imputato avesse in mano un coltello di notevoli dimensioni, che non è stato ritrovato sulla scena del crimine, non ricordano però che lo stesso si sia allontanato con tale tipo di coltello nonostante il tipo di abbigliamento utilizzato, non consentisse l'agevole nascondimento, che la traccia di sangue rinvenuta sul coltellino che la vittima aveva chiuso nel pugno non è spiegabile in altro modo che non la circostanza che il coltellino sia stato utilizzato nel corso della colluttazione. Su questi argomenti ha preso posizione la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che "l'arma del delitto fu portata via dall'imputato dalla scena del crimine subito dopo il ferimento del connazionale, evidentemente bene occultata tanto è che essa non fu mai più ritrovata dalla polizia giudiziaria" (pag. 15). L'argomento proposto in ricorso, dell'abbigliamento estivo che avrebbe reso inoccultabile l'arma, non è idoneo a disarticolare questa parte del ragionamento della Corte, perché non è un dato oggettivo che un coltello, anche di grandi dimensioni, e di cui non si sa se fosse ripiegabile o meno, non si possa nascondere alla vista di due testimoni che guardano una scena concitata. L'abbigliamento estivo dell'imputato non fa cadere il ragionamento della Corte di assise di appello, ma è solo uno dei tanti elementi del compendio probatorio che è stato valutato, e ritenuto non decisivo, dalla pronuncia impugnata. Né giudizio diverso deve darsi all'argomento della esistenza di tracce di sangue della vittima sul coltellino che la stessa aveva chiuso in mano. La sentenza di primo grado si pone il problema dell'utilizzo di questo coltello nel corso della lite e risponde a pag. 17 spiegando che questo coltellino non può essere l'unica arma da taglio usata nella lite, perché, posto che nella colluttazione si è ferito anche l'imputato ma tracce del suo sangue non si rinvengono su esso, l'unico modo per spiegare perché sul coltellino ci fosse soltanto il sangue della vittima e perché lo stesso fosse chiuso nella mano della vittima, è che la scena del crimine sia stata alterata ad hoc dagli amici della vittima ripulendo in modo selettivo il sangue del solo imputato e chiudendo il coltellino, tesi totalmente inverosimile per la difficoltà tecnica di un'operazione di ripulitura selettiva di questo tipo e per il luogo (sulla pubblica via) in cui la stessa sarebbe dovuta avvenire. La Corte di assise d'appello conclude nello stesso senso e prova ad ipotizzare il modo in cui il sangue della vittima potrebbe essere arrivato sul coltellino anche se lo stesso non è stato usato nella colluttazione. Si ricorda che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"), ed è sufficiente riprendere dalla pronuncia di primo grado la tesi della impossibilità di una tale alterazione selettiva della scena del crimine, tesi che è dotata di credibilità razionale e che non è disarticolata dall'argomento difensivo, per sostenere provata, mediante procedimento indiziario (sia per la prova logica data dalla impossibilità di alterazione selettiva della scena del crimine, sia per la prova storica costituita dalle dichiarazioni testimoniali di chi ha visto l'imputato con un coltello diverso da quello trovato ripiegato in mano alla vittima), ma con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di una seconda arma, portata nella lite dall'imputato ed usata da questi per colpire. La esistenza di una seconda arma fa venir meno tutto il ragionamento su cui è fondato il motivo di ricorso, e ne impone la dichiarazione di inammissibilità. 2. Il secondo motivo, in cui si contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui non riconosce all'imputato quantomeno l'eccesso colposo in legittima difesa, è inammissibile, perché meramente ipotetico o congetturale.Nel motivo si sostiene che la reazione di Sadi deve essere valutata alla luce del momento di concitazione in cui lo stesso era stato aggredito. Il motivo è congetturale, perché nessuno ha visto con certezza chi ha iniziato la lite per primo, in ricorso si dà per acquisito che l'abbia iniziata la vittima e che la vittima abbia aggredito con il coltellino. In senso contrario alla ricostruzione della difesa va osservato, però, che il coltellino della vittima era chiuso, e che il teste Colley ha riferito che la vittima è scesa ad affrontare l'imputato avendo in mano soltanto le chiavi di casa. L'esser stato invitato ad uscire dall'appartamento ed a scendere per discutere delle questioni in sospeso non è una prova sufficiente che l'aggressione fisica sia stata iniziata dalla vittima. L'argomento difensivo è fondato, pertanto, su circostanze ipotetiche e congetturali, inidonee a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237: In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili). 3. Il terzo motivo, dedicato alla condanna per la contravvenzione dell'art. 4 I. n. 110 del 1975, è inammissibile. In esso si sostiene la illogicità della motivazione in punto di esistenza di tale coltello, che l'imputato nega di aver mai avuto con sé, posto che il coltello non è mai stato trovato e la sua presenza è solo indiziaria. Il motivo è meramente rivalutativo del merito della decisione. La presenza di un coltello portato dall'imputato sulla scena del crimine è effettivamente indiziaria (prova logica più prova storica, come ricordato al punto 1), ma, come ricordato dai giudice del merito, tale conclusione è sorretta dalle dichiarazioni dei testimoni Bochicchio, Manta, Colley che dicono di aver visto tale coltello in mano alla vittima, nonché dalla mancanza di sangue di Sadi sul coltellino della vittima, da cui si deduce sul piano logico che Sadi deve essere stato ferito da altra arma.Si tratta di una motivazione logica, fondata sui dati processuali, e che resiste alle censure difensive, volte a svalutare tali fonti di prova, che non riescono ad introdurre un dubbio ragionevole sulla ricostruzione alternativa dei fatti. 4. Il quarto motivo, in cui si contesta la decisione della Corte di assise di appello in punto di elemento soggettivo del reato, è inammissibile. A giudizio del ricorrente, la circostanza che la vittima sia stata uccisa con un solo colpo portato al collo durante una colluttazione, deporrebbe nel senso che si sia trattato di un colpo che sia andato oltre l'intenzione che era soltanto di ledere, ma non di uccidere. L'argomento era stato preso in considerazione anche dalla Corte d'assise di appello, che alle pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata ha sostenuto che le circostanze dedotte in ricorso sono recessive rispetto alle dimensioni dell'arma ed alla dichiarazione del teste Bochicchio, che riferisce che il colpo fu orientato verso la testa della vittima, ed alla veemenza ed aggressività di Sadi confermata anche da chi lo ha visto prima del litigio, nonché dal comportamento tenuto dopo il fatto (si è allontanato lasciando la vittima esanime). Si tratta di conclusione che ha una sua base razionale, il tipo di colluttazione narrato dai testimoni documenta che Sadi ne ebbe sempre il controllo, che la vittima ebbe il tempo di pronunciare anche le sue ultime parole rivolte al suo aggressore ("mi accolte/li!"); d'altronde, nessun testimone riferisce della volontà di Sadi di sottrarsi allo scontro, ed in ogni caso una eventuale volontà di ledere finalizzata a sottrarsi allo scontro avrebbe potuto essere comunque diretta verso altri organi non vitali. In definitiva, la tesi della preterintenzione non ha alcuna base negli atti processuali ed il motivo di ricorso che censura la decisione sul punto dei giudici del merito è manifestamente infondato. 5. Il quinto ed ultimo motivo, dedicato all'attenuante della provocazione, è parimenti inammissibile. L'argomento è affrontato già dalla sentenza impugnata, che risponde alle pagg. 21 e 22, rilevando che di tale attenuante, anche ammettendo sia stata la vittima a portare la sfida, mancherebbe sia lo stato d'ira che la proporzionalità, perché la vittima era a mani nude mentre l'imputato aveva un coltello. Si tratta in effetti di una vicenda che si presta con difficoltà ad essere sussunta sotto la categoria della provocazione, mancando la prova sia del comportamento ingiusto della vittima, sia dello stato d'ira dell'imputato, sia del nesso tra il primo ed il secondo. 7 ,51 Per fattispecie quali quella in esame dello scontro nel corso di una colluttazione, la giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso ritenuto che "l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario. (Sez. 5, Sentenza n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137). Il motivo, pertanto, è manifestamente infondato. 6. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. 7. Nel giudizio di cassazione si è costituita anche la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In ossequio al principio della soccombenza, l'imputato ricorrente deve, pertanto, essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese di parte civile, che, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, va disposto in favore dello Stato. Alla liquidazione delle stesse ed alla emissione del decreto di pagamento provvederà ex art. 83 d.P.R. 115 del 2002 il giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760 - 01, secondo cui "in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R."). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sa
Sentenza Cassazione n. 31600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris