CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 46806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], n. Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], n. Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], n. Caserta [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1497/23 della Corte di appello di Napoli del 06/02/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento delle concordi richieste formulate dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene rispettivamente convenute e ritenute di giustizia in relazione a più episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti (artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990) aggravati dal fine di agevolazione mafiosa (art. 416- bis.1 cod. pen.); che avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che deducono rispettivamente: Cinotti, violazione di legge sostanziale e processuale per non avere il giudice di appello riconosciuto d'ufficio le circostanze attenuanti generiche o applicato una pena più mite; Coppola, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena comminata con quella dei lavori di pubblica utilità; Giglio, difetto assoluto di motivazione circa la congruità della pena concordata rispetto all'entità del fatto contestato; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale (tra molte v. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che i ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila ciascuno P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 19 ottobre 2023