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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08172/2023

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o la seguente: SENTENZA 2 4 FEB 2023 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1986; avverso la ordinanza n. 11/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 14 aprile 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 14 aprile 2C1 Ie dopo che la Corte di I cassazione, Sezione IV penale, aveva, con sentenza del 3 dicembre 2021, i cui motivi sono stati depositati il successivo 13 gennaio 2022, recante il n. 867, aveva annullato con rinvio, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la precedente ordinanza emessa dalla medesima Corte distrettuale il precedentel2 luglio 2018, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel provvedere nel senso sopra indicato la Corte calabrese avave rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato causa, con il proprio comportamento gravemente colposo all'addensarsi di sospetti sulla sua persona i quali hanno svolto un ruolo sinergico nell'adozione del provvedimento restrittivo emesso a suo carico.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa del richiedente, affidandolo a due motivi di impugnazione; con il primo è stata dedotta la violazione di legge che minerebbe la legittimità del provvedimento impugnato; con il secondo è stata lamentata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in quanto sarebbe stato violato il principio di diritto espresso da questa Corte in occasione della pronunzia della precedente sentenza n. 867 del 2022 di annullamento con rinvio.

Con memoria del 23 settembre 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difesa dall'Avvocature generale dello Stato, si è opposto all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non essendone fondati i motivi posti a suo sostegno, deve, pertanto, essere rigettato.

Trattandosi di impugnazione di provvedimento emesso dalla Corte di appello in sede di rinvio, dopo che un precedente provvedimento, avente segno sostanzialmente opposto rispetto a quello ora in scrutinio, era stato annullato, è opportuno illustrare, preliminarmente, le ragioni che avevano indotto questa Corte ad annullare la ordinanza di accoglimento della istanza indennitaria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ed indicare il contenuto del principio di diritto la cui realizzazione nell'occasione era stato affidata al giudice del rinvio.

Avendo il [OSCURATO:PERSONA] lamentato il fatto di avere patito 817 giorni di ingiusta detenzione, essendo stata privato della libertà personale per effetto della ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2010 in quanto lo stesso era indagato per il reato di intestazione fittizia di beni, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, imputazione dalla quale, dopo alterne vicende (lo stesso era stato, infatti, dapprima condannato - essendo stato ritenuto colpevole, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, del reato di cui sopra dal Tribunale reggino - alla pena di 4 anni di reclusione, successivamente ridotta in sede di gravame in quella di 2 anni e 10 mesi di reclusione; essendo stata annullata con rinvio tale sentenza da questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] era stato, successivamente, definitivamente assolto dalla accusa a suo carico formulata), egli era stato scagionato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riscontrato nel comportamento dell'interessato i profili di una "colpa lieve", aveva accolto, sia pure operando una riduzione sul quantum pari al 30%, la istanza indennitaria da quello avanzata, principalmente in funzione del fatto che lo stesso era stato definitivamente assolto dal reato a lui ascritto.

Annullando la ordinanza con la quale la domanda di indennizzo era stata positivamente vagliata, questa Corte ebbe ad osservare che nella occasione allora esaminata la Corte di appello reggina, che pure aveva dato atto delle allarmanti frequentazioni del [OSCURATO:PERSONA], non si era data carico di esaminare se ed in quale misura tali frequentazioni avessero avuto un ruolo determinante o sinergico in relazione alla emissione del provvedimento limitativo della libertà personale così da integrare la condizione ostativa del dolo o della colpa grave all'accoglimento del ricorso da lui presentato.

Questa Corte segnalò come la motivazione della ordinanza ammissiva dell'indennizzo fosse contraddittoria, in quanto, pur avendo la Corte di appello fatto riferimento a rapporti consolidati ed a fattori deponenti per la colpa grave riscontrabile nel comportamento imprudente e negligente del [OSCURATO:PERSONA], non ha poi adeguatamente vagliato quanto questo potesse avere inciso negativamente sulla fondatezza della istanza riparatoria proposta di fronte a lei Sulla scorta di tali indicazioni, con la ordinanza ora impugnata, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condotte del [OSCURATO:PERSONA], caratterizzate da opacità e non episodicità, erano state determinanti per l'adozione ed il mantenimento del provvedimento restrittivo, assurgendo al rango di comportamenti caratterizzati dalla colpa grave e come tali impeditivi dell'accoglimento del ricorso per il ristoro dell'ingiusta detenzione.

Tale decisione è stata a sua volta impugnata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha segnalato, ritenendolo indice della illogicità della ordinanza impugnata il fatto che in essa, pur essendo stata rigettata la istanza dell'attuale ricorrente, si è dato atto della esistenza di altri orientamenti giurisprudenziali che avrebbero condotto ad altri risultati; ha aggiunto il ricorrente come fosse fuor di luogo il riferimento alla esistenza di un altro procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA], legato ad una sua partecipazione ad una cena elettorale, posto che in relazione a tale vicenda il [OSCURATO:PERSONA] era già stato assolto.

Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente difesa ha lamentato la violazione del principio di diritto contenuto ella precedente sentenza di annullamento con rinvio, in quanto la Corte reggina avrebbe dovuto specificatamente precisare quale condotta extraprocessuale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere, sì da integrare gli estremi della colpa grave ostativa.

Stante la connessione fra i due motivi di impugnazione, gli stessi possono essere congiuntamente esaminati.

Come è stato dianzi illustrato, la Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio è stata ben precisa nell'individuare quale fosse stato il punto critico del comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del determinismo che aveva condotto alla adozione della misura cautelare a suo carico (e del successivo svolgimento di ben quattro gradi di giudizio prima di giungere alla sua assoluzione): è certo che questi si fosse, infatti, reso disponibile alla fittizia intestazione di un'attività commerciale a suo nome in un ambito familiare che, pur di carattere imprenditoriale, era caratterizzato da una distribuzione dei ruoli e dallo svolgimento di attività illecite e strette relazioni con la criminalità organizzata, tale da rendere per lui prevedibile il fatto che quella intestazione fittizia fosse finalizzata a sottrarre il bene al pericolo di essere oggetto di misure ablatorie disposte dall'autorità giudiziaria, A tali rilievi, da una parte la Corte territoriale ha risposto osservando che, sebbene tuttora incensurato, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ripetutamente coinvolto in vicende giudiziarie concernenti il suo contesto familiare, per cui il fatto di essersi prestato alla intestazione fittizia di beni, costituisce senza dubbio un elemento, quanto meno, di grave imprudenza e trascuratezza di elementari cautela comportamentali, mentre, da altra parte, la ricorrente difesa ha valorizzato - oltre al dato offerto dalla dichiarata esistenza di un altro orientamento giurisprudenziale, cui tuttavia detta Corte non ha affatto dichiarato di volere aderire - un ulteriore profilo della ordinanza impugnata, legato alla presenza dell'odierno ricorrente ad una cena elettorale (vicenda per la quale lo stesso non ha riportato alcun pregiudizio penale), profilo che, per essere legato a fatti decisamente successivi a quelli per i quali il ricorrente ha patito la custodia cautelare della quale si chiede ora il ristoro, non può svolgere nessun ruolo nella presente vicenda, né positivo né negativo; tuttavia è significativo che la ricorrente difesa, concentrandosi su tale irrilevante profilo, ha del tutto trascurato di esaminare le altre ragioni in base alle quali, in adesione e non in violazione (risultando pertanto, infondato il secondo motivo di impugnazione, non emergendo dalla motivazione della ordinanza impugnata che questa abbia disatteso il principio di diritto espresso da questa Corte, il quale riguardava, appunto, la ritenuta inadeguatezza, sotto il profilo della mancanza in esso della necessaria minima accortezza, dell'operato del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa alla intestazione fittizia di beni a suo nome) del mandato commessogli in sede di annullamento con rinvio, la Corte reggina ha ritenuto - correttamente compiendo un giudizio ex ante e non in funzione del favorevole andamento del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale lo stesso è stato attinto dalla misura custodiale - sussistere nelle condotte da lui realizzate la colpa grave ostativa all'accoglimento della sua domanda giudiziale.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processali.

L'altalenante andamento della intera vicenda giudiziaria giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Compensa fra le parti le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA 2 4 FEB 2023 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 febbraio 1986; avverso la ordinanza n. 11/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 14 aprile 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 14 aprile 2C1 Ie dopo che la Corte di I cassazione, Sezione IV penale, aveva, con sentenza del 3 dicembre 2021, i cui motivi sono stati depositati il successivo 13 gennaio 2022, recante il n. 867, aveva annullato con rinvio, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la precedente ordinanza emessa dalla medesima Corte distrettuale il precedentel2 luglio 2018, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di indennizzo per la ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], condannando lo stesso al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel provvedere nel senso sopra indicato la Corte calabrese avave rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato causa, con il proprio comportamento gravemente colposo all'addensarsi di sospetti sulla sua persona i quali hanno svolto un ruolo sinergico nell'adozione del provvedimento restrittivo emesso a suo carico. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa del richiedente, affidandolo a due motivi di impugnazione; con il primo è stata dedotta la violazione di legge che minerebbe la legittimità del provvedimento impugnato; con il secondo è stata lamentata la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in quanto sarebbe stato violato il principio di diritto espresso da questa Corte in occasione della pronunzia della precedente sentenza n. 867 del 2022 di annullamento con rinvio. Con memoria del 23 settembre 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difesa dall'Avvocature generale dello Stato, si è opposto all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non essendone fondati i motivi posti a suo sostegno, deve, pertanto, essere rigettato. Trattandosi di impugnazione di provvedimento emesso dalla Corte di appello in sede di rinvio, dopo che un precedente provvedimento, avente segno sostanzialmente opposto rispetto a quello ora in scrutinio, era stato annullato, è opportuno illustrare, preliminarmente, le ragioni che avevano indotto questa Corte ad annullare la ordinanza di accoglimento della istanza indennitaria avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] ed indicare il contenuto del principio di diritto la cui realizzazione nell'occasione era stato affidata al giudice del rinvio. Avendo il [OSCURATO:PERSONA] lamentato il fatto di avere patito 817 giorni di ingiusta detenzione, essendo stata privato della libertà personale per effetto della ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2010 in quanto lo stesso era indagato per il reato di intestazione fittizia di beni, aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, imputazione dalla quale, dopo alterne vicende (lo stesso era stato, infatti, dapprima condannato - essendo stato ritenuto colpevole, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, del reato di cui sopra dal Tribunale reggino - alla pena di 4 anni di reclusione, successivamente ridotta in sede di gravame in quella di 2 anni e 10 mesi di reclusione; essendo stata annullata con rinvio tale sentenza da questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] era stato, successivamente, definitivamente assolto dalla accusa a suo carico formulata), egli era stato scagionato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riscontrato nel comportamento dell'interessato i profili di una "colpa lieve", aveva accolto, sia pure operando una riduzione sul quantum pari al 30%, la istanza indennitaria da quello avanzata, principalmente in funzione del fatto che lo stesso era stato definitivamente assolto dal reato a lui ascritto. Annullando la ordinanza con la quale la domanda di indennizzo era stata positivamente vagliata, questa Corte ebbe ad osservare che nella occasione allora esaminata la Corte di appello reggina, che pure aveva dato atto delle allarmanti frequentazioni del [OSCURATO:PERSONA], non si era data carico di esaminare se ed in quale misura tali frequentazioni avessero avuto un ruolo determinante o sinergico in relazione alla emissione del provvedimento limitativo della libertà personale così da integrare la condizione ostativa del dolo o della colpa grave all'accoglimento del ricorso da lui presentato. Questa Corte segnalò come la motivazione della ordinanza ammissiva dell'indennizzo fosse contraddittoria, in quanto, pur avendo la Corte di appello fatto riferimento a rapporti consolidati ed a fattori deponenti per la colpa grave riscontrabile nel comportamento imprudente e negligente del [OSCURATO:PERSONA], non ha poi adeguatamente vagliato quanto questo potesse avere inciso negativamente sulla fondatezza della istanza riparatoria proposta di fronte a lei Sulla scorta di tali indicazioni, con la ordinanza ora impugnata, la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le condotte del [OSCURATO:PERSONA], caratterizzate da opacità e non episodicità, erano state determinanti per l'adozione ed il mantenimento del provvedimento restrittivo, assurgendo al rango di comportamenti caratterizzati dalla colpa grave e come tali impeditivi dell'accoglimento del ricorso per il ristoro dell'ingiusta detenzione. Tale decisione è stata a sua volta impugnata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha segnalato, ritenendolo indice della illogicità della ordinanza impugnata il fatto che in essa, pur essendo stata rigettata la istanza dell'attuale ricorrente, si è dato atto della esistenza di altri orientamenti giurisprudenziali che avrebbero condotto ad altri risultati; ha aggiunto il ricorrente come fosse fuor di luogo il riferimento alla esistenza di un altro procedimento penale a carico del [OSCURATO:PERSONA], legato ad una sua partecipazione ad una cena elettorale, posto che in relazione a tale vicenda il [OSCURATO:PERSONA] era già stato assolto. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente difesa ha lamentato la violazione del principio di diritto contenuto ella precedente sentenza di annullamento con rinvio, in quanto la Corte reggina avrebbe dovuto specificatamente precisare quale condotta extraprocessuale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere, sì da integrare gli estremi della colpa grave ostativa. Stante la connessione fra i due motivi di impugnazione, gli stessi possono essere congiuntamente esaminati. Come è stato dianzi illustrato, la Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio è stata ben precisa nell'individuare quale fosse stato il punto critico del comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo del determinismo che aveva condotto alla adozione della misura cautelare a suo carico (e del successivo svolgimento di ben quattro gradi di giudizio prima di giungere alla sua assoluzione): è certo che questi si fosse, infatti, reso disponibile alla fittizia intestazione di un'attività commerciale a suo nome in un ambito familiare che, pur di carattere imprenditoriale, era caratterizzato da una distribuzione dei ruoli e dallo svolgimento di attività illecite e strette relazioni con la criminalità organizzata, tale da rendere per lui prevedibile il fatto che quella intestazione fittizia fosse finalizzata a sottrarre il bene al pericolo di essere oggetto di misure ablatorie disposte dall'autorità giudiziaria, A tali rilievi, da una parte la Corte territoriale ha risposto osservando che, sebbene tuttora incensurato, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ripetutamente coinvolto in vicende giudiziarie concernenti il suo contesto familiare, per cui il fatto di essersi prestato alla intestazione fittizia di beni, costituisce senza dubbio un elemento, quanto meno, di grave imprudenza e trascuratezza di elementari cautela comportamentali, mentre, da altra parte, la ricorrente difesa ha valorizzato - oltre al dato offerto dalla dichiarata esistenza di un altro orientamento giurisprudenziale, cui tuttavia detta Corte non ha affatto dichiarato di volere aderire - un ulteriore profilo della ordinanza impugnata, legato alla presenza dell'odierno ricorrente ad una cena elettorale (vicenda per la quale lo stesso non ha riportato alcun pregiudizio penale), profilo che, per essere legato a fatti decisamente successivi a quelli per i quali il ricorrente ha patito la custodia cautelare della quale si chiede ora il ristoro, non può svolgere nessun ruolo nella presente vicenda, né positivo né negativo; tuttavia è significativo che la ricorrente difesa, concentrandosi su tale irrilevante profilo, ha del tutto trascurato di esaminare le altre ragioni in base alle quali, in adesione e non in violazione (risultando pertanto, infondato il secondo motivo di impugnazione, non emergendo dalla motivazione della ordinanza impugnata che questa abbia disatteso il principio di diritto espresso da questa Corte, il quale riguardava, appunto, la ritenuta inadeguatezza, sotto il profilo della mancanza in esso della necessaria minima accortezza, dell'operato del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda relativa alla intestazione fittizia di beni a suo nome) del mandato commessogli in sede di annullamento con rinvio, la Corte reggina ha ritenuto - correttamente compiendo un giudizio ex ante e non in funzione del favorevole andamento del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale lo stesso è stato attinto dalla misura custodiale - sussistere nelle condotte da lui realizzate la colpa grave ostativa all'accoglimento della sua domanda giudiziale. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processali. L'altalenante andamento della intera vicenda giudiziaria giustifica la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa fra le parti le spes
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