CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 46911/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] L'-.[OSCURATO:PERSONA]0-3"- L't) )() ret f Q_ o te-Zi-i-euut. catix , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 marzo 2022 il Tribunale di Catanzaro - in procedura cautelare reale - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si era impugnata la decisione emessa dal GIP della medesima sede in data 25 maggio 2021. 1.1 La procedura reale ha ad oggetto alcune società riferibili al Talarico (che ne risulta detentore di quote al 51%) oggetto di sequestro preventivo . La tesi di accusa è che in dette società siano stati investiti capitali illeciti riconducibili alla attività delittuosa di cui all'art.416-bis, pure contestata al Talarico. 1.2 L'elemento nuovo portato all'attenzione dei giudici del merito è rappresentato dalla avvenuta esclusione (da parte del Tribunale del Riesame) dei profili di gravità indiziaria a carico del Talarico per il delitto di cui all'art.416-bis cod.pen. . 1.3 Tanto premesso, il Tribunale osserva che il vincolo di indisponibilità va mantenuto « non potendosi ritenere che vi sia un automatismo nel caso di specie tra l'accertata insussistenza di gravità indiziaria in capo al ricorrente per il reato associativo e l'illegittimità del vincolo reale apposto sulla società, che risultano comunque gravitare intorno al contesto criminoso » . Si ipotizza, in particolare, la «vicinanza» del Talarico alla consorteria mafiosa emersa durante le indagini e oggetto di possibili approfondimenti in fase istruttoria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia, in particolare, che l'avvenuta esclusione della gravità indiziaria a carico del Talarico, ove rapportata alle ragioni giustificatrici del sequestro preventivo, rende insussistente la astratta possibilità di ritenere le società in questione uno strumento di reinvestimento di proventi illeciti. Il mantenimento del vincolo sarebbe, pertanto, privo di alcuna giustificazione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.3.1 Va premesso che la cognizione penale - anche in ambito di misure patrimoniali di sequestro- è governata dai generali principi di adeguatezza, minimo sacrificio possibile e necessaria giustificazione della misura reale. Sul punto, va ricordato che la limitazione legislativa dei motivi di ricorso per cassazione - in ambito reale - alla violazione di legge (art. 325 cod.proc.pen.) non rende insindacabile l'apparato argomentativo posto a fondamento della decisione, posto che per costante orientamento interpretativo la violazione di legge ricomprende i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (v. Sez. II) n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656). In particolare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di qualificazione dello standard dimostrativo necessario al fine di ritenere integrato il presupposto applicativo del sequestro preventivo, ha più volte affermato che il Tribunale del riesame in materia di sequestro ha il dovere di operare un controllo non meramente cartolare in rapporto al fumus del reato ipotizzato (Sez. lin. 21736 del 11.5.2007, rv 236474; Sez. VI, n. 16153 del 6.2.2014, rv 259337) anche in riferimento all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo. E' stato da tempo superato, in altre parole, il criterio della astratta configurabilità della ipotesi di reato e si è precisato - in più arresti - che nella valutazione del fumus commissi delicti il giudice deve verificare la sussistenza di un «concreto quadro indiziario» (v. Sez. VIin. 18183 del 23.11.2017, dep.2018). E' stato, dunque recepito - nel tempo - il contenuto della decisione Corte Cost. n.153 del 2007, lì dove si era affermata la necessità di realizzare, sul tema del controllo giurisdizionale in punto di ricorrenza del fumus commissi delicti una verifica non meramente cartolare, includente l'esame dei dati indizianti in punto di ricorrenza dell'elemento psicologico del reato. Del resto, è la stessa linea interpretativa adottata in sede cautelare civile a richiamare - in punto di identificazione dei caratteri del fumus - la qualità della verifica giurisdizionale di tale aspetto in termini di formulazione di un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, sia pure in termini probabilistici (v. Sez. I civ.i n. 4712 del 12.5.1999, rv 526248, ove si identifica il fumus boni juris con quel minimo di elementi di fatto sufficienti a far apparire prima facie non avventata la richiesta e a far ragionevolmente supporre che essa, pur con le opportune integrazioni e gli indispensabili accorgimenti, possa trovare accoglimento nel successivo giudizio di accertamento).3.2 Calando simili principi nel caso in esame, appare del tutto evidente l'assenza di un reale percorso argomentativo che possa giustificare - a fronte della ritenuta assenza di gravità indiziaria relativa al reato presupposto della accumulazione illecita - il mantenimento del vincolo reale sui beni riferibili al Talarico. Va ricordato, infattiiche la motivazione 7 non consiste in una mera espressione «di risultato» ma in un atto che sia «capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie da parte del soggetto giudicante». Motivare, pertanto, è attività complessa - non riducibile a vuote formule di stile - consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che - in fatto come in diritto - consentono di sostenere la decisione. Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mai mancare è la chiara e precisa «attribuzione» a determinate fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere. Si èr pertanto, costantemente affermato (ex multis Sez. VI) n. 49153 del 12.11.2015, rv 265244) che la motivazione di un provvedimento è da ritenersi colpita da simile vizio o quando omette di confrontarsi con un dato potenzialmente decisivo o quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. 3.3 In particolare, non è chiaro il riferimento espressivo operato dal Tribunale ad una possibile - ma diversa - matrice del vincolo che prescinda dalla persona del Talarico (il gravitare intorno al contesto criminoso), così come non potrebbe razionalmente superarsi - nel medesimo procedimento principale - l'avvenuta constatazione di indizi gravi a carico del Talarico sui fatti che rappresentano il prius logico e giuridico (accumulazione illecita e reinvestimento) del sequestro. Va pertanto sollecitata una nuova valutazione di merito, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. . C