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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26618/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1984

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1978

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1969

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1961 avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dato parziale conferma alla condanna resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Filippo e [OSCURATO:PERSONA], asscdvendo gli imputati dal reato ascritto al capo 29) e qualificando il fatto di cui al capo 28) ai sensi degli artt. 56 e 353, comma 1, cod. pen e per il resto confermando il giudizio di responsabilità per l'associazione ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 3) e per le condotte di turbativa d'asta descritte al capo 20 (riferite a tutti i suddetti imputati in concorso con altri soggetti separatamente giudicati) e ai capi 4) e 12), rispettivamente ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e a La Corte, sempre in concorso con altri soggetti separatamente giudicati.

In ragione di tanto la pena irrogata in primo grado è stata diversamente modulata e ridotta. 2.In una cornice processuale che riguardava un più ampio numero di contestazioni e diversi altri imputati, giudicati con il rito ordinario, i suddetti sono stato ritenuti partecipi dell'associazione semplice descritta al capo 3), promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 77).

Associazione finalizzata alla realizzazione di più delitti contro la pubblica amministrazione (corruzioni, turbativa d'asta e falsi ex art. 479 cod. pen.) e in particolare diretta a c:ondizionare le gare pubbliche indette da diverse stazioni appaltanti (in gran parte dalla SUAP della provincia reggina ma anche dall'Anas e da alcuni Comuni, in primo luogo quello di [OSCURATO:PERSONA]), sottoposte a manovre fraudolente e collusive strumentali a turbarne il corso grazie alla fattiva collaborazione di più imprenditori, sostanzialmente avvinti all'egida di un medesimo cartello.

Il tutto secondo protocolli fattuali ripetuti, destinati ad alterare il gioco concorrenziale sotteso alle gare pubbliche di volta in volta considerate.

In particolare i detti imputati, soci e amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] (che si era resa cessionaria di un ramo aziendale della prima azienda), tramite le suddette imprese, asservite al programma illecito messo a punto e diretto dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbero garantito al predetto e agli altri componenti del medesimo contesto associativo la disponibilità alla presentazione di offerte preventivamente concordate nel relativo contenuto quanto alla partecipazione ad alcune gare (in relazione alle contestate turbative d'asta descritte ai capi 4) e 28); alla fittizia aggiudicazione di determinate gare inerenti appalti la cui esecuzione sarebbe stata seguita esclusivamente da imprese rientranti nell'orbita del [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla turbativa legata alla gara di cui al capo 20); al reperimento - tramite istituti negoziali solo in linea di principio leciti ma piegati agli obiettivi criminali perseguiti dal gruppo- di profili qualitativi indispensabili per la partecipazione ad alcuni appalti (l'avvalime.nto garantito dalla Interconsolidannenti gestita dal La Corte in occasione della turbativa ex ad 353 cod. pen descritta al capo 12). 3.Avverso la citata sentenza hanno proposto separati ricorsi tramite il medesimo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) tutti i citati imputati.4.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati addotti 11 motivi di ricorso. 4.1.1 primi due motivi riguardano il giudizio di responsabilità riferito al capo 4).

Si lamenta violazione di legge riferita agli artt. 110 e 353 cod. pen e agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, ritenuta carente, contraddittoria e affetta da travisamento per la lamentata inesistenza di un elemento probatorio dirimente ai fini della decisione assunta.

In relazione alla gara presa in considerazione dalla citata imputazione (quella indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto compreso tra [OSCURATO:PERSONA] e Scilla, aggiudicata il 29 ottobre 2012) la difesa, sin dal primo grado e poi con apposito motivo di appello aveva contestato che tra gli atti di indagine non si rinveniva l'offerta di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA], riferibile alla asserita condotta illecita del ricorrente.

A tale rilievo la Corte avrebbe risposto che la busta di riferimento sarebbe stata visionata dalla [OSCURATO:PERSONA] procedente senza mai precisare l'atto contenente una siffatta risultanza di indagine, valorizzando dunque una emergenza probatoriamente inesistente e comunque fondata su un atto processuale non utilizzabile.

Nè alla detta conclusione poteva pervenirsi alla luce del riscontro della detta offerta tra quelle, facenti parte dell'asserito cartello di imprese facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], contestualmente inviate dal medesimo spedizioniere alla Stazione appaltante competente, atteso che siffatta circostanza non comprovava che la detta domanda fosse stata acquisita e inserita tra quelle considerate all'interno della procedura di aggiudicazione in questione.

Gli altri elementi indicati in sentenza, ad avviso della difesa, non davano comunque corpo ad un quadro probatorio utile a fondare il giudizio di responsabilità, non potendosi dire adeguatamente argomentato sia il coinvolgimento della Comel nel meccanismo illecito contestato a tutti i concorrenti, in primi al [OSCURATO:PERSONA], sia i profili soggettivi e oggettivi della condotta concorsuale ascritta al ricorrente, sia infine i tratti costitutivi del reato contestato. 4.2.1 motivi formulati per terzo e quarto riguardano il capo 20 (inerente alla gara di appalto inerente ai lavori di cui allo "Sviluppo del Water front della Citta di [OSCURATO:PERSONA]", aggiudicati il 23 ottobre 2012 alla Come! srl).

Si lamenta difetto di motivazione per il mancato esame dei motivi di appello inerenti all'assenza di poteri decisionali in capo al ricorrente, mero dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] ; alla assenza di altri contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali idonei a comprovare l'accordo illecito contestato; alla avvenuta esecuzione dei lavori direttamente effettuata dalla Come! srl (tanto che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a trasferirsi per più di tre anni in Calabria e che la procura conferita dopo l'aggiudicazione dal [OSCURATO:PERSONA] a due sodali vicini al [OSCURATO:PERSONA] rimase lettera morta, perchè l'appalto venne poi direttamente stipulato dal Migliore).

Si lamenta, inoltre, violazione di legge in relazione agli artt. 1.10 e 353 cod. pen. nonchè vizio di motivazione quanto al ritenuto giudizio di responsabilità, reso senza rispettare la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Mancherebbero, ad avviso della difesa, elementi probatori utili ad assegnare un rilievo decisionale al ricorrente all'interno della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ruolo del ricorrente ma anche quello della citata società non potevano desumersi dal tenore delle intercettazioni, anche quelle che avevano coinvolto La Corte e [OSCURATO:PERSONA], che la Corte aveva valorizzato ben oltre il relativo portato letterale e logico.

Nè poteva darsi rilievo alla decisione assunta su tale capo dalla Cassazione, legata ad una valutazione, quella inerente alla gravità indiziaria, non idonea a fondare la responsabilità penale.

4.3. Con i motivi quinto e sesto si contesta la responsabilità ascritta al ricorrente per il capo 28 (contestato ai sensi dell'art. 353 cod. pen. e riqualificato in termini di mero tentativo, riferito alla gara per gli "Accertamenti sui lavori di manutenzione ordinaria per pulizie del piano viabile e pertinenze in tratti saltuari lungo le strade statali di competenza del centro di manutenzione n. 2" indetta dall'[OSCURATO:SOCIETA] sede di Catanzaro e aggiudicata il 14 novembre 2012).

Si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione perchè la Corte del merito, senza rispondere ai motivi di appello formulati nell'interesse del ricorrente non avrebbe mai chiarito in cosa si sarebbe concretato e su quali elementi probatori ha trovato fondamento il contributo garantito dal [OSCURATO:PERSONA], non desumibile unicamente dal contenuto di una intercettazione che riguardava il La Corte.

La sentenza sarebbe inoltre contraddittoria nel ritenere configurabile il concorso dei soggetti avvinti all'egida della [OSCURATO:SOCIETA], perché da un lato darebbe conto del fatto che la relativa offerta, in quanto anomala, era stata esclusa dalla gara; dall'altro, apoditticamente, avrebbe affermato l'indifferenza di tale esclusione perchè l'offerta, concordata a monte con il Baga là e gli altri sodali, avrebbe comunque agevolato il cartello delle imprese dominate da quest'ultimo anche in relazione alla turbativa in questione.

4.4. Con i motivi indicati ai punti 7), 8), 9) si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, riferita all'art. 416 cod. pen. la ritenuta responsabilità per la partecipazione associativa inerente al capo 3) della rubrica.

Si contesta la mancata risposta ai rilievi adotti con l'appello quanto alla mancanza di poteri decisori del ricorrente rispetto alle iniziative della [OSCURATO:SOCIETA] della quale era un mero dipendente, sulla assenza di elementi per poter ritenere che lo stesso ebbe a percepire ricavi specifici conseguenziali al ruolo assertivamente svolto all'interno dell'associazione, sulla mancanza di elementi a conferma di contatti intrattenuto con gli asseriti sodali.

Si contesta ancora l'assenza di motivazione in ordine ai requisiti oggettivi della associazione ritenuta e a quelli dimostrativi del contributo garantito dal ricorrente, inadeguatamente tratti, malgrado l'annullamento sul punto reso dalla Cassazione in sede cautelare, solo dai singoli reati fine (senza considerare l'assoluzione intervenuta per il capo 29 e la degradazione in tentativo del capo 2:8) e comunque inidonei a disvelare il dolo della partecipazione ascritta all'imputato a fronte della occasionalità delle condotte allo stesso riferibili.

4.5. Con i motivi 10) e 11) si lamenta, adducendo violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata concessione delle generiche e l'eccessività della pena irrogata, quantificata, per il reato più grave (il capo 3) in termini assolutamente prossimi al massimo edittale senza un adeguato sforzo argomentativo.

In calce al ricorso si sollecita infine la dichiarazione di estinzione del reato anche se pacificamente intervenuta dopo la sentenza e quale che sia l'esito del ricorso, considerato che nel caso il termine di prescrizione è maturato lungo il lasso di tempo (più di due anni) utilizzato per stendere la motivazione. 5.Ricorsi proposti, in modo autonomo, nell'interesse di Filippo e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente direttore tecnico e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].

I motivi di ricorso, pur se riferiti alle due diverse posizion in gioco, hanno un tenore assolutamente identico: riguardano le stesse imputazioni (capi 20, 28 e 30); si dipanano attraverso la prospettazione degli stessi vizi, argomentati in modo speculare; riprendono, con le dovute differenziazioni, gli stessi motivi di doglianza prospettati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Sempre sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione ci si duole dunque: quanto al capo 20), della assenza di adeguate argomentazioni in risposta ai motivi di appello in relazione alla assoluta carenza di elementi probatori diretti a sostenere il contributo concorsuale garantito dai due imputati rispetto alla turbativa contestata nel caso, a fronte di una erronea configurazione in sé dell'ipotesi di reato ritenuta atteso che a differenza di quanto sostenuto dai giudici del merito era stata acquisita la prova che, aggiudicati i lavori, gli stessi furono realizzati dalla Comel che dunque ebbe a partecipare non fittiziamente né nell'interesse del cartello di imprese facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] alla gara in questione; quanto al capo 28), non solo l'assenza di elementi utili al coinvolgimento nel fatto di entrambi i ricorrenti, mai coinvolti neppure indirettamente, nelle intercettazioni riferite alla vicenda in questione, ma viene nuovamente ribadita la contraddittorietà del motivare avuto riguardo al rilievo da ascrivere alla rimarcata espunzione della [OSCURATO:SOCIETA] tra le imprese chiamate a partecipare alla gara considerato che la relativa offerta venne ritenuta anomala ed in coerenza esclusa;quanto all'associazione vengono pedissequamente ribaditi i motivi già proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] atteso c:he la sentenza impugnata, modulata in relazione alle posizioni dei due ricorrenti, soffrirebbe delle stesse carenze motive; parimenti è a dirsi in relazione alla dosimetria sanzionatoria, al mancato riconoscimento delle generiche e alla prescrizione, atteso che le censure esposte in parte qua dai ricorsi in questione sono pedissequamente reiterative delle doglianze esposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 6.Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Il primo motivo attinge la ritenuta responsabilità per la turbativa d'asta descritta al capo 12 (inerente alla gara indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] riferita al bando dall'autorità portuale di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'Appalto di esecuzione dei lavori di completamento e sviluppo del comparto nord- viabilità, aggiudicata il 23 giugno 2014).

Si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 355 cod. pen. perché in violazione delle regole imposte dal comma 2 dell'art.192 cod. proc. pen. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, l'unico elemento indicato a fondamento della ritenuta responsabilità del ricorrente sarebbe stato individuato nell'avvalinnento concesso dall'impresa (la [OSCURATO:SOCIETA]) del ricorrente ad altra società assertivamente facente parte del cartello di imprese riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] che ebbe a presentare una offerta per la gara in questione, valorizzando in modo suggestivo imprecisati rapporti pregressi occorsi con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e facendo leva su un atto negoziale, del tutto lecito, che non era in grado di attestare probatoriamente la natura e il contenuto del contributo concorsuale offerto dall'imputato perché indifferente rispetto alle condotte fraudolente o comunque collusive destinate a integrare gli estremi tipici del reato in contestazione, vieppiù da escludere se si considera che la gara venne aggiudicata ad una impresa estranea al cartello di imprese che ruotava intorno alle iniziative illecite del [OSCURATO:PERSONA].

Né potrebbe farsi riferimento alla e-mail inviata dall'imputato il 19 settembre 2013, probatoriamente indifferente; o, ancora, alla valutazione spesa sul capo dalla Corte di legittimità in sede cautelare, considerato il diverso paradigma probatorio che connota l'odierno giudizio di responsabilità.

6.2. Con i motivi indicati dal secondo al quarto si contesta, sempre adducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 1.10 e 353 cod. pen. nonché degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in termini sostanzialmente identici a quelli già prospettati dai ricorsi proposti nell'interesse degli altri imputati, il giudizio di responsabilità riferito ai capi 20 e 28, perché la Corte del merito avrebbe omesso di rispondere sui rilievi addotti con il gravame di merito in ordine alla inconsistenza degli elementi probatori destinati a disvelare il concorso ascritto al ricorrente, privo di alcun ruolo decisionale all'interno della [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare sarebbe stato valorizzato il portato di intercettazioni prive di rilievo probatorio perché al più espressioni di meri contatti telefonici con il [OSCURATO:PERSONA].

Si rimarca inoltre l'erronea riconducibilità delle condotte al reato contestato, secondo profili di doglianza identici a quelli prospettati dagli altri ricorrenti.

6.3. Gli ulteriori motivi di ricorso replicano in modo speculare le doglianze prospettate dagli altri ricorrenti in relazione alla partecipazicne associativa, alla pena comminata, al mancato riconoscimento delle generiche e alla prescrizione.

7. Il difensore degli imputati ha trasmesso quattro diverse memorie contenenti affermati motivi aggiunti con le quali sono state riproposte le doglianze addotte con i rispettivi ricorsi le cui conclusioni sono state ulteriormente ribadite con memoria pervenuta il 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La non manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 3), 4) e 28) porta all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua perchè i relativi reati si sono estinti per prescrizione.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], e limitatamente al capo 3), la sentenza va annullata con rinvio per la fondatezza del difetto di motivazione addotto.

Per il resto, gli altri motivi inerenti ai profili di responsabilità proposti dai singoli ricorsi in relazione ai residui capi di imputazione ascritti ai diversi imputati si sono rivelati inammissibili; quelli complessivamente afferenti al trattamento sanzionatorio risultano assorbiti dalla necessità di rivedere il tema in questione nel corso del giudizio di rinvio alla luce delle statuizioni rese o da rendere in punto di responsabilità in esito all'odierno intervento rescindente.

2. Muovendo dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e riferito all'imputazione di cui al capo 4) della rubrica (la turbativa d'asta riferita alla gara indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto compreso tra [OSCURATO:PERSONA] e Scilla), giova subito precisare che, a differenza di quanto indicato nella rubrica, il fatto risulta consumato in data il 29 ottobre 2012, momento di relativa aggiudicazione.

La relativa prescrizione dunque, considerata sia la pena prevista, sia il più ampio periodo considerato dall'art. 161 cod. pen (sette anni e sei mesi) e le sospensioni maturate in primo (per novanta !giorni) e secondo grado (per sessanta giorni), è maturata nelle more della definizione del presente giudizio di legittimità (in data 29/9/2020 e in particolare ancora prima del deposito delle motivazioni relative alla sentenza gravata, avvenuto il 3 settembre 2021).2.1.

Ciò premesso, la sentenza impugnata si occupa della (attività illecita correlata alla) gara in questione dalla pagina 9 alla pagina

24. Il fatto viene accostato ad altra gara (con scadenza 30 ottobre 2012) parimenti seguita dal gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], seguendo analoghe modalità illecite: malgrado un argomentare non sempre lineare quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del soggetto imprenditoriale sotto la cui egida lo stesso operava ( la [OSCURATO:SOCIETA]), ritiene il Collegio che il fatto ascritto a tale ricorrente risulti delimitato solo alla gara aggiudicata il 29 ottobre (espressamente viene messo in evidenza che nella seconda gara non vi fu offerta riferibile alla [OSCURATO:SOCIETA]: pagina 10, primo capoverso)

2.2. Limitando il tutto, dunque, alla sola gara definitasi il 29 ottobre 2012, va subito evidenziato che se ne rese aggiudicataria una società estranea al cartello riferibile al [OSCURATO:PERSONA]: coerentemente, tuttavia, in sentenza si rimarca al fine l'indifferenza di siffatta circostanza rispetto alla configurabilità della turbativa contestata, alla luce della natura di reato di pericolo da assegnare a siffatta fattispecie incriminatrice.

2.3. A differenza di quanto emarginato in senso opposto dalla difesa, il quadro complessivo della motivazione da invece adeguato riscontro del potenziale coinvolgimento del ricorrente nell'intera operazione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in questione, considerando in particolare l'insieme di emergenze tratte dai colloqui intercettati all'uopo evocati a sostegno della ritenuta responsabilità, la cui valutazione interpretativa risulta contestata in modo del tutto generico dal ricorso dell'imputato.

Operazione, quella congegnata e realizzata dal citato sodale, diretta a convogliare verso la gara più imprese solo apparentemente interessate alla stessa, destinate a presentare offerte concordate nel contenuto dei relativi ribassi in modo da favorire la prevalenza di quella immediatamente riferibile al centro di interessi riferibile al [OSCURATO:PERSONA]; aspetto, questo, del resto reso inequivoco anche dalla spedizione di tutte le offerte riferibili al cartello di imprese avvinte all'egida curata dal citato [OSCURATO:PERSONA], realizzata contestualmente tramite lo stesso spedizioniere (da parte di soggetti geograficamente collocati in località le più disparate).

2.4. Certo è, tuttavia, che il concorso ascritto al [OSCURATO:PERSONA] presupponeva indefettibilmente l'avvenuta presentazione della domanda da parte della società facente capo al suddetto (come detto, la Cornel); il tutto alla luce della medesima regola valutativa adottata dalla Corte del merito nell'assolvere gli imputati per il capo 29), in coerenza, del resto, con le indicazioni di principio espresse da questa Corte di legittimità con la decisione -evocata in più punti oltre che dai ricorrenti anche dalla stessa sentenza gravata- assunta scrutinando la tenuta della ordinanza di custodia cautelare resa nel procedimento che occupa in relazione alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria riferita al capo di imputazione citato da ultimo.

Sulla doglianza esposta in appello quanto alla mancata dimostrazione di tale essenziale elemento in fatto la sentenza impugnata denunzia unievidente carenza argomentativa.

Se per un verso viene dato atto sia dell'attività di collaborazione prodronnica e contestuale alla consegna dell'offerta realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] di concerto e a supporto del [OSCURATO:PERSONA], sia della avvenuta spedizione della relativa busta tramite il citato corriere" unico" curata dal detto sodale, per altro verso la sentenza non risponde al motivo di appello nella parte in cui si sollecitava una puntuale indicazione della fonte probatoria diretta a supportare la conclusione relativa all'inserzione dell'offerta della [OSCURATO:SOCIETA] tra quelle effettivamente pervenute e considerate per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto: si veda in particolare la pagina 23, primo capoverso, della decisione impugnata laddove la Corte del merito, piuttosto che rispondere indicando l'atto di indagine che attestava tale dato, argomenta in termini di mera apparenza riferendosi apoditticamente alle conclusioni in tal senso riferite dalla polizia giudiziaria senza neppure indicare da dove sia stata tratta tale emergenza.

Da qui il vuoto motivazionale che giustifica l'annullamento in parte qua della decisione in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.

3. Tutti i ricorsi contrastano in termini di manifesta infondatezza il giudizio di responsabilità ascritto ai citati imputati in riferimento al concorso nel capo 20) della rubrica, così da rendere indifferente il decorso della prescrizione, maturata dopo la decisione gravata: è infatti noto, quali che siano stati i tempi di redazione della motivazione della sentenza di appello, il decorso del tempo funzionale alla prescrizione può portare alla estinzione del reato solo a condizione della utile instaurazione del giudizio di legittimità, risultando la condanna altrimenti definitivamente cristallizzata dalla sentenza impugnata, come avvenuto nella specie.

3.1. La turbativa contestata in relazione a siffatto capo di imputazione (inerente alla gara di appalto riguardante i lavori di cui allo 'Sviluppo del Water front della Citta di [OSCURATO:PERSONA]", aggiudicati il 23 ottobre 2012 alla [OSCURATO:SOCIETA]), secondo l'impostazione accusatoria confermata dalla duplice valutazione conforme resa dalle due sentenze di merito, è stata realizzata grazie ad una composita e complessa condotta fraudolenta.

3.2. In primo luogo, la sentenza impugnata mette in evidenza il dato inerente al differimento della data di scadenza per la presentazione delle offerte ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] grazie all'opera di intermediazione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] - sistematicamente presente nelle diverse iniziative illecite poste in essere dal primo - presso la sorella Angela, responsabile dell'ufficio gare del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Scadenza da differire per consentire al [OSCURATO:PERSONA] e agli altri sociali di completare le indagini geologiche che stavano effettuando al fine di meglio ottimizzare l'offerta in corso di predisposizione ma che non erano in grado di spedire in tempo.

Su tale risvolto in fatto, chiave di lettura logica essenziale anche delle condotte immediatamente riferite agli odierni ricorrenti, tutti coinvolti nelle iniziative imprenditoriali della [OSCURATO:SOCIETA], i ricorsi omettono qualsivoglia rilievo critico, trascurando di contestare, in particolare, che in tale segmento della complessiva iniziativa illecita in questione, i sodali erano essenzialmente protesi alla ricerca di un partner imprenditoriale, non immediatamente rintracciato, che fosse in possesso dei requisiti qualitativi chiesti dal bando di gara, così da consentire la ( formale) veicolazione della relativa offerta nell'interesse (sostanziale e celato) del gruppo di imprese facente capo al [OSCURATO:PERSONA] (che poi di fatto avrebbe dovuto curare la realizzazione dei lavori: si veda pagina 50 e l'inequivoca intercettazione riportata al secondo capoverso).

3.3. Secondo il coerente e puntuale argomentare svolto nella decisione gravata, il ruolo dei componenti della Comel diviene attuale in tale seconda fase della vicenda e si sostanzia nell'aver garantito la realizzazione del progetto illecito favorito dalle condotte pregresse facendo esporre frontalmente la detta società come impresa prima offerente e poi aggiudicataria in assenza della individuazione di altre imprese facenti parte del medesimo cartello costituito dal [OSCURATO:PERSONA] dotata delle caratteristiche tecniche richieste per la aggiudicazione della gara.

In definitiva la Come!, piuttosto che partecipare quale mera fittizia concorrente nelle gare, replicando un ruolo in precedenti occasioni svolto all'interno del sistema congegnato dal [OSCURATO:PERSONA] (si vedano i capi 4 e 28 che comunque in punto di fatto ne disvelano una componente partecipativa nel quadro delle relative iniziative illecite), ha rivestito il ruolo di impresa, interposta fittiziamente, immediatamente ma sollo apparentemente aggiudicatrice dell'appalto al quale, secondo il programma perseguito nell'attuare la contestata turbativa, prendeva parte nell'interesse del cartello di imprese riferite al [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, secondo il programma illecito condiviso, avrebbe dovuto poi curare l'esecuzione dei lavori, tanto da farsi conferire, dopo l'aggiudicazione, una procura per la stipula del contratto con l'ente appaltante (pacificamente conferita dal [OSCURATO:PERSONA] a due soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA], anche se poi non utilizzata).

3.4. Sotto questo versante di scrutinio„ la sentenza non merita all'evidenza censura alcuna.

La difesa, nell'interesse di tutti i ricorrenti, sostiene che l'aggiudicazione sarebbe stata assunta in autonomia dalla Come! [OSCURATO:SOCIETA] le intercettazioni richiamate, apoditticamente contestate nel ricorso, danno conto dei fibrillanti contatti che il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad intrattenere in particolare con [OSCURATO:PERSONA]. e La Corte nel procedere alla ricerca di un soggetto che, quantomeno in termini avvalimento, potesse consentire al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla gara; ancora, della implicita ma inequivoca decisione di fare immediatamente convergere tale scelta sulla stessa [OSCURATO:SOCIETA], anche in esito ai colloqui intrattenuti da La Corte e [OSCURATO:PERSONA] con il padre del [OSCURATO:PERSONA], sempre dietro le quinte in tutte le vicende criminali considerate dalle indagini in questione.

Il dato trova inoltre conferma inequivoca in due ulteriori aspetti: l'integrale esecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti che ebbero a coadiuvarlo nell'occasione, dell'attività prodromica alla preparazione dell'offerta, alla quale la Comel e i suoi organi tecnici rimasero assolutamente estranei; ancora, nel conferimento della citata procura di ampio respiro conferita dall'amministratore della Comel a due uomini del [OSCURATO:PERSONA] dopo l'aggiudicazione in un quadro di contatti che ebbe a coinvolgere pacificamente sia il La Corte che i due Migliore, rispettivamente direttore tecnico (Filippo) e socio di maggioranza e amministratore della detta società (Francesco).

Che poi l'aggiudicazione venne stipulata dal Migliore e i lavori furono realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono aspetto che finiscono per restare indifferente rispetto al concorso nella turbativa illecita.

La procura conferita, infatti, mai altrimenti giustificata, costituisce il collante logico inequivoco della prospettiva illecita attuata in occasione del momento partecipativo alla gara perchè conferma ancora una volta l'essenzialità del ruolo svolto dalla Comel e dai soggetti che nell'interesse della stessa si muovevano (compreso il [OSCURATO:PERSONA], inequivocabilmente coinvolto nella vicenda essendo indifferente al fine l'assenza di poteri formalmente gestori e decisionali all'interno della citata compagine) nell'ottica della turbativa realizzata, che non avrebbe prospettive ch realizzo senza l'individuazione e il contributo garantito da una impresa formalmente in grado di prendere parte alla gara.

Il contegno tenuto successivamente riguarda per contro aspetti in fatto successivi alla aggiudicazione, destinati a non influire sulla partecipazione e sulla consumazione del reato qui contestato, potendo semmai fare gioco solo sul piano inferenziale ma, per quanto già rassegnato, in termini di non incisiva dírimenza rispetto al quadro logico puntualmente prospettato in sentenza senza incongruenze di sorta.

Da qui la manifesta infondatezza di tutti i ricorsi sul capo. 4.Tutti i ricorsi, secondo linee argomentative sostanzialmente replicate, contrastano le valutazioni spese in sentenza in relazione al capo 28 (diretto a contestare agli imputati il coinvolgimento nella turbativa, riconfigurata in termini di mero tentativo, riferita alla gara per gli " Accertamenti sui lavori di manutenzione ordinaria per pulizie del piano viabile e pertinenze in tratti saltuari lungo le strade statali di competenza del centro di manutenzione n. 2" indetta dall'[OSCURATO:SOCIETA] sede di Catanzaro e aggiudicata il 14 novembre 2012).

La non manifesta infondatezza del rilevato difetto di motivazione quanto al contributo specificatamente garantito dal [OSCURATO:PERSONA] e dai due Migliori nella vicenda a giudizio porta, non diversamente da quanto già rilevato in relazione al capo 4), all'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in oggetto.

Diversamente è a dirsi per il La Corte, rispetto alla cui posizione la sentenza all'evidenza non merita censure rendendo dunque indifferente la prescrizione comunque maturata.

4.1. I ricorsi non contrastano in alcun modo la motivazione nella parte in cui fotografa l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel raccogliere le offerte di più imprese, facenti capo sempre al medesimo cartello, tutte concordate e predisposte in modo da far prevalere il soggetto poi rilevatosi aggiudicatario ([OSCURATO:PERSONA].ma. group riferibile al Morabito, soggetto sistematicamente presente nella realizzazione delle turbative contestate e riferibili al gruppo del [OSCURATO:PERSONA]), secondo un modulo illecito più volte confermato dalle emergenze di indagine.

Tra queste offerte se ne annoverava anche una della [OSCURATO:SOCIETA], con la peculiarità che quest'ultima, diversamente dalle altre, non venne trasmessa come al solito dal medesimo spedizioniere (secondo il protocollo sistematicamente ribadito dalle diverse imputazioni comprese nella regiudicande).

Il dato tuttavia è stato coerentemente ritenuto indifferente, atteso che lo stesso giorno della detta spedizione, separatamente resa da parte della [OSCURATO:SOCIETA], il I3agalà, a conferma della natura della detta partecipazione, ebbe a sollecitare in tal senso il La Corte il quale a sua volta lo rassicurò in tal senso, provvedendo poi a trasmettere autonomamente l'offerta (solo 40 minuti dopo tale contatto: si veda pagina 71).

4.2. Pacifico, dunque, il coinvolgimento nella vicenda in questione di quest'ultimo imputato (nel relativo ricorso l'intercettazione in questione viene inadeguatamente attinta senza scalfire il portato logico delle valutazioni spese sul punto dalla sentenza impugnata); parimenti, anche la configurabilità del tentativo non merita censure una volta che l'offerta risulti, come nella specie, certamente pervenuta alla stazione appaltante e che solo per una anomalia che ebbe a connotarla non venne considerata, ostacolando la piena consumazione dell'ipotesi di reato contestata agli odierni imputati.

Quest'ultimo rilievo in fatto, quello inerente all'anomalia, in tesi ben poteva essere valorizzato sul piano logico per dare conto di una possibile distanza della Comel dalla operazione illecita comune progettata con gli altri concorrenti: ma al contrario di quanto sostenuto dai ricorsi, non avendo una capacità dimostrativa autoreferenziale, andava adeguatamente argomentato dalla difesa segnalandone i tratti identificativi così da consentire ai giudici del merito prima e alla Corte di legittimità ora, di collocare la condotta partecipativa in questione in termini di piena autonomia e di chiara distonia rispetto al complessivo agire illecito che più volte ha visto protagonisti i soggetti gravitanti nell'orbita imprenditoriale della citata [OSCURATO:SOCIETA] (a voler limitare il rilievo al coinvolgimento del La Corte, si guardi a quanto si dirà da qui a poco per il capo 12 della rubrica).

Da qui la genericità dei rilievi anche sul punto.

4.3. Certo è, tuttavia, che, mentre il profilo partecipativo ascritto al la Corte merge incontroverso dal tenore della decisione, per contro, il Giudice del gravame, sollecitato sul contributo offerto dagli altri imputati, ha risposto del tutto inadeguatamente e in termini meramente congetturali, facendo insufficientemente leva su condotte materiali pregresse e sull'interesse sotteso all'iniziativa, di fatto apoditticamente riferito a tutti i ricorrenti: argomenti all'evidenza inidonei a sostenerne in termini individualizzanti il conl:ributo concorsuale.

Da qui l'annullamento senza rinvio per prescrizione per tutti i ricorrenti diversi dal La Corte.

5. Il capo 12) della rubrica (inerente aula gara indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] e riferita al bando dell'autorità portuale di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'Appalto di esecuzione dei lavori di completamento e sviluppo del comparto nord- viabilità, aggiudicata il 23 giugno 2014) risulta unicamente riferito al La Corte e dunque involge censure prospettate unicamente da quest'ultimo ricon -ente.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

5.1. Il ricorso non contrasta le manovre collusive e fraudolente poste in essere nell'occasione dal [OSCURATO:PERSONA] per turbare la gara in questione, in particolare coinvolgendo, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] (che ebbe a costituire un consorzio di imprese al fine di prendere parte, sempre nell'ottica comune, alla detta gara) e [OSCURATO:PERSONA] (cugino del [OSCURATO:PERSONA]), spesso attivo nelle turbative contestate dal gruppo in questione, non di rado realizzate avvalendosi all'uopo dello schermo formale offerto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], anche nell'occasione utilizzata per costituire un raggruppamento temporaneo di imprese chiamato a partecipare alla citata gara.

6.2. È inoltre incontroversa, anche nel caso, la reiterazione di uno schema consolidato: la partecipazione alla gara di più poli offerenti, tutti riconducibili al medesimo centro di interesse secondo una preventiva definizione del contenuto delle dette offerte così da alterare il gioco concorrenziale sotteso all'ordinario svolgimento della gara.

In questa cornice, lo si è già evidenziato, è indifferente che la gara sia stata aggiudicata ad un soggetto diverso dal cartello di imprese coinvolto nell'iniziativa illecita.

Per contro, assume un contributo causale certamente decisivo l'avvalimento garantito da una impresa terza ad uno dei poli soggettivi di offerta, considerato che proprio quest'ultima possibilità consente agli imprenditori coinvolti nel progetto criminale che occupa l'utile partecipazione alla gara, altrimenti preclusa per l'assenza dei requisiti richiesti dal relativo bando.

E nel caso, in relazione al raggruppamento che vedeva a capo la [OSCURATO:SOCIETA], eterodiretta rispetto alla iniziativa in questione dal Morabito sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], l'avvalimento venne per l'appunto concesso dalla impresa del ricorrente.

6.3. Fermi i presupposti materiali della condotta, la sentenza non merita censure neppure in punto di argomentata consapevolezza della funzione servente assunta nella specie dall'avvalimento concesso dall'impresa del La Corte rispetto al progetto partecipativo alla detta gara, ammantato da illiceità in linea con il contestato programma comune.

In particolare, viene fatto coerentemenl:e e puntuale riferimento ai pregressi rapporti che direttamente hanno visto coinvolto il La Corte nel quadro delle diverse iniziative illecite di identica matrice criminale poste in essere dal gruppo facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] (capi 20 e 28); ancora (pag. 37), viene dato rilievo alla trasmissione della documentazione inerente detta partecipazione dalla impresa del ricorrente al Morabito, pacifica longa manus del [OSCURATO:PERSONA], a conferma della tipica e consapevole inserzione anche della iniziativa in questione nel protocollo illecito tipicamente perseguito dal gruppo in questione rispetto alla partecipazione a gare inerenti appalti pubblici realizzati nel territorio di interesse.

Del resto, malgrado la difesa abbia sempre evidenziato la tipica liceità dell'operazione di avvalimento riscontrata, non può non evidenziarsi che non è mai stato chiarito perchè e sulla base di quali pregresse interessenze imprenditoriali l'impresa del ricorrente abbia deciso di correlarsi al raggruppamento di imprese in questione che coinvolgeva quale capogruppo la [OSCURATO:SOCIETA], rispetto alla quale mancavano momenti di collegamento diretto (se non quelli in via logica ricavabili dal pacifico coinvolgimento in detta area imprenditoriale del Morabito e dunque del [OSCURATO:PERSONA]).

7. Tutti i ricorsi mettono in discussione il giudizio di responsabilità legato alla partecipazione dei citati imputati alla associazione di cui al capo 3) della rubrica.

Sul tema la sentenza argomenta, peraltro in termini estremamente laconici, solo in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione, aspetto in ogni caso estraneo ai motivi di appello.

Il motivare della sentenza gravata è invece largamente insufficiente in relazione alla partecipazione degli odierni ricorrenti malgrado la puntualità dei rilievi sul punto articolati con il gravame di merito, replicati in questa sede denunziandone l'inevasa verifica critica.

Nel negare rilievo ai motivi sul punto se ne è rimarcata, in modo assolutamente apodittico, una asserita genericità, smentita dal tenore dei rilievi stessi; e, altrettanto acriticamente, senza riportarne neppure il portato, vengono nominalmente evocate le valutazioni rese in primo grado, tradendo con evidenza l'onere argomentativo imposto sul punto dagli appelli.

7.1. Da qui una carenza argomentativa tale da imporre l'annullamento della sentenza impugnata anche in parte qua anche se da modulare in termini diversi rispetto alle singole posizioni a scrutinio.

Va infatti evidenziato che l'imputazione associativa è stata contestata in modo aperto.

Ciò malgrado, l'apporto contributivo ascritto ai singoli sodali nel caso, in assenza di altre ragioni utili a testimoniare una permanenza protrattasi oltre, non può che essere perimetrato in coincidenza con le singole condotte destinate a rassegnare i reati realizzati nell'interesse comune, unici momenti partecipativi espressamente valorizzati al fine.

Ora, mentre per [OSCURATO:PERSONA] e i due Migliore l'ultimo fatto partecipativo, coincidente con la consumazione del reato fine più recente, risale al 14 novembre 2012 (capo 28), per il la Corte l'ultima condotta sarebbe quella di cui al capo 12 (risalente al 23 giugno 2014).

Ne consegue che per i primi il difetto di motivazione porta con sé l'estinzione per prescrizione anche del rato di cui al capo 3 (considerata la pena prevista dal secondo comma dell'ad 416 cod. pen.), maturata, anche alla luce dei già citati momenti di sospensione, il 14 novembre 2020; per l'altro ricorrente, invece, la prescrizione non era ancora maturata alla data della odierna decisione, perché destinata a cadere il 23 maggio 2022.

Da qui l'annullamento con rinvio solo per il La Corte.

8. Le valutazioni spese in punto di responsabilità, finendo per incidere complessivamente sul trattamento sanzionatorio da irrogare, assorbono gli ulteriori profili di censura prospettati dal ricorso, la cui attualità dipende dalle valutazioni che il giudice del rinvio dovrà nuovamente rendere in punto di pena per i capi rimasti estranei all'odierno intervento rescindente (i capi 3 e 12 per il La Corte cui va aggiunto il capo 20, riferibile a tutti i ricorrenti).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1984 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1978 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1969 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1961 avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dato parziale conferma alla condanna resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Filippo e [OSCURATO:PERSONA], asscdvendo gli imputati dal reato ascritto al capo 29) e qualificando il fatto di cui al capo 28) ai sensi degli artt. 56 e 353, comma 1, cod. pen e per il resto confermando il giudizio di responsabilità per l'associazione ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 3) e per le condotte di turbativa d'asta descritte al capo 20 (riferite a tutti i suddetti imputati in concorso con altri soggetti separatamente giudicati) e ai capi 4) e 12), rispettivamente ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e a La Corte, sempre in concorso con altri soggetti separatamente giudicati. In ragione di tanto la pena irrogata in primo grado è stata diversamente modulata e ridotta. 2.In una cornice processuale che riguardava un più ampio numero di contestazioni e diversi altri imputati, giudicati con il rito ordinario, i suddetti sono stato ritenuti partecipi dell'associazione semplice descritta al capo 3), promossa e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] (classe 77). Associazione finalizzata alla realizzazione di più delitti contro la pubblica amministrazione (corruzioni, turbativa d'asta e falsi ex art. 479 cod. pen.) e in particolare diretta a c:ondizionare le gare pubbliche indette da diverse stazioni appaltanti (in gran parte dalla SUAP della provincia reggina ma anche dall'Anas e da alcuni Comuni, in primo luogo quello di [OSCURATO:PERSONA]), sottoposte a manovre fraudolente e collusive strumentali a turbarne il corso grazie alla fattiva collaborazione di più imprenditori, sostanzialmente avvinti all'egida di un medesimo cartello. Il tutto secondo protocolli fattuali ripetuti, destinati ad alterare il gioco concorrenziale sotteso alle gare pubbliche di volta in volta considerate. In particolare i detti imputati, soci e amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] (che si era resa cessionaria di un ramo aziendale della prima azienda), tramite le suddette imprese, asservite al programma illecito messo a punto e diretto dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbero garantito al predetto e agli altri componenti del medesimo contesto associativo la disponibilità alla presentazione di offerte preventivamente concordate nel relativo contenuto quanto alla partecipazione ad alcune gare (in relazione alle contestate turbative d'asta descritte ai capi 4) e 28); alla fittizia aggiudicazione di determinate gare inerenti appalti la cui esecuzione sarebbe stata seguita esclusivamente da imprese rientranti nell'orbita del [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alla turbativa legata alla gara di cui al capo 20); al reperimento - tramite istituti negoziali solo in linea di principio leciti ma piegati agli obiettivi criminali perseguiti dal gruppo- di profili qualitativi indispensabili per la partecipazione ad alcuni appalti (l'avvalime.nto garantito dalla Interconsolidannenti gestita dal La Corte in occasione della turbativa ex ad 353 cod. pen descritta al capo 12). 3.Avverso la citata sentenza hanno proposto separati ricorsi tramite il medesimo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) tutti i citati imputati.4.Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati addotti 11 motivi di ricorso. 4.1.1 primi due motivi riguardano il giudizio di responsabilità riferito al capo 4). Si lamenta violazione di legge riferita agli artt. 110 e 353 cod. pen e agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, ritenuta carente, contraddittoria e affetta da travisamento per la lamentata inesistenza di un elemento probatorio dirimente ai fini della decisione assunta. In relazione alla gara presa in considerazione dalla citata imputazione (quella indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto compreso tra [OSCURATO:PERSONA] e Scilla, aggiudicata il 29 ottobre 2012) la difesa, sin dal primo grado e poi con apposito motivo di appello aveva contestato che tra gli atti di indagine non si rinveniva l'offerta di partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA], riferibile alla asserita condotta illecita del ricorrente. A tale rilievo la Corte avrebbe risposto che la busta di riferimento sarebbe stata visionata dalla [OSCURATO:PERSONA] procedente senza mai precisare l'atto contenente una siffatta risultanza di indagine, valorizzando dunque una emergenza probatoriamente inesistente e comunque fondata su un atto processuale non utilizzabile. Nè alla detta conclusione poteva pervenirsi alla luce del riscontro della detta offerta tra quelle, facenti parte dell'asserito cartello di imprese facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], contestualmente inviate dal medesimo spedizioniere alla Stazione appaltante competente, atteso che siffatta circostanza non comprovava che la detta domanda fosse stata acquisita e inserita tra quelle considerate all'interno della procedura di aggiudicazione in questione. Gli altri elementi indicati in sentenza, ad avviso della difesa, non davano comunque corpo ad un quadro probatorio utile a fondare il giudizio di responsabilità, non potendosi dire adeguatamente argomentato sia il coinvolgimento della Comel nel meccanismo illecito contestato a tutti i concorrenti, in primi al [OSCURATO:PERSONA], sia i profili soggettivi e oggettivi della condotta concorsuale ascritta al ricorrente, sia infine i tratti costitutivi del reato contestato. 4.2.1 motivi formulati per terzo e quarto riguardano il capo 20 (inerente alla gara di appalto inerente ai lavori di cui allo "Sviluppo del Water front della Citta di [OSCURATO:PERSONA]", aggiudicati il 23 ottobre 2012 alla Come! srl). Si lamenta difetto di motivazione per il mancato esame dei motivi di appello inerenti all'assenza di poteri decisionali in capo al ricorrente, mero dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] ; alla assenza di altri contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali idonei a comprovare l'accordo illecito contestato; alla avvenuta esecuzione dei lavori direttamente effettuata dalla Come! srl (tanto che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a trasferirsi per più di tre anni in Calabria e che la procura conferita dopo l'aggiudicazione dal [OSCURATO:PERSONA] a due sodali vicini al [OSCURATO:PERSONA] rimase lettera morta, perchè l'appalto venne poi direttamente stipulato dal Migliore). Si lamenta, inoltre, violazione di legge in relazione agli artt. 1.10 e 353 cod. pen. nonchè vizio di motivazione quanto al ritenuto giudizio di responsabilità, reso senza rispettare la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Mancherebbero, ad avviso della difesa, elementi probatori utili ad assegnare un rilievo decisionale al ricorrente all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ruolo del ricorrente ma anche quello della citata società non potevano desumersi dal tenore delle intercettazioni, anche quelle che avevano coinvolto La Corte e [OSCURATO:PERSONA], che la Corte aveva valorizzato ben oltre il relativo portato letterale e logico. Nè poteva darsi rilievo alla decisione assunta su tale capo dalla Cassazione, legata ad una valutazione, quella inerente alla gravità indiziaria, non idonea a fondare la responsabilità penale. 4.3. Con i motivi quinto e sesto si contesta la responsabilità ascritta al ricorrente per il capo 28 (contestato ai sensi dell'art. 353 cod. pen. e riqualificato in termini di mero tentativo, riferito alla gara per gli "Accertamenti sui lavori di manutenzione ordinaria per pulizie del piano viabile e pertinenze in tratti saltuari lungo le strade statali di competenza del centro di manutenzione n. 2" indetta dall'[OSCURATO:SOCIETA] sede di Catanzaro e aggiudicata il 14 novembre 2012). Si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione perchè la Corte del merito, senza rispondere ai motivi di appello formulati nell'interesse del ricorrente non avrebbe mai chiarito in cosa si sarebbe concretato e su quali elementi probatori ha trovato fondamento il contributo garantito dal [OSCURATO:PERSONA], non desumibile unicamente dal contenuto di una intercettazione che riguardava il La Corte. La sentenza sarebbe inoltre contraddittoria nel ritenere configurabile il concorso dei soggetti avvinti all'egida della [OSCURATO:SOCIETA], perché da un lato darebbe conto del fatto che la relativa offerta, in quanto anomala, era stata esclusa dalla gara; dall'altro, apoditticamente, avrebbe affermato l'indifferenza di tale esclusione perchè l'offerta, concordata a monte con il Baga là e gli altri sodali, avrebbe comunque agevolato il cartello delle imprese dominate da quest'ultimo anche in relazione alla turbativa in questione. 4.4. Con i motivi indicati ai punti 7), 8), 9) si contesta, sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge, riferita all'art. 416 cod. pen. la ritenuta responsabilità per la partecipazione associativa inerente al capo 3) della rubrica. Si contesta la mancata risposta ai rilievi adotti con l'appello quanto alla mancanza di poteri decisori del ricorrente rispetto alle iniziative della [OSCURATO:SOCIETA] della quale era un mero dipendente, sulla assenza di elementi per poter ritenere che lo stesso ebbe a percepire ricavi specifici conseguenziali al ruolo assertivamente svolto all'interno dell'associazione, sulla mancanza di elementi a conferma di contatti intrattenuto con gli asseriti sodali. Si contesta ancora l'assenza di motivazione in ordine ai requisiti oggettivi della associazione ritenuta e a quelli dimostrativi del contributo garantito dal ricorrente, inadeguatamente tratti, malgrado l'annullamento sul punto reso dalla Cassazione in sede cautelare, solo dai singoli reati fine (senza considerare l'assoluzione intervenuta per il capo 29 e la degradazione in tentativo del capo 2:8) e comunque inidonei a disvelare il dolo della partecipazione ascritta all'imputato a fronte della occasionalità delle condotte allo stesso riferibili. 4.5. Con i motivi 10) e 11) si lamenta, adducendo violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata concessione delle generiche e l'eccessività della pena irrogata, quantificata, per il reato più grave (il capo 3) in termini assolutamente prossimi al massimo edittale senza un adeguato sforzo argomentativo. In calce al ricorso si sollecita infine la dichiarazione di estinzione del reato anche se pacificamente intervenuta dopo la sentenza e quale che sia l'esito del ricorso, considerato che nel caso il termine di prescrizione è maturato lungo il lasso di tempo (più di due anni) utilizzato per stendere la motivazione. 5.Ricorsi proposti, in modo autonomo, nell'interesse di Filippo e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente direttore tecnico e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. I motivi di ricorso, pur se riferiti alle due diverse posizion in gioco, hanno un tenore assolutamente identico: riguardano le stesse imputazioni (capi 20, 28 e 30); si dipanano attraverso la prospettazione degli stessi vizi, argomentati in modo speculare; riprendono, con le dovute differenziazioni, gli stessi motivi di doglianza prospettati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Sempre sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione ci si duole dunque: quanto al capo 20), della assenza di adeguate argomentazioni in risposta ai motivi di appello in relazione alla assoluta carenza di elementi probatori diretti a sostenere il contributo concorsuale garantito dai due imputati rispetto alla turbativa contestata nel caso, a fronte di una erronea configurazione in sé dell'ipotesi di reato ritenuta atteso che a differenza di quanto sostenuto dai giudici del merito era stata acquisita la prova che, aggiudicati i lavori, gli stessi furono realizzati dalla Comel che dunque ebbe a partecipare non fittiziamente né nell'interesse del cartello di imprese facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] alla gara in questione; quanto al capo 28), non solo l'assenza di elementi utili al coinvolgimento nel fatto di entrambi i ricorrenti, mai coinvolti neppure indirettamente, nelle intercettazioni riferite alla vicenda in questione, ma viene nuovamente ribadita la contraddittorietà del motivare avuto riguardo al rilievo da ascrivere alla rimarcata espunzione della [OSCURATO:SOCIETA] tra le imprese chiamate a partecipare alla gara considerato che la relativa offerta venne ritenuta anomala ed in coerenza esclusa;quanto all'associazione vengono pedissequamente ribaditi i motivi già proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] atteso c:he la sentenza impugnata, modulata in relazione alle posizioni dei due ricorrenti, soffrirebbe delle stesse carenze motive; parimenti è a dirsi in relazione alla dosimetria sanzionatoria, al mancato riconoscimento delle generiche e alla prescrizione, atteso che le censure esposte in parte qua dai ricorsi in questione sono pedissequamente reiterative delle doglianze esposte nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 6.Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Il primo motivo attinge la ritenuta responsabilità per la turbativa d'asta descritta al capo 12 (inerente alla gara indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] riferita al bando dall'autorità portuale di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'Appalto di esecuzione dei lavori di completamento e sviluppo del comparto nord- viabilità, aggiudicata il 23 giugno 2014). Si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 355 cod. pen. perché in violazione delle regole imposte dal comma 2 dell'art.192 cod. proc. pen. e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, l'unico elemento indicato a fondamento della ritenuta responsabilità del ricorrente sarebbe stato individuato nell'avvalinnento concesso dall'impresa (la [OSCURATO:SOCIETA]) del ricorrente ad altra società assertivamente facente parte del cartello di imprese riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] che ebbe a presentare una offerta per la gara in questione, valorizzando in modo suggestivo imprecisati rapporti pregressi occorsi con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e facendo leva su un atto negoziale, del tutto lecito, che non era in grado di attestare probatoriamente la natura e il contenuto del contributo concorsuale offerto dall'imputato perché indifferente rispetto alle condotte fraudolente o comunque collusive destinate a integrare gli estremi tipici del reato in contestazione, vieppiù da escludere se si considera che la gara venne aggiudicata ad una impresa estranea al cartello di imprese che ruotava intorno alle iniziative illecite del [OSCURATO:PERSONA]. Né potrebbe farsi riferimento alla e-mail inviata dall'imputato il 19 settembre 2013, probatoriamente indifferente; o, ancora, alla valutazione spesa sul capo dalla Corte di legittimità in sede cautelare, considerato il diverso paradigma probatorio che connota l'odierno giudizio di responsabilità. 6.2. Con i motivi indicati dal secondo al quarto si contesta, sempre adducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 1.10 e 353 cod. pen. nonché degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in termini sostanzialmente identici a quelli già prospettati dai ricorsi proposti nell'interesse degli altri imputati, il giudizio di responsabilità riferito ai capi 20 e 28, perché la Corte del merito avrebbe omesso di rispondere sui rilievi addotti con il gravame di merito in ordine alla inconsistenza degli elementi probatori destinati a disvelare il concorso ascritto al ricorrente, privo di alcun ruolo decisionale all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare sarebbe stato valorizzato il portato di intercettazioni prive di rilievo probatorio perché al più espressioni di meri contatti telefonici con il [OSCURATO:PERSONA]. Si rimarca inoltre l'erronea riconducibilità delle condotte al reato contestato, secondo profili di doglianza identici a quelli prospettati dagli altri ricorrenti. 6.3. Gli ulteriori motivi di ricorso replicano in modo speculare le doglianze prospettate dagli altri ricorrenti in relazione alla partecipazicne associativa, alla pena comminata, al mancato riconoscimento delle generiche e alla prescrizione. 7. Il difensore degli imputati ha trasmesso quattro diverse memorie contenenti affermati motivi aggiunti con le quali sono state riproposte le doglianze addotte con i rispettivi ricorsi le cui conclusioni sono state ulteriormente ribadite con memoria pervenuta il 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La non manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 3), 4) e 28) porta all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua perchè i relativi reati si sono estinti per prescrizione. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], e limitatamente al capo 3), la sentenza va annullata con rinvio per la fondatezza del difetto di motivazione addotto. Per il resto, gli altri motivi inerenti ai profili di responsabilità proposti dai singoli ricorsi in relazione ai residui capi di imputazione ascritti ai diversi imputati si sono rivelati inammissibili; quelli complessivamente afferenti al trattamento sanzionatorio risultano assorbiti dalla necessità di rivedere il tema in questione nel corso del giudizio di rinvio alla luce delle statuizioni rese o da rendere in punto di responsabilità in esito all'odierno intervento rescindente. 2. Muovendo dal ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e riferito all'imputazione di cui al capo 4) della rubrica (la turbativa d'asta riferita alla gara indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto compreso tra [OSCURATO:PERSONA] e Scilla), giova subito precisare che, a differenza di quanto indicato nella rubrica, il fatto risulta consumato in data il 29 ottobre 2012, momento di relativa aggiudicazione. La relativa prescrizione dunque, considerata sia la pena prevista, sia il più ampio periodo considerato dall'art. 161 cod. pen (sette anni e sei mesi) e le sospensioni maturate in primo (per novanta !giorni) e secondo grado (per sessanta giorni), è maturata nelle more della definizione del presente giudizio di legittimità (in data 29/9/2020 e in particolare ancora prima del deposito delle motivazioni relative alla sentenza gravata, avvenuto il 3 settembre 2021).2.1. Ciò premesso, la sentenza impugnata si occupa della (attività illecita correlata alla) gara in questione dalla pagina 9 alla pagina 24. Il fatto viene accostato ad altra gara (con scadenza 30 ottobre 2012) parimenti seguita dal gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], seguendo analoghe modalità illecite: malgrado un argomentare non sempre lineare quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e del soggetto imprenditoriale sotto la cui egida lo stesso operava ( la [OSCURATO:SOCIETA]), ritiene il Collegio che il fatto ascritto a tale ricorrente risulti delimitato solo alla gara aggiudicata il 29 ottobre (espressamente viene messo in evidenza che nella seconda gara non vi fu offerta riferibile alla [OSCURATO:SOCIETA]: pagina 10, primo capoverso) 2.2. Limitando il tutto, dunque, alla sola gara definitasi il 29 ottobre 2012, va subito evidenziato che se ne rese aggiudicataria una società estranea al cartello riferibile al [OSCURATO:PERSONA]: coerentemente, tuttavia, in sentenza si rimarca al fine l'indifferenza di siffatta circostanza rispetto alla configurabilità della turbativa contestata, alla luce della natura di reato di pericolo da assegnare a siffatta fattispecie incriminatrice. 2.3. A differenza di quanto emarginato in senso opposto dalla difesa, il quadro complessivo della motivazione da invece adeguato riscontro del potenziale coinvolgimento del ricorrente nell'intera operazione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in questione, considerando in particolare l'insieme di emergenze tratte dai colloqui intercettati all'uopo evocati a sostegno della ritenuta responsabilità, la cui valutazione interpretativa risulta contestata in modo del tutto generico dal ricorso dell'imputato. Operazione, quella congegnata e realizzata dal citato sodale, diretta a convogliare verso la gara più imprese solo apparentemente interessate alla stessa, destinate a presentare offerte concordate nel contenuto dei relativi ribassi in modo da favorire la prevalenza di quella immediatamente riferibile al centro di interessi riferibile al [OSCURATO:PERSONA]; aspetto, questo, del resto reso inequivoco anche dalla spedizione di tutte le offerte riferibili al cartello di imprese avvinte all'egida curata dal citato [OSCURATO:PERSONA], realizzata contestualmente tramite lo stesso spedizioniere (da parte di soggetti geograficamente collocati in località le più disparate). 2.4. Certo è, tuttavia, che il concorso ascritto al [OSCURATO:PERSONA] presupponeva indefettibilmente l'avvenuta presentazione della domanda da parte della società facente capo al suddetto (come detto, la Cornel); il tutto alla luce della medesima regola valutativa adottata dalla Corte del merito nell'assolvere gli imputati per il capo 29), in coerenza, del resto, con le indicazioni di principio espresse da questa Corte di legittimità con la decisione -evocata in più punti oltre che dai ricorrenti anche dalla stessa sentenza gravata- assunta scrutinando la tenuta della ordinanza di custodia cautelare resa nel procedimento che occupa in relazione alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria riferita al capo di imputazione citato da ultimo. Sulla doglianza esposta in appello quanto alla mancata dimostrazione di tale essenziale elemento in fatto la sentenza impugnata denunzia unievidente carenza argomentativa. Se per un verso viene dato atto sia dell'attività di collaborazione prodronnica e contestuale alla consegna dell'offerta realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] di concerto e a supporto del [OSCURATO:PERSONA], sia della avvenuta spedizione della relativa busta tramite il citato corriere" unico" curata dal detto sodale, per altro verso la sentenza non risponde al motivo di appello nella parte in cui si sollecitava una puntuale indicazione della fonte probatoria diretta a supportare la conclusione relativa all'inserzione dell'offerta della [OSCURATO:SOCIETA] tra quelle effettivamente pervenute e considerate per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto: si veda in particolare la pagina 23, primo capoverso, della decisione impugnata laddove la Corte del merito, piuttosto che rispondere indicando l'atto di indagine che attestava tale dato, argomenta in termini di mera apparenza riferendosi apoditticamente alle conclusioni in tal senso riferite dalla polizia giudiziaria senza neppure indicare da dove sia stata tratta tale emergenza. Da qui il vuoto motivazionale che giustifica l'annullamento in parte qua della decisione in ragione della intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato. 3. Tutti i ricorsi contrastano in termini di manifesta infondatezza il giudizio di responsabilità ascritto ai citati imputati in riferimento al concorso nel capo 20) della rubrica, così da rendere indifferente il decorso della prescrizione, maturata dopo la decisione gravata: è infatti noto, quali che siano stati i tempi di redazione della motivazione della sentenza di appello, il decorso del tempo funzionale alla prescrizione può portare alla estinzione del reato solo a condizione della utile instaurazione del giudizio di legittimità, risultando la condanna altrimenti definitivamente cristallizzata dalla sentenza impugnata, come avvenuto nella specie. 3.1. La turbativa contestata in relazione a siffatto capo di imputazione (inerente alla gara di appalto riguardante i lavori di cui allo 'Sviluppo del Water front della Citta di [OSCURATO:PERSONA]", aggiudicati il 23 ottobre 2012 alla [OSCURATO:SOCIETA]), secondo l'impostazione accusatoria confermata dalla duplice valutazione conforme resa dalle due sentenze di merito, è stata realizzata grazie ad una composita e complessa condotta fraudolenta. 3.2. In primo luogo, la sentenza impugnata mette in evidenza il dato inerente al differimento della data di scadenza per la presentazione delle offerte ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] grazie all'opera di intermediazione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] - sistematicamente presente nelle diverse iniziative illecite poste in essere dal primo - presso la sorella Angela, responsabile dell'ufficio gare del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Scadenza da differire per consentire al [OSCURATO:PERSONA] e agli altri sociali di completare le indagini geologiche che stavano effettuando al fine di meglio ottimizzare l'offerta in corso di predisposizione ma che non erano in grado di spedire in tempo. Su tale risvolto in fatto, chiave di lettura logica essenziale anche delle condotte immediatamente riferite agli odierni ricorrenti, tutti coinvolti nelle iniziative imprenditoriali della [OSCURATO:SOCIETA], i ricorsi omettono qualsivoglia rilievo critico, trascurando di contestare, in particolare, che in tale segmento della complessiva iniziativa illecita in questione, i sodali erano essenzialmente protesi alla ricerca di un partner imprenditoriale, non immediatamente rintracciato, che fosse in possesso dei requisiti qualitativi chiesti dal bando di gara, così da consentire la ( formale) veicolazione della relativa offerta nell'interesse (sostanziale e celato) del gruppo di imprese facente capo al [OSCURATO:PERSONA] (che poi di fatto avrebbe dovuto curare la realizzazione dei lavori: si veda pagina 50 e l'inequivoca intercettazione riportata al secondo capoverso). 3.3. Secondo il coerente e puntuale argomentare svolto nella decisione gravata, il ruolo dei componenti della Comel diviene attuale in tale seconda fase della vicenda e si sostanzia nell'aver garantito la realizzazione del progetto illecito favorito dalle condotte pregresse facendo esporre frontalmente la detta società come impresa prima offerente e poi aggiudicataria in assenza della individuazione di altre imprese facenti parte del medesimo cartello costituito dal [OSCURATO:PERSONA] dotata delle caratteristiche tecniche richieste per la aggiudicazione della gara. In definitiva la Come!, piuttosto che partecipare quale mera fittizia concorrente nelle gare, replicando un ruolo in precedenti occasioni svolto all'interno del sistema congegnato dal [OSCURATO:PERSONA] (si vedano i capi 4 e 28 che comunque in punto di fatto ne disvelano una componente partecipativa nel quadro delle relative iniziative illecite), ha rivestito il ruolo di impresa, interposta fittiziamente, immediatamente ma sollo apparentemente aggiudicatrice dell'appalto al quale, secondo il programma perseguito nell'attuare la contestata turbativa, prendeva parte nell'interesse del cartello di imprese riferite al [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, secondo il programma illecito condiviso, avrebbe dovuto poi curare l'esecuzione dei lavori, tanto da farsi conferire, dopo l'aggiudicazione, una procura per la stipula del contratto con l'ente appaltante (pacificamente conferita dal [OSCURATO:PERSONA] a due soggetti vicini al [OSCURATO:PERSONA], anche se poi non utilizzata). 3.4. Sotto questo versante di scrutinio„ la sentenza non merita all'evidenza censura alcuna. La difesa, nell'interesse di tutti i ricorrenti, sostiene che l'aggiudicazione sarebbe stata assunta in autonomia dalla Come! [OSCURATO:SOCIETA] le intercettazioni richiamate, apoditticamente contestate nel ricorso, danno conto dei fibrillanti contatti che il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad intrattenere in particolare con [OSCURATO:PERSONA]. e La Corte nel procedere alla ricerca di un soggetto che, quantomeno in termini avvalimento, potesse consentire al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla gara; ancora, della implicita ma inequivoca decisione di fare immediatamente convergere tale scelta sulla stessa [OSCURATO:SOCIETA], anche in esito ai colloqui intrattenuti da La Corte e [OSCURATO:PERSONA] con il padre del [OSCURATO:PERSONA], sempre dietro le quinte in tutte le vicende criminali considerate dalle indagini in questione. Il dato trova inoltre conferma inequivoca in due ulteriori aspetti: l'integrale esecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri soggetti che ebbero a coadiuvarlo nell'occasione, dell'attività prodromica alla preparazione dell'offerta, alla quale la Comel e i suoi organi tecnici rimasero assolutamente estranei; ancora, nel conferimento della citata procura di ampio respiro conferita dall'amministratore della Comel a due uomini del [OSCURATO:PERSONA] dopo l'aggiudicazione in un quadro di contatti che ebbe a coinvolgere pacificamente sia il La Corte che i due Migliore, rispettivamente direttore tecnico (Filippo) e socio di maggioranza e amministratore della detta società (Francesco). Che poi l'aggiudicazione venne stipulata dal Migliore e i lavori furono realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA] sono aspetto che finiscono per restare indifferente rispetto al concorso nella turbativa illecita. La procura conferita, infatti, mai altrimenti giustificata, costituisce il collante logico inequivoco della prospettiva illecita attuata in occasione del momento partecipativo alla gara perchè conferma ancora una volta l'essenzialità del ruolo svolto dalla Comel e dai soggetti che nell'interesse della stessa si muovevano (compreso il [OSCURATO:PERSONA], inequivocabilmente coinvolto nella vicenda essendo indifferente al fine l'assenza di poteri formalmente gestori e decisionali all'interno della citata compagine) nell'ottica della turbativa realizzata, che non avrebbe prospettive ch realizzo senza l'individuazione e il contributo garantito da una impresa formalmente in grado di prendere parte alla gara. Il contegno tenuto successivamente riguarda per contro aspetti in fatto successivi alla aggiudicazione, destinati a non influire sulla partecipazione e sulla consumazione del reato qui contestato, potendo semmai fare gioco solo sul piano inferenziale ma, per quanto già rassegnato, in termini di non incisiva dírimenza rispetto al quadro logico puntualmente prospettato in sentenza senza incongruenze di sorta. Da qui la manifesta infondatezza di tutti i ricorsi sul capo. 4.Tutti i ricorsi, secondo linee argomentative sostanzialmente replicate, contrastano le valutazioni spese in sentenza in relazione al capo 28 (diretto a contestare agli imputati il coinvolgimento nella turbativa, riconfigurata in termini di mero tentativo, riferita alla gara per gli " Accertamenti sui lavori di manutenzione ordinaria per pulizie del piano viabile e pertinenze in tratti saltuari lungo le strade statali di competenza del centro di manutenzione n. 2" indetta dall'[OSCURATO:SOCIETA] sede di Catanzaro e aggiudicata il 14 novembre 2012). La non manifesta infondatezza del rilevato difetto di motivazione quanto al contributo specificatamente garantito dal [OSCURATO:PERSONA] e dai due Migliori nella vicenda a giudizio porta, non diversamente da quanto già rilevato in relazione al capo 4), all'intervenuta estinzione per prescrizione del reato in oggetto. Diversamente è a dirsi per il La Corte, rispetto alla cui posizione la sentenza all'evidenza non merita censure rendendo dunque indifferente la prescrizione comunque maturata. 4.1. I ricorsi non contrastano in alcun modo la motivazione nella parte in cui fotografa l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel raccogliere le offerte di più imprese, facenti capo sempre al medesimo cartello, tutte concordate e predisposte in modo da far prevalere il soggetto poi rilevatosi aggiudicatario ([OSCURATO:PERSONA].ma. group riferibile al Morabito, soggetto sistematicamente presente nella realizzazione delle turbative contestate e riferibili al gruppo del [OSCURATO:PERSONA]), secondo un modulo illecito più volte confermato dalle emergenze di indagine. Tra queste offerte se ne annoverava anche una della [OSCURATO:SOCIETA], con la peculiarità che quest'ultima, diversamente dalle altre, non venne trasmessa come al solito dal medesimo spedizioniere (secondo il protocollo sistematicamente ribadito dalle diverse imputazioni comprese nella regiudicande). Il dato tuttavia è stato coerentemente ritenuto indifferente, atteso che lo stesso giorno della detta spedizione, separatamente resa da parte della [OSCURATO:SOCIETA], il I3agalà, a conferma della natura della detta partecipazione, ebbe a sollecitare in tal senso il La Corte il quale a sua volta lo rassicurò in tal senso, provvedendo poi a trasmettere autonomamente l'offerta (solo 40 minuti dopo tale contatto: si veda pagina 71). 4.2. Pacifico, dunque, il coinvolgimento nella vicenda in questione di quest'ultimo imputato (nel relativo ricorso l'intercettazione in questione viene inadeguatamente attinta senza scalfire il portato logico delle valutazioni spese sul punto dalla sentenza impugnata); parimenti, anche la configurabilità del tentativo non merita censure una volta che l'offerta risulti, come nella specie, certamente pervenuta alla stazione appaltante e che solo per una anomalia che ebbe a connotarla non venne considerata, ostacolando la piena consumazione dell'ipotesi di reato contestata agli odierni imputati. Quest'ultimo rilievo in fatto, quello inerente all'anomalia, in tesi ben poteva essere valorizzato sul piano logico per dare conto di una possibile distanza della Comel dalla operazione illecita comune progettata con gli altri concorrenti: ma al contrario di quanto sostenuto dai ricorsi, non avendo una capacità dimostrativa autoreferenziale, andava adeguatamente argomentato dalla difesa segnalandone i tratti identificativi così da consentire ai giudici del merito prima e alla Corte di legittimità ora, di collocare la condotta partecipativa in questione in termini di piena autonomia e di chiara distonia rispetto al complessivo agire illecito che più volte ha visto protagonisti i soggetti gravitanti nell'orbita imprenditoriale della citata [OSCURATO:SOCIETA] (a voler limitare il rilievo al coinvolgimento del La Corte, si guardi a quanto si dirà da qui a poco per il capo 12 della rubrica). Da qui la genericità dei rilievi anche sul punto. 4.3. Certo è, tuttavia, che, mentre il profilo partecipativo ascritto al la Corte merge incontroverso dal tenore della decisione, per contro, il Giudice del gravame, sollecitato sul contributo offerto dagli altri imputati, ha risposto del tutto inadeguatamente e in termini meramente congetturali, facendo insufficientemente leva su condotte materiali pregresse e sull'interesse sotteso all'iniziativa, di fatto apoditticamente riferito a tutti i ricorrenti: argomenti all'evidenza inidonei a sostenerne in termini individualizzanti il conl:ributo concorsuale. Da qui l'annullamento senza rinvio per prescrizione per tutti i ricorrenti diversi dal La Corte. 5. Il capo 12) della rubrica (inerente aula gara indetta dalla SUAP di [OSCURATO:PERSONA] e riferita al bando dell'autorità portuale di [OSCURATO:PERSONA] relativo all'Appalto di esecuzione dei lavori di completamento e sviluppo del comparto nord- viabilità, aggiudicata il 23 giugno 2014) risulta unicamente riferito al La Corte e dunque involge censure prospettate unicamente da quest'ultimo ricon -ente. Le doglianze sono manifestamente infondate. 5.1. Il ricorso non contrasta le manovre collusive e fraudolente poste in essere nell'occasione dal [OSCURATO:PERSONA] per turbare la gara in questione, in particolare coinvolgendo, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] (che ebbe a costituire un consorzio di imprese al fine di prendere parte, sempre nell'ottica comune, alla detta gara) e [OSCURATO:PERSONA] (cugino del [OSCURATO:PERSONA]), spesso attivo nelle turbative contestate dal gruppo in questione, non di rado realizzate avvalendosi all'uopo dello schermo formale offerto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], anche nell'occasione utilizzata per costituire un raggruppamento temporaneo di imprese chiamato a partecipare alla citata gara. 6.2. È inoltre incontroversa, anche nel caso, la reiterazione di uno schema consolidato: la partecipazione alla gara di più poli offerenti, tutti riconducibili al medesimo centro di interesse secondo una preventiva definizione del contenuto delle dette offerte così da alterare il gioco concorrenziale sotteso all'ordinario svolgimento della gara. In questa cornice, lo si è già evidenziato, è indifferente che la gara sia stata aggiudicata ad un soggetto diverso dal cartello di imprese coinvolto nell'iniziativa illecita. Per contro, assume un contributo causale certamente decisivo l'avvalimento garantito da una impresa terza ad uno dei poli soggettivi di offerta, considerato che proprio quest'ultima possibilità consente agli imprenditori coinvolti nel progetto criminale che occupa l'utile partecipazione alla gara, altrimenti preclusa per l'assenza dei requisiti richiesti dal relativo bando. E nel caso, in relazione al raggruppamento che vedeva a capo la [OSCURATO:SOCIETA], eterodiretta rispetto alla iniziativa in questione dal Morabito sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], l'avvalimento venne per l'appunto concesso dalla impresa del ricorrente. 6.3. Fermi i presupposti materiali della condotta, la sentenza non merita censure neppure in punto di argomentata consapevolezza della funzione servente assunta nella specie dall'avvalimento concesso dall'impresa del La Corte rispetto al progetto partecipativo alla detta gara, ammantato da illiceità in linea con il contestato programma comune. In particolare, viene fatto coerentemenl:e e puntuale riferimento ai pregressi rapporti che direttamente hanno visto coinvolto il La Corte nel quadro delle diverse iniziative illecite di identica matrice criminale poste in essere dal gruppo facente capo ai [OSCURATO:PERSONA] (capi 20 e 28); ancora (pag. 37), viene dato rilievo alla trasmissione della documentazione inerente detta partecipazione dalla impresa del ricorrente al Morabito, pacifica longa manus del [OSCURATO:PERSONA], a conferma della tipica e consapevole inserzione anche della iniziativa in questione nel protocollo illecito tipicamente perseguito dal gruppo in questione rispetto alla partecipazione a gare inerenti appalti pubblici realizzati nel territorio di interesse. Del resto, malgrado la difesa abbia sempre evidenziato la tipica liceità dell'operazione di avvalimento riscontrata, non può non evidenziarsi che non è mai stato chiarito perchè e sulla base di quali pregresse interessenze imprenditoriali l'impresa del ricorrente abbia deciso di correlarsi al raggruppamento di imprese in questione che coinvolgeva quale capogruppo la [OSCURATO:SOCIETA], rispetto alla quale mancavano momenti di collegamento diretto (se non quelli in via logica ricavabili dal pacifico coinvolgimento in detta area imprenditoriale del Morabito e dunque del [OSCURATO:PERSONA]). 7. Tutti i ricorsi mettono in discussione il giudizio di responsabilità legato alla partecipazione dei citati imputati alla associazione di cui al capo 3) della rubrica. Sul tema la sentenza argomenta, peraltro in termini estremamente laconici, solo in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione, aspetto in ogni caso estraneo ai motivi di appello. Il motivare della sentenza gravata è invece largamente insufficiente in relazione alla partecipazione degli odierni ricorrenti malgrado la puntualità dei rilievi sul punto articolati con il gravame di merito, replicati in questa sede denunziandone l'inevasa verifica critica. Nel negare rilievo ai motivi sul punto se ne è rimarcata, in modo assolutamente apodittico, una asserita genericità, smentita dal tenore dei rilievi stessi; e, altrettanto acriticamente, senza riportarne neppure il portato, vengono nominalmente evocate le valutazioni rese in primo grado, tradendo con evidenza l'onere argomentativo imposto sul punto dagli appelli. 7.1. Da qui una carenza argomentativa tale da imporre l'annullamento della sentenza impugnata anche in parte qua anche se da modulare in termini diversi rispetto alle singole posizioni a scrutinio. Va infatti evidenziato che l'imputazione associativa è stata contestata in modo aperto. Ciò malgrado, l'apporto contributivo ascritto ai singoli sodali nel caso, in assenza di altre ragioni utili a testimoniare una permanenza protrattasi oltre, non può che essere perimetrato in coincidenza con le singole condotte destinate a rassegnare i reati realizzati nell'interesse comune, unici momenti partecipativi espressamente valorizzati al fine. Ora, mentre per [OSCURATO:PERSONA] e i due Migliore l'ultimo fatto partecipativo, coincidente con la consumazione del reato fine più recente, risale al 14 novembre 2012 (capo 28), per il la Corte l'ultima condotta sarebbe quella di cui al capo 12 (risalente al 23 giugno 2014). Ne consegue che per i primi il difetto di motivazione porta con sé l'estinzione per prescrizione anche del rato di cui al capo 3 (considerata la pena prevista dal secondo comma dell'ad 416 cod. pen.), maturata, anche alla luce dei già citati momenti di sospensione, il 14 novembre 2020; per l'altro ricorrente, invece, la prescrizione non era ancora maturata alla data della odierna decisione, perché destinata a cadere il 23 maggio 2022. Da qui l'annullamento con rinvio solo per il La Corte. 8. Le valutazioni spese in punto di responsabilità, finendo per incidere complessivamente sul trattamento sanzionatorio da irrogare, assorbono gli ulteriori profili di censura prospettati dal ricorso, la cui attualità dipende dalle valutazioni che il giudice del rinvio dovrà nuovamente rendere in punto di pena per i capi rimasti estranei all'odierno intervento rescindente (i capi 3 e 12 per il La Corte cui va aggiunto il capo 20, riferibile a tutti i ricorrenti). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza
Sentenza Cassazione n. 26618/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris