CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 21063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, comma 2 cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un telefono Iphone, strappandolo dalle mani della persona offesa. 2. Formula un unico motivo di impugnazione con cui si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale applicato la recidiva contestata facendo riferimento non al certificato penale prodotto dal Procuratore generale, riferito alle generalità dell'imputato, ma ad altri certificati penali, risalenti al 2013, riguardanti altri nominativi, che sarebbero riferiti al ricorrente come alias, sulla base dei rilievi dattiloscopici, peraltro relativi a condanne per fatti non riportati a carico Houcham dalle segnalazioni di polizia, e pertanto difficilmente attribuibili all'imputato. Osserva che dai provvedimenti del magistrato di sorveglianza, relativi alla concessione di misure alternative, le condanne tenute in considerazione dalla Corte territoriale non sono rilevabili e che il certificato penale versato in atti non contiene nessun riferimento ad alias collegati. La recidiva è stata applicata, pertanto, sulla base di dati erronei. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è infondato. 5. La Corte territoriale applica la recidiva dando atto che il certificato penale del ricorrente riporta solo due condanne, di cui la prima relativa ad un furto tentato, per la quale il medesimo ha beneficiato dell'affidamento in prova, ritenuta 'non validabile' e la seconda relativa a reato estinto per esito positivo della messa alla prova. Nondimeno, afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito in più occasioni i nominativi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 giugno 1986 o il 25 gennaio 21987 e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1" gennaio 1984, riportando sotto tali alias condanne per ricettazione, commercio di prodotti con segni falsificati, detenzione e spaccio di stupefacenti, false generalità ed invasione di edifici. Ciò, secondo il giudice di appello, autorizza l'applicazione della recidiva contestata, in quanto il nuovo reato dimostra la sua maggiore pericolosità, dovendo escludersi che si tratti di occasionale ricaduta nel delitto, in quanto soggetto aduso alla violazione della legge. 6. Ora, l'imputato produce, in allegato al ricorso, l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Genova in data 13 gennaio 2015, relativa alla concessione dell'affidamento in prova in relazione alla condanna per furto aggravato commesso in data 18 luglio 2013, nella quale si dà atto dell'assenza di precedenti penali e della condanna non definitiva per furto commesso il 26 aprile 2013- di cui si tratta in questo processo- nonché di denunce per la violazione di obblighi inerenti il soggiorno e per reati inerenti alla legislazione sull'immigrazione; produce altresì documentazione del [OSCURATO:PERSONA] da cui risultano i precedenti dattiloscopici relativi all'interessato. 7. La sentenza impugnata nell'ascrivere a [OSCURATO:PERSONA] le condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], afferma che siffatti due nominativi sono stati forniti dal primo in relazioni a condotte sfociate nelle condanne iscritte al casellario per i secondi. La contestazione formulata sulla base dei rilievi dattiloscopici non smentisce affatto quanto ritenuto dalla Corte territoriale, posto che proprio da quelli si evince che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito le diverse generalità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in diverse occasioni, modificando, peraltro, nella dichiarazione resa agli operanti tanto la data di nascita, che la paternità. 8. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maura N rdin Donatel ÀFerranti