CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 10673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BELLUNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/09/2020 il Tribunale di Belluno, all'esito di abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dal reato di furto di alcuni ortaggi, aggravato, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per l'impiego di violenza sulle cose, consistita nella recisione della catena apposta sul cancello collocato all'ingresso dell'orto della persona offesa costituitasi parte civile 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Tribunale fatto applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante il rilievo preclusivo costituito dalla pena edittale prevista per il reato contestato e ritenuto sussistente. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, dal momento la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile solo in relazione ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (comma primo), tenendo conto delle circostanze ad effetto speciale e trascurando gli effetti del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen. (comma quarto). E, nel caso di specie, il reato aggravato ritenuto sussistente - dal momento che in nessun luogo della sentenza impugnata emerge l'esclusione della contestata circostanza di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - comporta appunto una pena edittale massima di sei anni di reclusione (art. 625, comma primo, cod. pen.). Poiché non viene in rilievo un'ipotesi di ricorso immediato, all'annullamento della sentenza segue il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Belluno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]