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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 03485/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14854/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] R. IMBRIANI N. 156 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] BARI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, -intimati- avverso la DECISIONE d el [OSCURATO:PERSONA] n.3/2023 depositata i l 6 . 6 . 2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che col primo motivo di ricorso gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed all'art. 115 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo dovuta ad asserito travisamento probatorio, per avere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, confermando il Collegio di disciplina territoriale, e sostituendo solo la più blanda sanzione dell'ammonizione a quella della censura, per la violazione degli articoli 13.1, 13.4 e 13.5 del [OSCURATO:PERSONA], erroneamente percepito che l'atto di cessione delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. del 12.3.2004, proprietaria dell'ex cementificio [OSCURATO:PERSONA], concluso con soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., sarebbe stato in continuità col contratto preliminare di cessione delle quote sociali del 17.12.2003 concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e che gli atti di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., proprietaria dell'ex cementificio Gallo, del 17.9.2004, 13.10.2004, 21.10.2004, 4.11.2004 e 29.11.2004, posti in essere dai soci di quella società in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sarebbero stati in continuità col contratto preliminare del 28.4.2004 concluso dai predetti soci con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], desumendo da tali continuità il permanere del diritto al conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori di costruzioni sugli ex cementifici [OSCURATO:PERSONA] e Gallo a favore dell'autrice dell'esposto all'organo disciplinare, ing. [OSCURATO:PERSONA], alla quale i ricorrenti sarebbero subentrati nell'incarico in violazione degli articoli surrichiamati; considerato che i ricorrenti lamentano un errore nella ricognizione del contenuto oggettivo degli atti sopra richiamati ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per la violazione dell'art. 115 c.p.c.; rilevato che vi é contrasto giurisprudenziale tra la tesi che ritiene non più denunciabile in sede di legittimità il travisamento della prova dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che ha eliminato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e quindi utilizzabile solo il rimedio della revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. (che presuppone però che il punto non sia stato esaminato nella decisione impugnata), e la tesi che invece anche dopo quella riforma ritiene ancora sindacabile il travisamento della prova, purché si tratti di errore di percezione e non di valutazione della prova, attraverso la deduzione, qui prospettata, della violazione degli articoli 360 comma primo n.4) c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere l'impugnata decisione attribuito ad uno o più atti prodotti un significato probatorio che in alcun modo può essere da essi ricavato, finendo per decidere in base a prove non proposte; rilevato che su sollecitazione dell'ordinanza della sezione terza della Corte di Cassazione del 27.4.2023 n. 11111 é stata rimessa la soluzione di questo contrasto interpretativo alle sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno già trattenuto la relativa causa a decisione ma si è in attesa della pubblicazione della sentenza, per cui é necessario attendere la pronuncia relativa P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione interp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14854/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] R. IMBRIANI N. 156 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 265, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] BARI, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, -intimati- avverso la DECISIONE d el [OSCURATO:PERSONA] n.3/2023 depositata i l 6 . 6 . 2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che col primo motivo di ricorso gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. ed all'art. 115 c.p.c., la nullità della sentenza per error in procedendo dovuta ad asserito travisamento probatorio, per avere il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, confermando il Collegio di disciplina territoriale, e sostituendo solo la più blanda sanzione dell'ammonizione a quella della censura, per la violazione degli articoli 13.1, 13.4 e 13.5 del [OSCURATO:PERSONA], erroneamente percepito che l'atto di cessione delle quote dell'[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. del 12.3.2004, proprietaria dell'ex cementificio [OSCURATO:PERSONA], concluso con soggetti diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., sarebbe stato in continuità col contratto preliminare di cessione delle quote sociali del 17.12.2003 concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e che gli atti di cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., proprietaria dell'ex cementificio Gallo, del 17.9.2004, 13.10.2004, 21.10.2004, 4.11.2004 e 29.11.2004, posti in essere dai soci di quella società in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sarebbero stati in continuità col contratto preliminare del 28.4.2004 concluso dai predetti soci con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], desumendo da tali continuità il permanere del diritto al conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori di costruzioni sugli ex cementifici [OSCURATO:PERSONA] e Gallo a favore dell'autrice dell'esposto all'organo disciplinare, ing. [OSCURATO:PERSONA], alla quale i ricorrenti sarebbero subentrati nell'incarico in violazione degli articoli surrichiamati; considerato che i ricorrenti lamentano un errore nella ricognizione del contenuto oggettivo degli atti sopra richiamati ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per la violazione dell'art. 115 c.p.c.; rilevato che vi é contrasto giurisprudenziale tra la tesi che ritiene non più denunciabile in sede di legittimità il travisamento della prova dopo la riforma dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., che ha eliminato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione e quindi utilizzabile solo il rimedio della revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. (che presuppone però che il punto non sia stato esaminato nella decisione impugnata), e la tesi che invece anche dopo quella riforma ritiene ancora sindacabile il travisamento della prova, purché si tratti di errore di percezione e non di valutazione della prova, attraverso la deduzione, qui prospettata, della violazione degli articoli 360 comma primo n.4) c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere l'impugnata decisione attribuito ad uno o più atti prodotti un significato probatorio che in alcun modo può essere da essi ricavato, finendo per decidere in base a prove non proposte; rilevato che su sollecitazione dell'ordinanza della sezione terza della Corte di Cassazione del 27.4.2023 n. 11111 é stata rimessa la soluzione di questo contrasto interpretativo alle sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno già trattenuto la relativa causa a decisione ma si è in attesa della pubblicazione della sentenza, per cui é necessario attendere la pronuncia relativa P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione interp
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