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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10597/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore procedimento a trattazione scritta.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 16 novembre 2022,all'esito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Palermo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di otto distinte violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e, previo riconoscimento della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello con sentenza in data 5 giugno 2023.

2. Avverso tale sentenza il Filicicchia ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo di censura, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. e la omessa motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. Le Sezioni unite con la sentenza Pizzone (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell'art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost.

In particolare, essa consente di assicurare il controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen. in ordine alla pena complessiva, che non può essere superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, a quella prevista per il caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., ed a quella che vieta un surrettizio cumulo materiale di pene; consente altresì di operare la verifica della ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati satellite.

La medesima pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Questa Corte ha successivamente precisato che, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01).

3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, così come quella emessa dal GUP, si è limitata ad esplicitare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite e determinato in sei mesi di reclusione, senza aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se non il rilievo che il Felicicchia si era reso responsabile di altre numerose violazioni analoghe, sia anteriori che successive ai fatti oggetto di giudizio che evidenziavano una spiccata capacità a delinquere.

Tale specificazione non è tuttavia sufficiente a ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto al fine di giustificare l'aumento complessivo di quattro anni di reclusione totali, operato sulla pena base relativa al reato sub 1), determinata in anni 3 anni di reclusione, aumentata a 5 anni per la recidiva ex art. 99, comma 4, seconda ipotesi, cod. pen. 4.

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, restando definitivamente accertata la responsabilità del ricorrente in ordine a tutti i reati a lui ascritti.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Dichiara irrevocabile l'accertamento di penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16 novembre 2022,all'esito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di Palermo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di otto distinte violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e, previo riconoscimento della continuazione, lo ha condannato alla pena di anni 6 di reclusione. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello con sentenza in data 5 giugno 2023. 2. Avverso tale sentenza il Filicicchia ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo di censura, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. e la omessa motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena disposti per i reati satellite. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 2. Le Sezioni unite con la sentenza Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero alla funzione di consentire il controllo del corretto uso da parte del giudice, del suo potere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell'art. 81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27 Cost. In particolare, essa consente di assicurare il controllo sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen. in ordine alla pena complessiva, che non può essere superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, a quella prevista per il caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., ed a quella che vieta un surrettizio cumulo materiale di pene; consente altresì di operare la verifica della ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati satellite. La medesima pronuncia ha, peraltro, precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.Questa Corte ha successivamente precisato che, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, il giudice di merito non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 01). 3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata, così come quella emessa dal GUP, si è limitata ad esplicitare l'entità dell'incremento sanzionatorio apportato per ciascuno dei reati satellite e determinato in sei mesi di reclusione, senza aggiungere nulla rispetto alle ragioni di tali determinazioni, se non il rilievo che il Felicicchia si era reso responsabile di altre numerose violazioni analoghe, sia anteriori che successive ai fatti oggetto di giudizio che evidenziavano una spiccata capacità a delinquere. Tale specificazione non è tuttavia sufficiente a ritenere assolto l'onere motivazionale richiesto al fine di giustificare l'aumento complessivo di quattro anni di reclusione totali, operato sulla pena base relativa al reato sub 1), determinata in anni 3 anni di reclusione, aumentata a 5 anni per la recidiva ex art. 99, comma 4, seconda ipotesi, cod. pen. 4. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, restando definitivamente accertata la responsabilità del ricorrente in ordine a tutti i reati a lui ascritti. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli aumenti di pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Dichiara irrevocabile l'accertamento di penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati a lui ascritti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 di
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