CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01322/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 16/11/2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha chiesto 'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che il 20 luglio 2023 ha confermato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in relazione ai delitti di rapina aggravata ai danni di istituto di credito e ricettazione di un motociclo. Con unico motivo posto a sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai due reati ascrittigli. Con requisitoria scritta il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 16/11/2023 anche il difensore d ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 che, in motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ed ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza), sicché non è ammesso il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Nel caso di specie, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, rappresentati dalle immagini del circuito di videosorveglianza, dai rilievi concernenti i tabulati telefonici e le celle di aggancio riguardanti sia il cellulare del ricorrente che quelli dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], A. il giorno della rapina, e dai risultati delle intercettazioni. Ricondotti tali elementi ad unità, attesa la loro concordanza, con motivazione in alcun modo illogica ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dello Scafidi in ordine ai reati allo stesso contestati. Il ricorrente contesta tale ricostruzione proponendo censure eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Peraltro, la prospettazione difensiva, nell'affermare che in relazione al delitto di rapina mancherebbero "immagini video, intercettazioni e/o celle d'aggancio che riguardano lo Scafidi", non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, laddove questo, invece, ha evidenziato che il giorno del fatto "le celle di aggancio erano compatibili pure con la presenza di Scafidi nelle vicinanze sia dell'istituto di credito, sia del garage di Latino" nel quale erano stati occultati gli scooters utilizzati dai rapinatori nell'azione criminosa. Il ricorso, pertanto, presenta anche una mancanza di specificità, dovendo questa essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 22