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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1959

Cassazione n. 07465/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1959 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse in termini meramente apodittici, senza alcun reale ed effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ampia ed esaustiva in punto di responsabilità e di sussistenza dei reati ascritti all'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA 11°. ,72.-->IA -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1959 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse in termini meramente apodittici, senza alcun reale ed effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ampia ed esaustiva in punto di responsabilità e di sussistenza dei reati ascritti all'imputata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA 11°. ,72.-->IA -
Sentenza Cassazione n. 07465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris