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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05567/2026

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rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 0 7187 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato, in forza di procura speciale per atto notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante p.t., quale affidataria dei servizi gestionali afferential patrimonio immobiliare dell’ente; rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 5999 /202 1 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 15 settembre 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ricorso ex art.447 - bis cod. proc. civ., depositato il 17 febbraio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA], convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Roma, deducendo che: -il convenuto, nipote convivente di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 28 novembre 2003, deteneva l’immobile di proprietà dell’ Istituto ubicato a Roma, Via F. Stilicone n.294, in qualità di successore nel contratto di locazione stipulato dall’ente con il suo avo; -questo contratto, peraltro , si era risolto alla data del 30 giugno 2001, in quanto disdettato con raccomandata del 24 agosto 2000, sicché nessun fenomeno successorio poteva essersi verificato in capo al nipote convivente dell’originario conduttore, deceduto successivamente alla scadenza del termine finale della locazione, non rinnovata; - il convenuto, inoltre, non aveva adempiuto l’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione o dell’indennità di occupazione ed era debitore a tale titolo, sino al mese di gennaio 2014, della somma complessiva di Euro 1.889,52, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, cui dovevano aggiungersi gli importi dovuti sino al rilascio dell’immobile, pari ad Euro 284,98 mensili.

Sulla base di queste deduzioni, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA], domandò che, dichiarata l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione, [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione o indennità di occupazione non riscosse, oltre interessi.

Si costituì in giudizio il convenuto , il quale, in via preliminare, eccepìla sopravvenuta carenza di rappresentanza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per avere il TAR Lazio emesso, in data 10 marzo 2014, un provvedimento di sospensione del bando di aggiudicazione in suo favore; nel merito, resistette sia alla domanda di condanna al rilascio (sull’assunto che egli era succeduto nel rapporto di locazione quale nipote convivente del nonno, [OSCURATO:PERSONA], il cui contratto si era rinnovato tacitamente ai sensi dell’art. 1597 cod. civ.) , sia alla domanda di condanna al pagamento dei canoni, eccep endo l’ esatto adempimentodi questa obbligazione.

Dopo che la società attrice ebbe risposto all’invito di documentare la permanenza , in capo ad essa, del potere di rappresentanza dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, con sentenza 28 gennaio 2015, n. 3365: a) dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato tra l’Istituto e [OSCURATO:PERSONA] in quanto cessato il 30 giugno 2001 e condannò [OSCURATO:PERSONA] rilascio dell’immobile in favore della società attrice; b) condannò, inoltre , il convenuto al pagamento della somma di Euro 750,33, oltre intessi dalle singole scad enze al saldo, nonché al versamento dell’indennità di occupazione a far tempo dal gennaio 2014 nella misura di Euro 284,98 mensili, oltre alle spese di lite.

2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Roma, ribadendo le proprie deduzioni circa il difetto di legittimazioneattiva della [OSCURATO:PERSONA], l’avvenuta rinnovazione tacita del contratto e la regolare esecuzione dell’obbligazione di pagamentodei canoni.

In relazione alla domanda di adempimento, produsse documenti (ricevute di bonifici di pagamenti effettuatitra il 2014 e il 2015; lettere pervenutedall’[OSCURATO:PERSONA] dopo la proposizione dell’appello) da cui risultava un saldo negativo in suo favore , in ragione del pagamento degli oneri condominiali in ec cesso, con conseguente maturazione di un controcreditoquantificabile in un importo superiore a 1.500,00 Euro.

In relazione alla domanda di rilascio, evidenziò, nelle more del giudizio, di aver provveduto alla riconsegna dell’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 17 febbraio 2017, depositando il relativo verbale.

Chiese, dunque , che fosse dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e che fosse rigettata, perché infondata, quella di condanna al pagamento dei canoni edell’indennità di occupazione.

Con sentenza 15 settembre 2021, n. 5999, la Corte capitolina ha rigettato il gravame , confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando l’ appellante alle spese del grado.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], sempre rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato che: 1.1.Con il primo motivo viene denunciat a « Nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia, lettura e deposito del dispositivo della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 447 bis c.p.c. in relazione agli artt. 438, 429 e 430 c.p.c., e all’art.360 n.4 c.p.c.».

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, nel l’emettere la sentenzaimpugnata, ha omesso di pronunciare, leggere e depositare il dispositivoin udienza, violando l e regole enunciate nella rubrica del motivo.

Sostiene, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità, che tale violazione avrebbeimplicato la nullità della sentenzaper mancanza di un requisito indi spensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, dal momento che, nel rito del lavoro,l’omissione della lettura del dispositivo frustrerebbe le esigenze di concentrazione e di immutabilità della decisione che connotano ineludibilmente tale rito. 1.1.a.

La circostanza della mancata lettura del dispositivo in udienza – oltre ad evincersi dalla sentenza impugnata (cfr. il riferimento alla «trattazione scritta» nella parte in cui, prima dell’esposizione delle ragioni della decisione, compare l’indicazione delle “conclusioni”: pag.2, inizio) – è confermata dalla parte controricorrente, la quale evidenzia che la Corte d’appello, in applicazione della disciplina speciale dettata dalla legislazione emergenziale introdottaa seguito della pandemia da Covid - 19, aveva invitato le parti alla discussione nelle forme della c.d.

“trattazione scritta”, riservando « all ’ esito il provvedimento fuori udienza » (pag .9 del controricorso).

La parte controricorrente deduce, pe raltro , in diritto , da un lato, che proprio l’applicazione della suddetta normativa emergenziale avrebbe resosostanzialmente impossibile la lettura del dispositivo in udienza, «vistal’assenza di unaudienza pubblica – ovvero in presenza » (pag.9, cit.); dall’altro lato, che le regole che prevedono questo incombente nel rito del lavoro ( gli artt . 429 e 437 cod. proc. civ., rispettivamente, per il giudizio di primo grado e per il giudizio d’appello) troverebbero il loro fondamento nell’esigenza di tutela del lavoratore, sicché la loro violazione nella « materia locatizia » non si tradurrebbe in un pregiudizio per il conduttore.

Ne deriverebbe ildifetto di interesse del ricorrente a d ottenere l’invocata pron uncia di rilievo della nullità della sentenza, dal momento che, in seguito al l’eventuale rinvio della causa, la Corte d’appello, pur uniformandosi alle disposizioni dell’art.437 cod. proc. civ. , non potrebbe fare altro che «ripercorrere il medesimo iter giuridico e, quindi motivazionale , espresso nel la sentenza qui inopinatamente impugnata » (pag.8 controricorso) ed emetterebbe , pertanto, una decisione avente un dictum sostanzialeidentico a quella dichiarata nulla. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata « Omessa pronuncia , sulla domanda contenuta nelle conclusioni precisate nelle note di trattazione per l’udienza del 14 luglio 2021, in ordine alla cessata materia del contendere per il rilascio dell’immobile, per violazione dell’art. 112 c.p.c.., ossia del principio di corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 4.».

Il ricorrentesi duole che la Corte territoriale non abbia provveduto sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere,formulata in relazione alla domanda di rilascio in seguito al deposito del verbale di avvenuta riconsegna dell’immobile in favore della [OSCURATO:PERSONA], indata 17 febbraio 2017. 1.3.Con il terzo motivo viene denunciat o « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla documentazione prodotta dall’ appellante sia con l’atto d’appello depositato il 23/6/2015, che con deposito telematico in data 27/10/2015, da cui l’appellante risulta creditore dell’[OSCURATO:PERSONA] di oltre € 1.500,00 per maggiori pagamenti, e non debitore, in relazione all’art.360 c.p.c. n.5».

Il ricorrente lamenta l’omessaconsiderazione, ai fini dell’invocato giudizio di infondatezzadella domanda di condanna al pagamento dei canoni e dell’indennità di occupazione, delle circostanze di fatto emergenti dai documenti da lui depositati nel giudizio d’ appello (ricevute di bonifici di pagamenti effettuatitra il 2014 e il 2015; lettere pervenute dall’[OSCURATO:PERSONA] dopo la proposizione dell’ impugnazione della sentenza di primo grado) da cui sarebbe risultato un saldo negativo a lui favorevole, in ragione del pagamento degli oneri condominiali in eccesso, con conseguente maturazione di un credito a suo favore quantificabile in un importo superiore a 1.500,00 Euro.

2. Il primo motivo pone la questione di diritto processuale di particolare rilevanza concernente gli effetti del mancato deposito telematico del dispositivo contestualmente alla deliberazione assunta all’esito dell’udienza cartolarein applicazione della normativa speciale dettata per il periodo pandemico.

Nella fattispecie, è pacifico che al predetto incombente non si sia proceduto, atteso che la stessa parte controricorrente ha evidenziato che la Corte d’appello, fissata l’udienza cartolare del 14 luglio 2021, aveva poi riservato di provvedere «fuori udienza» ( pag. 9 del controricorso).

Ciò, del resto, risulta formalmente dalla stessa sentenza impugnata, ove si dà atto che la causa è stata «trattenuta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù delle rese conclusioni» (pag.3) e che è stata effettivamente decisa solo «nella camera di consiglio del 6/09/2021»(pag.5). 2.a.

Ciò posto, deve rammentarsi che sec ondo il tradizionale, consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, nei giudizi regolati dal rito lavoro o locatizio , l ’ omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l’omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitare la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (applicabili ratione temporis),esclusivamente nei rapporti tra il giudizio d’appello e quello di primo grado(Cass. n. 4620 del 1999; Cass. n.13165 del 2009; Cass.n.23305 del 2014; Cass. n. 25075 del 2025). 2.b.Si pone la questione se su questo consolidato principio incida la circostanza che nella concreta fattispecie processuale l’udienza pubblica di discussione venga sostituita dalla trattazione camerale scritta, sia che ciò avvenga in applicazione della normativa speciale dettata per l’emergenza pandemica dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 (conv., con modif., nella l. n. 27/2020), come modificato dall’art.221 d.l. n. 34/2020 (conv., con modif., nella l. n. 77/2020), e 23 d.l. n. 137/2020 (conv., con modif., nella l. n.176/2020), come modificato dal d.l. n.105/2021 (conv., con modif., nella l. n. 126/2021); sia che avvenga, a regime, per effetto del provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’art. 127-ter c od. proc. civ. (inserito dall’art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022), sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte; provvedimento di cui le Sezioni Unite hanno recentemente affermato l’ammissibilità, a determinate condizioni, anche nel processo dellavoro (Cass., Sez.

Un., n. 17605 del 2025).

La questione non è di univoca soluzione. 2.c.

Secondo un primo orientamento, il venir meno, in questa ipotesi, per previsione legislativa, del principio dell’oralità non inciderebbe sulla persistente applicazione del diverso principio dell’immediatezza: pertanto, in seguito alla sostituzione dell’udienza in presenza con quella cartolare (e alla conseguente sostituzione della lettura del dispositivo in udienza con il deposito telematico dello stesso: Cass., Sez. lav., n. 11920 del 2025), sarebbe comunque necessario che tale ultimo atto processuale fosse posto in essere lo stesso giorno già fissato per l’udienza o comunque a seguito della camera di consiglio, con la conseguenza che l’omissione dell’atto, equivalendo alla mancata lettura, determinerebbe la nullità della sentenza (in tal senso, Cass., Sez. 3, n. 15993 del 2024; Cass., Sez. 3, n.25075 del 2025, cit.). 2.d.

A questo orientamento se ne contrappone, tuttavia, uno di segno opposto, secondo il quale la mancata comunicazione del dispositivo, in esito all’udienza cartolare a trattazione scritta, non sarebbe causa di nullità, anche in ragione della insussistenza di un divieto espresso di annotazione postuma, nel fascicolo telematico, di atti processuali precedenti, sicché la lettura del dispositivo ben potrebbe essere registrata successivamente alla data dell’udienza , contestualmente alla registrazione del deposito della minuta (Cass., Sez. lav., n. 17587 del 2024; v. anche Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024). 2.e.

Le Sezioni Unite – nell’affermare l’ammissibilità , a certe condizioni, della trattazione camerale scritta in luogo dell’udienza pubblica di discussione nel processo del lavoro(e, dunque, nel reputare sacrificabile, entro certi limiti, nell’ambito di questo rito, il principio dell’oralità) –hanno precisato che la predetta trattazione scritta « non deroga all’essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica» (Cass. Sez.

Un., n. 17605 del 2025, cit., [OSCURATO:PERSONA]).

La precisazione non sembra tuttavia sufficiente ad escludere con certezza che in tale ipotesi possa essere sacrificato anche il principio dell’immediatezza, poiché le stesse Sezioni Unite hanno aggiunto, sia pure con riferimento alle sole peculiarità della legislazione emergenziale pandemica, che il legislatore durante l’emergenza pandemica ha adottato in via generale lo schema camerale per la trattazione dei processi civili: uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall’udienza, valido per tutti i giudizi (…); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica».

Il supremo consesso di questa Corte ha poi richiamato, oltre a Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024, proprio la citata Cass.,Sez. lav., n. 17587 del 2024, per evidenziare come, in questa fattispecie, «vigente l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell’udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l’annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge» (Cass. Sez.

Un., n. 17605 del 2025, cit., Punto XIdella Motivazione).

Ritenuto che: 2.f.

La particolare rilevanza dell ’ illustrata questione di diritto processuale, unitamente alla non univocità della sua soluzione allo stato attuale della evoluzione del diritto vivente sul tema, inducono a ritenerne opportuna la trattazione in pubblica udienza, sentiti i difensori delle parti ed acquisito l’avviso e le conclusioni del P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 0 7187 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato, in forza di procura speciale per atto notaio [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante p.t., quale affidataria dei servizi gestionali afferential patrimonio immobiliare dell’ente; rappresentat a e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenzan. 5999 /202 1 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 15 settembre 2021; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso ex art.447 - bis cod. proc. civ., depositato il 17 febbraio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA], convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Roma, deducendo che: -il convenuto, nipote convivente di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 28 novembre 2003, deteneva l’immobile di proprietà dell’ Istituto ubicato a Roma, Via F. Stilicone n.294, in qualità di successore nel contratto di locazione stipulato dall’ente con il suo avo; -questo contratto, peraltro , si era risolto alla data del 30 giugno 2001, in quanto disdettato con raccomandata del 24 agosto 2000, sicché nessun fenomeno successorio poteva essersi verificato in capo al nipote convivente dell’originario conduttore, deceduto successivamente alla scadenza del termine finale della locazione, non rinnovata; - il convenuto, inoltre, non aveva adempiuto l’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione o dell’indennità di occupazione ed era debitore a tale titolo, sino al mese di gennaio 2014, della somma complessiva di Euro 1.889,52, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, cui dovevano aggiungersi gli importi dovuti sino al rilascio dell’immobile, pari ad Euro 284,98 mensili. Sulla base di queste deduzioni, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria dell’[OSCURATO:PERSONA], domandò che, dichiarata l’avvenuta risoluzione del contratto di locazione, [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni di locazione o indennità di occupazione non riscosse, oltre interessi. Si costituì in giudizio il convenuto , il quale, in via preliminare, eccepìla sopravvenuta carenza di rappresentanza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per avere il TAR Lazio emesso, in data 10 marzo 2014, un provvedimento di sospensione del bando di aggiudicazione in suo favore; nel merito, resistette sia alla domanda di condanna al rilascio (sull’assunto che egli era succeduto nel rapporto di locazione quale nipote convivente del nonno, [OSCURATO:PERSONA], il cui contratto si era rinnovato tacitamente ai sensi dell’art. 1597 cod. civ.) , sia alla domanda di condanna al pagamento dei canoni, eccep endo l’ esatto adempimentodi questa obbligazione. Dopo che la società attrice ebbe risposto all’invito di documentare la permanenza , in capo ad essa, del potere di rappresentanza dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, con sentenza 28 gennaio 2015, n. 3365: a) dichiarò risolto il contratto di locazione stipulato tra l’Istituto e [OSCURATO:PERSONA] in quanto cessato il 30 giugno 2001 e condannò [OSCURATO:PERSONA] rilascio dell’immobile in favore della società attrice; b) condannò, inoltre , il convenuto al pagamento della somma di Euro 750,33, oltre intessi dalle singole scad enze al saldo, nonché al versamento dell’indennità di occupazione a far tempo dal gennaio 2014 nella misura di Euro 284,98 mensili, oltre alle spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Roma, ribadendo le proprie deduzioni circa il difetto di legittimazioneattiva della [OSCURATO:PERSONA], l’avvenuta rinnovazione tacita del contratto e la regolare esecuzione dell’obbligazione di pagamentodei canoni. In relazione alla domanda di adempimento, produsse documenti (ricevute di bonifici di pagamenti effettuatitra il 2014 e il 2015; lettere pervenutedall’[OSCURATO:PERSONA] dopo la proposizione dell’appello) da cui risultava un saldo negativo in suo favore , in ragione del pagamento degli oneri condominiali in ec cesso, con conseguente maturazione di un controcreditoquantificabile in un importo superiore a 1.500,00 Euro. In relazione alla domanda di rilascio, evidenziò, nelle more del giudizio, di aver provveduto alla riconsegna dell’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 17 febbraio 2017, depositando il relativo verbale. Chiese, dunque , che fosse dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e che fosse rigettata, perché infondata, quella di condanna al pagamento dei canoni edell’indennità di occupazione. Con sentenza 15 settembre 2021, n. 5999, la Corte capitolina ha rigettato il gravame , confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando l’ appellante alle spese del grado. 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], sempre rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che: 1.1.Con il primo motivo viene denunciat a « Nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia, lettura e deposito del dispositivo della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 447 bis c.p.c. in relazione agli artt. 438, 429 e 430 c.p.c., e all’art.360 n.4 c.p.c.». Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, nel l’emettere la sentenzaimpugnata, ha omesso di pronunciare, leggere e depositare il dispositivoin udienza, violando l e regole enunciate nella rubrica del motivo. Sostiene, richiamando pertinente giurisprudenza di legittimità, che tale violazione avrebbeimplicato la nullità della sentenzaper mancanza di un requisito indi spensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, dal momento che, nel rito del lavoro,l’omissione della lettura del dispositivo frustrerebbe le esigenze di concentrazione e di immutabilità della decisione che connotano ineludibilmente tale rito. 1.1.a. La circostanza della mancata lettura del dispositivo in udienza – oltre ad evincersi dalla sentenza impugnata (cfr. il riferimento alla «trattazione scritta» nella parte in cui, prima dell’esposizione delle ragioni della decisione, compare l’indicazione delle “conclusioni”: pag.2, inizio) – è confermata dalla parte controricorrente, la quale evidenzia che la Corte d’appello, in applicazione della disciplina speciale dettata dalla legislazione emergenziale introdottaa seguito della pandemia da Covid - 19, aveva invitato le parti alla discussione nelle forme della c.d. “trattazione scritta”, riservando « all ’ esito il provvedimento fuori udienza » (pag .9 del controricorso). La parte controricorrente deduce, pe raltro , in diritto , da un lato, che proprio l’applicazione della suddetta normativa emergenziale avrebbe resosostanzialmente impossibile la lettura del dispositivo in udienza, «vistal’assenza di unaudienza pubblica – ovvero in presenza » (pag.9, cit.); dall’altro lato, che le regole che prevedono questo incombente nel rito del lavoro ( gli artt . 429 e 437 cod. proc. civ., rispettivamente, per il giudizio di primo grado e per il giudizio d’appello) troverebbero il loro fondamento nell’esigenza di tutela del lavoratore, sicché la loro violazione nella « materia locatizia » non si tradurrebbe in un pregiudizio per il conduttore. Ne deriverebbe ildifetto di interesse del ricorrente a d ottenere l’invocata pron uncia di rilievo della nullità della sentenza, dal momento che, in seguito al l’eventuale rinvio della causa, la Corte d’appello, pur uniformandosi alle disposizioni dell’art.437 cod. proc. civ. , non potrebbe fare altro che «ripercorrere il medesimo iter giuridico e, quindi motivazionale , espresso nel la sentenza qui inopinatamente impugnata » (pag.8 controricorso) ed emetterebbe , pertanto, una decisione avente un dictum sostanzialeidentico a quella dichiarata nulla. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata « Omessa pronuncia , sulla domanda contenuta nelle conclusioni precisate nelle note di trattazione per l’udienza del 14 luglio 2021, in ordine alla cessata materia del contendere per il rilascio dell’immobile, per violazione dell’art. 112 c.p.c.., ossia del principio di corrispondenzatra il chiesto e il pronunciato con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 4.». Il ricorrentesi duole che la Corte territoriale non abbia provveduto sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere,formulata in relazione alla domanda di rilascio in seguito al deposito del verbale di avvenuta riconsegna dell’immobile in favore della [OSCURATO:PERSONA], indata 17 febbraio 2017. 1.3.Con il terzo motivo viene denunciat o « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla documentazione prodotta dall’ appellante sia con l’atto d’appello depositato il 23/6/2015, che con deposito telematico in data 27/10/2015, da cui l’appellante risulta creditore dell’[OSCURATO:PERSONA] di oltre € 1.500,00 per maggiori pagamenti, e non debitore, in relazione all’art.360 c.p.c. n.5». Il ricorrente lamenta l’omessaconsiderazione, ai fini dell’invocato giudizio di infondatezzadella domanda di condanna al pagamento dei canoni e dell’indennità di occupazione, delle circostanze di fatto emergenti dai documenti da lui depositati nel giudizio d’ appello (ricevute di bonifici di pagamenti effettuatitra il 2014 e il 2015; lettere pervenute dall’[OSCURATO:PERSONA] dopo la proposizione dell’ impugnazione della sentenza di primo grado) da cui sarebbe risultato un saldo negativo a lui favorevole, in ragione del pagamento degli oneri condominiali in eccesso, con conseguente maturazione di un credito a suo favore quantificabile in un importo superiore a 1.500,00 Euro. 2. Il primo motivo pone la questione di diritto processuale di particolare rilevanza concernente gli effetti del mancato deposito telematico del dispositivo contestualmente alla deliberazione assunta all’esito dell’udienza cartolarein applicazione della normativa speciale dettata per il periodo pandemico. Nella fattispecie, è pacifico che al predetto incombente non si sia proceduto, atteso che la stessa parte controricorrente ha evidenziato che la Corte d’appello, fissata l’udienza cartolare del 14 luglio 2021, aveva poi riservato di provvedere «fuori udienza» ( pag. 9 del controricorso). Ciò, del resto, risulta formalmente dalla stessa sentenza impugnata, ove si dà atto che la causa è stata «trattenuta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù delle rese conclusioni» (pag.3) e che è stata effettivamente decisa solo «nella camera di consiglio del 6/09/2021»(pag.5). 2.a. Ciò posto, deve rammentarsi che sec ondo il tradizionale, consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, nei giudizi regolati dal rito lavoro o locatizio , l ’ omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, sicché, quando l’omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitare la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (applicabili ratione temporis),esclusivamente nei rapporti tra il giudizio d’appello e quello di primo grado(Cass. n. 4620 del 1999; Cass. n.13165 del 2009; Cass.n.23305 del 2014; Cass. n. 25075 del 2025). 2.b.Si pone la questione se su questo consolidato principio incida la circostanza che nella concreta fattispecie processuale l’udienza pubblica di discussione venga sostituita dalla trattazione camerale scritta, sia che ciò avvenga in applicazione della normativa speciale dettata per l’emergenza pandemica dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 (conv., con modif., nella l. n. 27/2020), come modificato dall’art.221 d.l. n. 34/2020 (conv., con modif., nella l. n. 77/2020), e 23 d.l. n. 137/2020 (conv., con modif., nella l. n.176/2020), come modificato dal d.l. n.105/2021 (conv., con modif., nella l. n. 126/2021); sia che avvenga, a regime, per effetto del provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell’art. 127-ter c od. proc. civ. (inserito dall’art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022), sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte; provvedimento di cui le Sezioni Unite hanno recentemente affermato l’ammissibilità, a determinate condizioni, anche nel processo dellavoro (Cass., Sez. Un., n. 17605 del 2025). La questione non è di univoca soluzione. 2.c. Secondo un primo orientamento, il venir meno, in questa ipotesi, per previsione legislativa, del principio dell’oralità non inciderebbe sulla persistente applicazione del diverso principio dell’immediatezza: pertanto, in seguito alla sostituzione dell’udienza in presenza con quella cartolare (e alla conseguente sostituzione della lettura del dispositivo in udienza con il deposito telematico dello stesso: Cass., Sez. lav., n. 11920 del 2025), sarebbe comunque necessario che tale ultimo atto processuale fosse posto in essere lo stesso giorno già fissato per l’udienza o comunque a seguito della camera di consiglio, con la conseguenza che l’omissione dell’atto, equivalendo alla mancata lettura, determinerebbe la nullità della sentenza (in tal senso, Cass., Sez. 3, n. 15993 del 2024; Cass., Sez. 3, n.25075 del 2025, cit.). 2.d. A questo orientamento se ne contrappone, tuttavia, uno di segno opposto, secondo il quale la mancata comunicazione del dispositivo, in esito all’udienza cartolare a trattazione scritta, non sarebbe causa di nullità, anche in ragione della insussistenza di un divieto espresso di annotazione postuma, nel fascicolo telematico, di atti processuali precedenti, sicché la lettura del dispositivo ben potrebbe essere registrata successivamente alla data dell’udienza , contestualmente alla registrazione del deposito della minuta (Cass., Sez. lav., n. 17587 del 2024; v. anche Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024). 2.e. Le Sezioni Unite – nell’affermare l’ammissibilità , a certe condizioni, della trattazione camerale scritta in luogo dell’udienza pubblica di discussione nel processo del lavoro(e, dunque, nel reputare sacrificabile, entro certi limiti, nell’ambito di questo rito, il principio dell’oralità) –hanno precisato che la predetta trattazione scritta « non deroga all’essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica» (Cass. Sez. Un., n. 17605 del 2025, cit., [OSCURATO:PERSONA]). La precisazione non sembra tuttavia sufficiente ad escludere con certezza che in tale ipotesi possa essere sacrificato anche il principio dell’immediatezza, poiché le stesse Sezioni Unite hanno aggiunto, sia pure con riferimento alle sole peculiarità della legislazione emergenziale pandemica, che il legislatore durante l’emergenza pandemica ha adottato in via generale lo schema camerale per la trattazione dei processi civili: uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall’udienza, valido per tutti i giudizi (…); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica». Il supremo consesso di questa Corte ha poi richiamato, oltre a Cass., Sez. lav., n. 13176 del 2024, proprio la citata Cass.,Sez. lav., n. 17587 del 2024, per evidenziare come, in questa fattispecie, «vigente l’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell’udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l’annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge» (Cass. Sez. Un., n. 17605 del 2025, cit., Punto XIdella Motivazione). Ritenuto che: 2.f. La particolare rilevanza dell ’ illustrata questione di diritto processuale, unitamente alla non univocità della sua soluzione allo stato attuale della evoluzione del diritto vivente sul tema, inducono a ritenerne opportuna la trattazione in pubblica udienza, sentiti i difensori delle parti ed acquisito l’avviso e le conclusioni del P
Sentenza Cassazione n. 05567/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris