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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13784/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22510-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 384/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22510/2021 Numero sezionale 2978/2022 Numero di raccolta generale 13784/2022 Data pubblicazione 02/05/2022

1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento dei compensi emesso dall’Ufficio del P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale n. 5627/2014 RGNR.

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.

Il primo motivo si prospetta fondato.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è parte necessaria dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 alla luce della elaborazione di questa Corte (cfr. Cass. ord.30.1.2013, n. 2176; Cass. 7.12.2010, n. 24786).

Assorbimento nel primo motivo di ricorso o manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Il decreto di liquidazione in data 13.7.2018 è stato comunicato in pari data; ne dà atto lo stesso Ministero ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2).

Né può ritenersi che l'interesse del Ministero ad impugnare la liquidazione e segnatamente a dedurre il vano decorso del termine di cui all'art. 71, 2O co., d.P.R. n. 11512002 sia sorto successivamente.

In parte qua appare esatto il rilievo di inammissibilità dell'opposizione incidentale del Ministero, in verità formulato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento in data 4.1.2019, il cui tenore è riprodotto testualmente nel corpo del provvedimento impugnato in questa sede».

Ric. 2021 n.22510 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22510/2021 Numero sezionale 2978/2022 Numero di raccolta generale 13784/2022 Data pubblicazione 02/05/2022

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

In particolare, deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell'ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero: ex plurimis Sez. 2, Sent.n. 28711 del 2013;Sez. 2, Sent.n. 24786 del 2010 Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n.22510 sez.

M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22510-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 384/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22510/2021 Numero sezionale 2978/2022 Numero di raccolta generale 13784/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento dei compensi emesso dall’Ufficio del P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale n. 5627/2014 RGNR. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso. Il primo motivo si prospetta fondato. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è parte necessaria dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 alla luce della elaborazione di questa Corte (cfr. Cass. ord.30.1.2013, n. 2176; Cass. 7.12.2010, n. 24786). Assorbimento nel primo motivo di ricorso o manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. Il decreto di liquidazione in data 13.7.2018 è stato comunicato in pari data; ne dà atto lo stesso Ministero ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2). Né può ritenersi che l'interesse del Ministero ad impugnare la liquidazione e segnatamente a dedurre il vano decorso del termine di cui all'art. 71, 2O co., d.P.R. n. 11512002 sia sorto successivamente. In parte qua appare esatto il rilievo di inammissibilità dell'opposizione incidentale del Ministero, in verità formulato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento in data 4.1.2019, il cui tenore è riprodotto testualmente nel corpo del provvedimento impugnato in questa sede». Ric. 2021 n.22510 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22510/2021 Numero sezionale 2978/2022 Numero di raccolta generale 13784/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. In particolare, deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell'ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero: ex plurimis Sez. 2, Sent.n. 28711 del 2013;Sez. 2, Sent.n. 24786 del 2010 Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n.22510 sez. M2 - ud. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
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