CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 25.3.2021 con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Palermo del 3.7.2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati di evasione aggravata e tentato furto aggravato e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. Con la medesima sentenza, [OSCURATO:PERSONA] è stato anche dichiarato delinquente abituale e, per l'effetto, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ne è stata disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per due anni. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente: la Corte d'Appello è venuta meno all'onere di valutazione della prova unitariamente intesa, come stabilito dall'art.192 cod. proc. pen.; non ha risposto ai motivi d'appello se non in modo apodittico e si è sostanzialmente limitata a richiamarsi alla sentenza di primo grado. 2.2. La seconda censura dedotta evidenzia violazione di legge e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla recidiva ritenuta sussistente nei confronti del ricorrente senza alcun riferimento al fatto che l'aggravante soggettiva sia espressione di maggior colpevolezza o di più spiccata pericolosità sociale. 2.3. La terza ragione di ricorso ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla dosimetria sanzionatoria. Premessi cenni di inquadramento generale, il ricorrente denuncia violazione della funzione rieducativa assegnata alla pena dall'art. 27 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione rispetto al disvalore del reato commesso, promananti dalla Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea (CDFUE). 2.4. Infine, una quarta censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della pericolosità sociale del ricorrente ai sensi dell'art. 102 cod. pen.: l'abitualità a delinquere è stata desunta illegittimamente dalla mera, automatica constatazione dei precedenti penali a carico del ricorrente, senza verificare i caratteri concreti necessari alla dichiarazione di delinquente abituale, e cioè la specie e la gravità dei reati; il tempo entro il quale sono stati commessi; il genere di vita del colpevole ed eventuali altre condizioni desumibili dall'art. 133 cod. pen. e che dimostrino la dedizione dell'imputato al delitto. 3. Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.(ges [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di censura sono generici, limitati ad ipotizzare apoditticamente asserite mancanze motivazionali della sentenza impugnata, sia quanto alla ricostruzione del tessuto probatorio utilizzato per disegnare la trama di colpevolezza nei confronti dell'imputato, sia in relazione alla configurata sussistenza dell'aggravante della recidiva. Il ricorrente enuncia mere petizioni astratte afferenti ai criteri con i quali devono essere valutati gli indizi di colpevolezza e lamentandosi di mancata risposta alle ragioni da lui proposte nell'atto di appello, senza indicare a quali si riferisca, né specificamente e neppure in via generica. La ricostruzione della vicenda, dal punto di vista della logica sequenza in cui sono state iscritte le prove raccolte nel corso del processo, è anch'essa ampiamente soddisfacente. Il ricorrente ed il suo complice, entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad altro procedimento (da qui la contestazione di evasione ascritta loro al capo 2), la mattina del 21.2.2020, dopo le ore 9.00 circa, sono stati visti da una testimone armeggiare insistentemente con alcuni scooter e biciclette parcheggiati in prossimità della palestra [OSCURATO:PERSONA] di Palermo; una volta chiamate le forze di polizia, i due imputati sono stati ritrovati sul posto, in possesso di due cacciaviti e di una chiave contraffatta, e, nello stesso tempo, nelle condizioni di luogo descritte dalla testimone, si è constatato il tentativo di furto di un ciclomotore elettrico con pedalata assistita, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che presentava evidenti segni di forzatura del cilindretto della sella e del blocco sterzo. Gli indizi così raccolti sono stati posti in sequenza logica dalla sentenza impugnata, in coerenza con quanto affermato anche dal giudice di primo grado. Il ricorrente, del resto, come si è già evidenziato, non ha citato alcun passaggio motivazionale insoddisfacente della pronuncia d'appello, ma si è limitato a contestare genericamente la mancata applicazione dei parametri valutativi previsti dall'art. 192 cod. pen. e la mancata risposta ai motivi d'impugnazione, che, invece, sono stati enunciati con chiarezza e precisione nella motivazione della sentenza di secondo grado ed ai quali è stata data risposta, per come si comprende dai "motivi della decisione", in particolare da pag. 9 del provvedimento (avuto riguardo all'individuazione dell'oggetto del reato, alle ragioni per le quali le telecamere presenti sul posto non avevano offerto un contributo di prova ed alle spiegazioni alternative non credibili dei ricorrenti). Del resto, è giurisprudenza consolidata ritenere che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato eee demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Analogamente vago, assertivo e generico è il motivo dedicato a contestare la sussistenza della recidiva: il ricorso evoca la giurisprudenza costituzionale che da tempo sostiene la necessità di ritenere la recidiva quale espressione concreta di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità, senza elencare i vizi della sentenza impugnata, avuto riguardo a tale impostazione ermeneutica costituzionalmente orientata dell'aggravante in esame. Ed invece, il provvedimento della Corte d'Appello, a pag. 10, enuclea le ragioni per le quali, sulla base dei precedenti specifici di entrambi gli imputati, omogenei e prossimi alla condotta contestata loro al capo 1, si è ritenuta la nuova azione delittuosa come espressiva e sintomatica di maggior riprovevolezza e pericolosità. 3. Il terzo motivo di ricorso si duole della dosimetria sanzionatoria, ancora una volta rappresentando ragioni generiche di coerenza costituzionale e convenzionale della misura della pena rispetto alla sua funzione rieducativa. Si tratta di ragioni del tutto aspecifiche che non considerano, da un lato, la quantificazione della sanzione, complessivamente attestata su limiti prossimi ai minimi edittali, e, dall'altro, le ampie ragioni, ispirate dall'art. 133 cod. pen., alle quali ha fatto cenno la motivazione del provvedimento impugnato per spiegare perché ha ritenuto di confermare il trattamento afflittivo già stabilito in primo grado, evocando la strumentalizzazione dell'evasione dagli arresti domiciliari per commettere ulteriori reati e la negativa personalità degli appellanti, per come desunta dai numerosi precedenti penali specifici. 4. Infine, è manifestamente infondato anche l'argomento di censura dedicato a contestare la dichiarazione di abitualità nel delitto, confermata dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 102 cod. pen., avendo il ricorrente riportato condanne alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni, per delitti della stessa indole di quello per cui si procede, commessi nei dieci anni antecedenti. In considerazione del tipo di abitualità dichiarata, presunta dalla legge, i giudici di merito si sono limitati, nella motivazione, a richiamare le condizioni che integrano i parametri normativi, debitamente accertati, come nel caso di specie. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s