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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 38703/2021

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e ORDINANZA sul ricorso 34033-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2016/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 34033 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G.34033/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovuti dalla stessa i contributi alla gestione separata Inps relativi ai redditi professionali prodotti nell'anno 2009; la Corte territoriale ha dichiarato estinto il credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, posto che i contributi avrebbero dovuto essere versati entro il 16 giugno 2010, mentre l'avviso di addebito, atto interruttivo del termine, era stato notificato dall'Inps soltanto in data 1 luglio 2015; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'Inps con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31,

I. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010"; la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato prescritto il credito previdenziale, senza tener conto che il d.p.c.m. richiamato in epigrafe ha previsto il differimento della decorrenza del termine di prescrizione; il motivo è fondato; la rilevanza del differimento del termine ad opera del d.p.c.m. 10 giugno 2010 (art. 1, co.1) in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 è affermata da questa Corte, la quale ha ribadito che, atteso che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, "...assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Cass. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] d Margherita rm ' one DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 34033-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2016/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 34033 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- R.G.34033/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non dovuti dalla stessa i contributi alla gestione separata Inps relativi ai redditi professionali prodotti nell'anno 2009; la Corte territoriale ha dichiarato estinto il credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, posto che i contributi avrebbero dovuto essere versati entro il 16 giugno 2010, mentre l'avviso di addebito, atto interruttivo del termine, era stato notificato dall'Inps soltanto in data 1 luglio 2015; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: l'Inps con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010"; la Corte territoriale ha erroneamente dichiarato prescritto il credito previdenziale, senza tener conto che il d.p.c.m. richiamato in epigrafe ha previsto il differimento della decorrenza del termine di prescrizione; il motivo è fondato; la rilevanza del differimento del termine ad opera del d.p.c.m. 10 giugno 2010 (art. 1, co.1) in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 è affermata da questa Corte, la quale ha ribadito che, atteso che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, "...assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite." (Cass. n. 10273 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] d Margherita rm ' one DEPOSITA
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