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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20241/2023

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ntato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale redatta in calceal ricorso ricorrente contro Questura di Trapani, in persona del Questore pro tempore intimata avverso il decreton. 38/2020 del Giudice di Pace d i Trapani depositato il 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con ricorso depositato il 22 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 13, comma 8, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998,[OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità tunisina) propose avanti il Giudice di Pace di Trapani opposizione contro il decreto con cui, il 5 gennaio 2020, il Q uestore di Trapani dispose il suo respingimento dal territorio dello Stato e il suo accompagnamento alla frontiera (art. 10, comma 2, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998); che con decreto emesso il 2 marzo 2020 il Giudice di Pace di Trapani rigettò tale impugnazione per le ragioni nell’atto indicate (in conseguenza di errore materiale di trascrizione, nell’epigrafedel decreto il nome del ricorrente è indicato come “[OSCURATO:PERSONA]”); che Cherif chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che l’intimato Questore di Trapani non ha svolto difese;che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 19 t.u.imm. si contesta la legittimità della convalida del provvedimento del questore; che con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 13, comma 7, t.u.imm., si censura il rigetto dell’eccezione di difetto di traduzione del decreto del questore nella lingua – l’arabo –conosciuta dal ricorrente, osservando che soltanto la sintesi, contenuta nella notifica del decreto in questione, è tradotta in arabo, ma non anche il decreto stesso, il quale non contiene neppure alcuna giustificazione di tale omissione; che con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 13, comma 2, t.u.imm., e dell’art. 21 octies l. 241/1990, si eccepisce l’inesistenza del decreto questorile per difetto di sottoscrizione del questore; che con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si eccepisce l’inesistenza o illegittimità del medesimodecreto “per mancanza di certificato di conformità all’originale”; che il primo motivo è inammissibile perché riferito alla convalida del provvedimento del questore, la quale afferisce aiprofili coercitivi del provvedimento stesso (accompagnamento alla frontiera e/o trattenimento), oggetto di procedimento giurisdizionale diverso e distinto da quello di impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 8, t.u.imm., del medesimo provvedimento nel suo contenutoespulsivo (ossia in quanto provvedimento di respingimento) , che qui viene invece in considerazione; che i restanti motivi di ricorso sono del pari inammissibili in quanto presuppongono accertamentidi fatto, non contenuti nell’ordinan za del Giudice d i pace impugnata, che non possono essere effettuati in sede di legittimità; che il ricorso è dunque inammissibile; che non vi è obbligo di pronunciasulle spese del presente giudizio perché la parte vittoriosa non ha svolto difese; che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale redatta in calceal ricorso ricorrente contro Questura di Trapani, in persona del Questore pro tempore intimata avverso il decreton. 38/2020 del Giudice di Pace d i Trapani depositato il 2 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che con ricorso depositato il 22 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 13, comma 8, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998,[OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità tunisina) propose avanti il Giudice di Pace di Trapani opposizione contro il decreto con cui, il 5 gennaio 2020, il Q uestore di Trapani dispose il suo respingimento dal territorio dello Stato e il suo accompagnamento alla frontiera (art. 10, comma 2, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998); che con decreto emesso il 2 marzo 2020 il Giudice di Pace di Trapani rigettò tale impugnazione per le ragioni nell’atto indicate (in conseguenza di errore materiale di trascrizione, nell’epigrafedel decreto il nome del ricorrente è indicato come “[OSCURATO:PERSONA]”); che Cherif chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che l’intimato Questore di Trapani non ha svolto difese;che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 19 t.u.imm. si contesta la legittimità della convalida del provvedimento del questore; che con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 13, comma 7, t.u.imm., si censura il rigetto dell’eccezione di difetto di traduzione del decreto del questore nella lingua – l’arabo –conosciuta dal ricorrente, osservando che soltanto la sintesi, contenuta nella notifica del decreto in questione, è tradotta in arabo, ma non anche il decreto stesso, il quale non contiene neppure alcuna giustificazione di tale omissione; che con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 13, comma 2, t.u.imm., e dell’art. 21 octies l. 241/1990, si eccepisce l’inesistenza del decreto questorile per difetto di sottoscrizione del questore; che con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si eccepisce l’inesistenza o illegittimità del medesimodecreto “per mancanza di certificato di conformità all’originale”; che il primo motivo è inammissibile perché riferito alla convalida del provvedimento del questore, la quale afferisce aiprofili coercitivi del provvedimento stesso (accompagnamento alla frontiera e/o trattenimento), oggetto di procedimento giurisdizionale diverso e distinto da quello di impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 8, t.u.imm., del medesimo provvedimento nel suo contenutoespulsivo (ossia in quanto provvedimento di respingimento) , che qui viene invece in considerazione; che i restanti motivi di ricorso sono del pari inammissibili in quanto presuppongono accertamentidi fatto, non contenuti nell’ordinan za del Giudice d i pace impugnata, che non possono essere effettuati in sede di legittimità; che il ricorso è dunque inammissibile; che non vi è obbligo di pronunciasulle spese del presente giudizio perché la parte vittoriosa non ha svolto difese; che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20241/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris