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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04982/2023

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articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata "per errore di fatto in ordine alle parti processuali".

Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, a causa di una falsa percezione degli atti processuali, -da un lato, presupponendo erroneamente l'incarico di mandataria e procuratrice, avrebbe indicato in epigrafe, quali parte processuale, la Società per la Gestione di Attività - [OSCURATO:SOCIETA]. (in luogo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., che lui aveva intimato con il ricorso originario) rispettivamente quale mandataria e procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. e quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., non ia dichiarato la inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare, oltre che per carenza di legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA].; - dall'altro, non avrebbe indicato in epigrafe, quali parti processuali: né l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che pure lui aveva intimato con il suo originario ricorso unitamente a [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA], non ha rilevato la necessità di conservare, in modo distinto, la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale cessionaria del credito e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale soggetto cedente e quindi contrattualmente responsabile prima di detta cessione.

Il ricorrente - sul presupposto che tale errore di fatto sarebbe "di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità" e poiché, in mancanza di tale errore, "la decisione del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G. sarebbe stata diversa per ragioni di necessità logico-giuridica" - conclude chiedendo che sia revocata la sentenza impugnata e, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., sia cassata la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia e quindi decisa la causa nel merito ovvero disposta la rimessione degli atti ad altro Giudice.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per "errore di fatto in ordine all'insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.) del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., in particolare per mancata indicazione dei creditori che rivestono la qualità di procedente ed intervenuti al momento in cui l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è stata instaurata" Sostiene (cfr. in particolare, pp. 48, 59 e 60) che detto errore consisterebbe nella falsa percezione in cui la Corte è incorsa nella lettura del ricorso originario (che lui, al fine di renderne più agevole il vaglio, aveva articolato in tre parti: la prima, riguardante l'ammissibilità del proposto ricorso straordinario; la seconda, riguardante l'esposizione dei fatti di causa; e la terza,, riguardante gli otto motivi di ricorso dedotti e le conclusioni rassegniate con istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite): sia nella parte in cui si è riferita alle "difese svolte dalle parti in appello' ( mentre tale giudizio non vi è stato, in quanto l'oggetto del giudizio di primo grado era un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per cui la sentenza finale è un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art.618 comma 2 c.p.c., ma direttamente ricorribile in Cassazione ex art.111 Cost.); sia nella parte in cui afferma che il ricorso originario non indicava con chiarezza quali fossero le parti del processo esecutivo e, in particolare, i creditori intervenuti al momento dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi (mentre dalla letl:ura del ricorso originario - d'in particolare di quanto esposto nella Parte 2, sottoparte A, - emergeva "con immediatezza non solo l'indicazione del creditore procedente della procedura esecutiva R.G.

Es n. 501/2004, ma anche che la stessa è proseguita per impulso del predetto creditore procedente unitamente all'impulso dei creditori intervenuti", come pure emergeva "con immediatezza .. chi fossero i creditori intervenuti fino alla data dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi in questione").

A fondamento del motivo ripercorre l'esposizione dei fatti di causa, contenuta nel suo ricorso originario, e torna a descrivere la tecnica redazionale di detto ricorso.Deduce che la complessità della vicenda sostanziale e processuale e la pluralità delle parti aveva reso necessaria l'esposizione, in concreto redatta, onde consentire alla Corte di verificare che quanto da lui affermato in ricorso trovava in detti atti effettivo riscontro; e che la tecnica redazionale, da lui seguita, è compatibile non soltanto con il disposto di cui all'art. :366 c.p.c. e con il protocollo sottoscritto tra la Corte di cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA], ma anche con gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU (che favoriscono, nell'interpretazione della legge processuale, il perseguimento dell'effettività della tutela giurisdizionale, evitando eccessi di formalismo condizionanti l'accesso al giudice).

In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte, nella sentenza impugnata, essendo incorsa in una falsa percezione degli atti processuali al suo vaglio, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso originario.

Se la Corte non fosse incorsa in tale erronea percezione, il suo ricorso non sarebbe stato dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e, conseguentemente, la Corte non lo avrebbe condannato alle spese del giudizio di legittimità e neppure al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

3. Il ricorso è inammissibile

3.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa.In particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.: - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; - deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; - non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; - deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività.

In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 3.2.

Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dal ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri.

Invero, quanto al primo motivo, si rileva che la Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto contro la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia, nella ordinanza impugnata, senza entrare nel merito dell'esame degli articolati otto motivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso "per violazione dell'art. 366, primo comma, n.3 cod. proc. civ.", in quanto, da un lato, non erano state indicate con chiarezza "quali fossero le parti del processo esecutivo" ed il ricorso era comunque "del tutto carente sul piano espositivo", e, dall'altro, è precluso alla Corte attingere alle risultanze del fascicolo d'ufficio per colmare le evidenziate carenze.

Su tale declaratoria di inammissibilità, che attinge ai requisiti di forma e di contenuto del ricorso originario, nessun rilievo ha il fatto che nel frontespizio della ordinanza non siano stati trascritti i nominativi di talune parti controricorrenti o intimate (circostanza questa che, se del caso, potrebbe costituire causa di richiesta di correzione di errore materiale).

In particolare, non è ravvisabile alcun collegamento causale tra la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza espositiva e la denunciata carenza di legittimazione della S.G.A. ovvero la mancata distinzione della duplice veste processuale della [OSCURATO:SOCIETA].

In definitiva, l'errore di fatto denunciato con il primo motivo, quand'anche fosse sussistente, difetterebbe del necessario carattere decisivo. h, aw\-k- ,6-enN ,JiLAat)._ U\,0 AAI,ACA ,,i1A-tiA Quanto poi al secondo motivo, si rileva cha la Corte è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione giuridica (peraltro, conforme ad una consolidata giurisprudenza di legittimità).

Al riguardo, sovviene il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, l'ordinanza n. 29750/2022 della Sezione Lavoro), secondo il quale: «E' inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu ocull e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito».

In definitiva, l'errore denunciato dal ricorrente non è neppure un errore di fatto ma si risolve nella contestazione di un errore di diritto (peraltro inesistente, per quanto ha rilevato la Corte nel provvedimento impugnato nell'applicare l'art. 366 n. 3 c.p.c.), che, come noto, non è censurabile nel nostro ordinamento processuale.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio e parte ricorrente, soccombente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti controricorrenti, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 8000 per compensi, nonché, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 6000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia la sentenza impugnata "per errore di fatto in ordine alle parti processuali". Sostiene che detto errore sarebbe ravvisabile nel fatto che l'ordinanza impugnata, a causa di una falsa percezione degli atti processuali, -da un lato, presupponendo erroneamente l'incarico di mandataria e procuratrice, avrebbe indicato in epigrafe, quali parte processuale, la Società per la Gestione di Attività - [OSCURATO:SOCIETA]. (in luogo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., che lui aveva intimato con il ricorso originario) rispettivamente quale mandataria e procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. e quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., non ia dichiarato la inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione e di interesse ad impugnare, oltre che per carenza di legittimazione processuale della [OSCURATO:SOCIETA].; - dall'altro, non avrebbe indicato in epigrafe, quali parti processuali: né l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che pure lui aveva intimato con il suo originario ricorso unitamente a [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; al riguardo, osserva che la Corte, nella sentenza impugnata, avendo falsamente percepito il contenuto del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA], non ha rilevato la necessità di conservare, in modo distinto, la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale cessionaria del credito e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale soggetto cedente e quindi contrattualmente responsabile prima di detta cessione. Il ricorrente - sul presupposto che tale errore di fatto sarebbe "di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità" e poiché, in mancanza di tale errore, "la decisione del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G. sarebbe stata diversa per ragioni di necessità logico-giuridica" - conclude chiedendo che sia revocata la sentenza impugnata e, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., sia cassata la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia e quindi decisa la causa nel merito ovvero disposta la rimessione degli atti ad altro Giudice. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la sentenza impugnata per "errore di fatto in ordine all'insufficiente esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.) del ricorso iscritto al n. 14937/2016 R.G., in particolare per mancata indicazione dei creditori che rivestono la qualità di procedente ed intervenuti al momento in cui l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è stata instaurata" Sostiene (cfr. in particolare, pp. 48, 59 e 60) che detto errore consisterebbe nella falsa percezione in cui la Corte è incorsa nella lettura del ricorso originario (che lui, al fine di renderne più agevole il vaglio, aveva articolato in tre parti: la prima, riguardante l'ammissibilità del proposto ricorso straordinario; la seconda, riguardante l'esposizione dei fatti di causa; e la terza,, riguardante gli otto motivi di ricorso dedotti e le conclusioni rassegniate con istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite): sia nella parte in cui si è riferita alle "difese svolte dalle parti in appello' ( mentre tale giudizio non vi è stato, in quanto l'oggetto del giudizio di primo grado era un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per cui la sentenza finale è un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art.618 comma 2 c.p.c., ma direttamente ricorribile in Cassazione ex art.111 Cost.); sia nella parte in cui afferma che il ricorso originario non indicava con chiarezza quali fossero le parti del processo esecutivo e, in particolare, i creditori intervenuti al momento dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi (mentre dalla letl:ura del ricorso originario - d'in particolare di quanto esposto nella Parte 2, sottoparte A, - emergeva "con immediatezza non solo l'indicazione del creditore procedente della procedura esecutiva R.G. Es n. 501/2004, ma anche che la stessa è proseguita per impulso del predetto creditore procedente unitamente all'impulso dei creditori intervenuti", come pure emergeva "con immediatezza .. chi fossero i creditori intervenuti fino alla data dell'instaurazione dell'opposizione agli atti esecutivi in questione"). A fondamento del motivo ripercorre l'esposizione dei fatti di causa, contenuta nel suo ricorso originario, e torna a descrivere la tecnica redazionale di detto ricorso.Deduce che la complessità della vicenda sostanziale e processuale e la pluralità delle parti aveva reso necessaria l'esposizione, in concreto redatta, onde consentire alla Corte di verificare che quanto da lui affermato in ricorso trovava in detti atti effettivo riscontro; e che la tecnica redazionale, da lui seguita, è compatibile non soltanto con il disposto di cui all'art. :366 c.p.c. e con il protocollo sottoscritto tra la Corte di cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA], ma anche con gli orientamenti della Corte costituzionale e della Corte EDU (che favoriscono, nell'interpretazione della legge processuale, il perseguimento dell'effettività della tutela giurisdizionale, evitando eccessi di formalismo condizionanti l'accesso al giudice). In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte, nella sentenza impugnata, essendo incorsa in una falsa percezione degli atti processuali al suo vaglio, ha ritenuto inammissibile il suo ricorso originario. Se la Corte non fosse incorsa in tale erronea percezione, il suo ricorso non sarebbe stato dichiarato inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa e, conseguentemente, la Corte non lo avrebbe condannato alle spese del giudizio di legittimità e neppure al pagamento dell'ulteriore contributo unificato. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice si sia indotto ad affermare l'esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa.In particolare, l'errore di fatto previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 , per essere idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di Cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ.: - deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; - deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; - non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; - deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività. In definitiva, l'errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico-giuridico. 3.2. Orbene, nel caso in esame, nessuno degli errori di fatto, denunciati dal ricorrente, presenta i suddetti necessari caratteri. Invero, quanto al primo motivo, si rileva che la Corte, pronunciandosi sul ricorso proposto contro la sentenza n. 779/2016 del Tribunale di Foggia, nella ordinanza impugnata, senza entrare nel merito dell'esame degli articolati otto motivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso "per violazione dell'art. 366, primo comma, n.3 cod. proc. civ.", in quanto, da un lato, non erano state indicate con chiarezza "quali fossero le parti del processo esecutivo" ed il ricorso era comunque "del tutto carente sul piano espositivo", e, dall'altro, è precluso alla Corte attingere alle risultanze del fascicolo d'ufficio per colmare le evidenziate carenze. Su tale declaratoria di inammissibilità, che attinge ai requisiti di forma e di contenuto del ricorso originario, nessun rilievo ha il fatto che nel frontespizio della ordinanza non siano stati trascritti i nominativi di talune parti controricorrenti o intimate (circostanza questa che, se del caso, potrebbe costituire causa di richiesta di correzione di errore materiale). In particolare, non è ravvisabile alcun collegamento causale tra la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza espositiva e la denunciata carenza di legittimazione della S.G.A. ovvero la mancata distinzione della duplice veste processuale della [OSCURATO:SOCIETA]. In definitiva, l'errore di fatto denunciato con il primo motivo, quand'anche fosse sussistente, difetterebbe del necessario carattere decisivo. h, aw\-k- ,6-enN ,JiLAat)._ U\,0 AAI,ACA ,,i1A-tiA Quanto poi al secondo motivo, si rileva cha la Corte è pervenuta ad una declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione giuridica (peraltro, conforme ad una consolidata giurisprudenza di legittimità). Al riguardo, sovviene il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, l'ordinanza n. 29750/2022 della Sezione Lavoro), secondo il quale: «E' inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu ocull e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito». In definitiva, l'errore denunciato dal ricorrente non è neppure un errore di fatto ma si risolve nella contestazione di un errore di diritto (peraltro inesistente, per quanto ha rilevato la Corte nel provvedimento impugnato nell'applicare l'art. 366 n. 3 c.p.c.), che, come noto, non è censurabile nel nostro ordinamento processuale. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile per la non configurabilità del presupposto dell'errore revocatorio e parte ricorrente, soccombente, va condannata alle spese del giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti controricorrenti, nonché la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in euro 8000 per compensi, nonché, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., in euro 6000 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei pr