CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed anche in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agostino per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, emessa il 14 settembre 2018, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti e la loro condanna alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A, con il ruolo di promotori ed organizzatori, sodalizio finalizzato alla commissione di più delitti contro il patrimonio ed, in particolare, di truffe ai danni di numerosi produttori di latte della Puglia, individuati come reati fine nelle numerose imputazioni (da B a V) in ordine alle quali la Corte di appello ha rilevato l'intervenuta prescrizione. Le condotte, secondo le due sentenze di merito, erano state commesse attraverso la costituzione di una società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale i ricorrenti risultavano soci o amministratori pro tempore, che comprava il latte dai vari fornitori inizialmente carpendone la fiducia con regolari pagamenti poi via via non più effettuati. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di associazione per delinquere di cui al capo A prima della sentenza impugnata. La Corte avrebbe errato nella individuazione dell'i luglio 2012 quale dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione del reato associativo, a fronte della consumazione dell'ultimo reato-fine di truffa I'l giugno 2012 (capo S), secondo quanto precisato dalla stessa sentenza. Ad avviso del ricorrente, che richiama la legislazione emergenziale ed anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 140 del 6 giugno 2021, la Corte di appello avrebbe errato anche nel valutare in 64 giorni la sospensione dovuta all'emergenza da Covid 19 relativamente al rinvio dell'udienza del 18 marzo 2020, calcolando anche il periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 ed il 17 marzo 2020. Ne conseguirebbe che la prescrizione del reato di cui al capo A sarebbe intervenuta in data 12 giugno 2022 e non in data 18 agosto 2022 come ritenuto dalla sentenza impugnata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale acquisito, ex artt. 507 e 512 cod. proc. pen. - e, dunque, ritenendola anche necessaria ai fini della decisione - la consulenza (con documentazione allegata) redatta dal dottor [OSCURATO:PERSONA], tecnico nominato dal Pubblico ministero durante le indagini, non inserito in lista testi e deceduto al momento della richiesta di acquisizione dell'elaborato al dibattimento.Su tale consulenza e sui documenti a corredo di essa non si era, mai realizzato alcun contraddittorio tra le parti e si trattava di accertamenti ripetibili. Sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero dovuto disporre una perizia di ufficio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere di cui al capo A. La Corte, citando ampia giurisprudenza di legittimità, avrebbe operato un acritico e per questo non consentito richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza alcuna confutazione delle doglianze contenute nell'atto di appello siccome volte a dimostrare l'inesistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere - avuto riguardo alla effettiva operatività sul mercato della società Raccolta latte [OSCURATO:SOCIETA]. per pochissimo tempo - e la riconducibilità delle condotte illecite ad ipotesi di mero concorso nella commissione dei reati-fine di truffa già dichiarati prescritti; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed alle statuizioni civili, ritenute eccessive. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi di ricorso sovrapponibili, anche graficamente, a quelli del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione della argomentazione secondo la quale l'imputato, quale mero autista, avrebbe dovuto essere, al più, considerato come mero partecipe al sodalizio e non organizzatore, con consequenziale intervenuta prescrizione del reato associativo. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione per delinquere di cui al capo A, del quale, secondo i ricorrenti, mancherebbero gli elementi costitutivi. Non sarebbe presente il numero minimo di associati, pari a tre, non rinvenendosi altri soggetti legati da affectio societatis al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] (Cervellera essendo solo un prestanome del [OSCURATO:PERSONA]), né vi sarebbe stato un programma indeterminato volto alla commissione di delitti, essendo stata la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita al solo scopo di effettuare le truffe, secondo quanto contraddittoriamente affermato dallo stesso Tribunale; infine, la società aveva avuto vita brevissima. Pertanto, non vi sarebbe stato che un mero concorso dei ricorrenti nei reati di truffa contestati e già dichiarati prescritti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di associazione per delinquere di cui al capo A prima del deposito delle motivazioni della sentenza di secondo grado e, cioè, il 14 agosto 2022, secondo quanto evidenziato a fg. 8 del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per più ordini di ragioni, nei termini qui di seguito evidenziati. 1.1. Quanto ai ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - del tutto sovrapponibili (salvo che per un particolare del quale si dirà più avanti al paragrafo 1.3.1.) e che per questo possono essere trattati congiuntamente - riguardo alla eccezione di prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, di cui al primo motivo, il Collegio rileva la manifesta infondatezza del motivo. Secondo le loro stesse deduzioni, anche a voler arretrare il dies a quo alla data dell'i giugno 2012, tenuto conto di tutti i periodi di sospensione dei termini pari a giorni 495 (oltre quelli dovuti al Covid 19 dal 18 marzo all'il maggio 2021), il reato associativo di cui al capo A si sarebbe prescritto non il 18 agosto 2022, come ritenuto dalla Corte territoriale con specifici argomenti e calcoli, ma il 12 giugno 2022 (fg. 6 dei ricorsi), data comunque successiva alla pronuncia della sentenza impugnata intervenuta il 27 maggio 2022. 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. 1.2.1. In primo luogo, i ricorrenti non hanno alcun interesse a dolersi della acquisizione da parte del Tribunale dell'elaborato redatto dal consulente tecnico del Pubblico ministero, dottor Marra, posto che entrambe le sentenze di merito hanno sottolineato (cfr. l'incipit contenuto a fg. 2 della sentenza del Tribunale richiamata da quella di appello) che la prova di responsabilità non si è basata sui contenuti valutativi della consulenza tecnica di cui si discute, ma sui documenti allegati (e sempre acquisibili al dibattimento ex art. 234 cod. proc. pen.) in gran parte già raccolti dai Carabinieri in fase di indagini, oltre che sulla prova dichiarativa proveniente dalle numerose persone offese assunte al dibattimento. Ne consegue che il contenuto della consulenza tecnica è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione dei giudici di merito, il che rende inammissibile il motivo di ricorso, anche per quanto inerente alla mancata effettuazione di una perizia sui temi affrontati dalla consulenza; tale richiesta, invero, non era neanche contenuta nell'atto di appello quale sollecitazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel processo di secondo grado. 1.2.2. Il ricorso, inoltre, risulta generico nella parte in cui non fa riferimento, al contrario delle sentenze emesse nei due gradi, ai contenuti delle deposizioni delle persone offese ai fini della prova del reato né a specifici documenti in ipotesi non meritevoli di acquisizione. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza di legittimità qui condivisa, in tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai.sensi dell'art. 512 cod, proc. pen., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione (Sez. 3, n. 46080 del 20/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274308). Per altro verso, la lettura degli atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione può avere ad oggetto anche le dichiarazioni rese da soggetti non indicati nella lista testimoniale, dal momento che l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere letto in combinato disposto con l'art. 507 cod. proc. pen., che, riferendosi all'acquisizione di prove decisive, non pone alcuna limitazione e, dunque, consente sia l'acquisizione di eventuali testimonianze, sia l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali rese da altri soggetti e racchiuse nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniali (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904). 1.3. Il terzo motivo, con il quale si censura il giudizio di responsabilità dei ricorrenti in relazione al reato associativo di cui al capo A, è generico, poiché non vi è alcun confronto con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, analizzando le specifiche modalità relative alla gestione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha confermato la tesi del Tribunale circa il fatto che tale compagine fosse stata costituita al solo scopo di porre in essere una serie indeterminata di truffe (delle quali ben diciannove sono state contestate come reati fine ai capi da B a V caduti in prescrizione) con identiche modalità operative, carpendo in una fase iniziale la buona fede dei venditori di latte per poi ottenere le prestazioni senza pagare il corrispettivo e gestendo la contabilità in modo del tutto irregolare. I ricorsi non hanno tenuto nella benché minima considerazione la circostanza, invero decisiva in termini logico-giuridici e ben esaminata dal Tribunale a fg. 5 della sentenza di primo grado richiamata da quella di appello, che la serialità dei reati fine ed il medesimo contesto della loro commissione, dava contezza della esistenza del reato associativo, con individuazione di una organizzazione comune di uomini e mezzi anche attraverso la costituzione di un organismo societario appositamente predisposto per dare luogo alle truffe, che aveva operato a questo fine per un apprezzabile lasso di tempo, dall'estate del 2011 fino al 2012 (fg. 4 della sentenza di primo grado). Nel che, la corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato- mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso di essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).1..3.1. E' generico l'assunto, che pertiene al solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale egli non sarebbe stato che un mero partecipe dell'associazione senza funzioni organizzative. Il ricorso, sul punto, non tiene conto della motivazione contenuta a fg. 14 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha sottolineato che l'imputato non aveva funto solo da autista di [OSCURATO:PERSONA], ma lo aveva coadiuvato nella raccolta del latte dai fornitori, anche stipulando, d'accordo con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alcuni contratti relativi alle forniture; inoltre, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] distribuiva il latte ai vari caseifici intascando i relativi compensi. Sicché, come hanno sottolineato i giudici di merito, egli aveva partecipato a tutte le attività finalizzate alla commissione delle truffe attraverso la gestione concreta dell'organismo societario a ciò deputato, venendo così in rilievo la sua funzione organizzativa. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. 1.4.1. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute ai ricorrenti in ragione della ritenuta gravità dei fatti e della intensità del dolo (fg. 17 della sentenza impugnata). La decisione è conforme ai principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). 1.4.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena inflitta ai ricorrenti, della cui determinazione al minimo edittale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di dolersi, mentre, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] - al quale è stata inflitta una pena solo di sei mesi superiore al minimo edittale - vale richiamare il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 1.4.3. In ordine alle statuizioni civili, i ricorrenti deducono, peraltro del tutto genericamente, un motivo che non risulta contenuto nell'atto di appello e che sollecita accertamenti di merito non effettuabili in questa sede.2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo inerente alla sussistenza del reato associativo è manifestamente infondato per le ragioni espresse a proposito dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Ciciriello, all'esame delle cui posizioni si rinvia, dovendosi solo aggiungere che è superata, in ragione di quanto detto a proposito del Ciciriello, la questione della sussistenza del numero legale minimo necessario ad integrare il reato, il ricorso non facendo questione della compromissione del [OSCURATO:PERSONA] nella compagine societaria finalizzata a commettere le truffe. In ogni caso, anche riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha escluso che egli fosse solo una "testa di legno" del [OSCURATO:PERSONA], per quanto evidenziato ai fgg. 13 e 14 della sentenza che il ricorso non richiama, laddove è stato sottolineato dalla Corte territoriale che il ricorrente «era presente sin dal momento della costituzione della società, sottoscrivendo gli atti necessari per dare avvio all'attività della stessa» ed accendeva e gestiva un conto corrente utilizzato per canalizzare i proventi delle truffe. 2.1. Come per gli altri ricorrenti, deve ritenersi manifestamente infondata, anche in relazione ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cervellera, l'eccezione di prescrizione nei termini di cui al ricorso, che individua la maturazione del termine di interesse comunque in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata (fg. 8 del ricorso). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de