CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1957
Cassazione n. 32633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1957 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/04/1973 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in ordine al delitto di truffa aggravata contestato al capo 1) della rubrica, ha confermato nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Cremona ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di sostituzione di persona e di alterazione delle targhe di autoveicolo aggravati, e ha rideterminato la pena inflitta agli stessi; Preso atto che in data 28 maggio 2024 il difensore ha depositato memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volti a prefigurare una generica rivalutazione delle fonti probatorie, senza alcuna indicazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, che denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, in quanto l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, e la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito sia quanto agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia quanto all'individuazione della pena base, è stata formulata nel rispetto delle statuizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co