CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente argomentato, con motivazione insuscettibile di critica sul piano logico, la piena configurabilità del delitto in addebito nonché l'offensività della condotta ascritta all'imputata (v. pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 2 bbraio 2023 Il consiglier estensore