CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo 'l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROVIGO, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale di Brescia; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale di Brescia; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VERONA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale di Brescia; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2019, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Mantova, in esito a rito abbreviato, assolveva Simone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PIRAINO, Giuseppe RIDULFO e Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] dl reato continuato loro ascritto di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1), cod. pen., artt. 1 e 2, primo e secondo comma, I. 20 giugno 1952 n. 645 e successive modifiche, nonché art. 4, I. 20 giugno 1952 n. 645 citata e in relazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, consistito nell'aver perseguito, attraverso l'associazione politica costituita con il nome '[OSCURATO:PERSONA]' (d'ora in avanti MFL), finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, svolgendo propaganda razzista, esaltando esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito, nonché ponendo in essere manifestazioni esteriori di carattere fascista sia in eventi pubblici sia con pubblicazioni cartacee e on line; facendo, inoltre, propaganda dell'associazione anche con il mezzo della stampa, cartacea o on line, attraverso il profilo 'Facebook' "Fasci italiani del lavoro" e il sito web www.fasciitaliani.it, ove, erano, tra l'altro, riportati parti dello Statuto, organigramma, comunicati, principi, attività, fatti e metodi propri del partito fascista (in Sermide e altre località dal 25.5.2000 sino al gennaio 2018, con condotta permanente). Operata una preliminare ricognizione normativa e giurisprudenziale, dato atto della costituzione dell'associazione de qua, del relativo programma e delle esperienze elettorali, il giudicante affermava che MFL era un movimento dichiaratamente fascista, come desumibile dall'utilizzo del termine "Fasci" nel nome prescelto, dall'immagine del fascio repubblicano nel simbolo, nonché dalla diretta menzione del Corporativismo quale opzione politica, economica e sociale preferita rispetto a quelle di ispirazione marxista e liberal-capitalista. Tuttavia, ciò non era sufficiente per ritenere che, mediante MFL, si fosse ricostituito il partito fascista. Analizzando le affermazioni, contenute nello Statuto, che, ad avviso del Pubblico ministero, sarebbero state rilevanti ai fini della legge n. 645/52, il Giudice di Mantova perveniva ad opposte conclusioni, osservando, di volta in volta, che esse: a) esprimevano giudizi storici, tuttora controversi, che avevano dato adito a svariati studi coinvolgenti storici di orientamento politico-ideologico anche molto diverso (sul peso del consenso popolare in relazione all'ascesa del fascismo e al consolidarsi del regime; sulle ragioni della sconfitta bellica della Repubblica di Salò e sul peso del contributo militare fornito dagli Anglo-americani e dalla resistenza); b) consistevano in un giudizio lecito circa la possibilità di un'evoluzione democratica e pluralista del fascismo storico, peraltro auspicata dai fondatori di MFL; c) esprimevano giudizi opinabili, ma legittimi, sul ruolo concretamente svolto dai partiti nel secondo Dopoguerra, essendo rilevante che i fondatori di MFL non avessero proposto l'abolizione dei partiti e del pluralismo politico; d) contenevano riferimenti indiretti a propaganda antisemita, contraddetti, tuttavia, dal punto "G" dello Statuto, in cui veniva esplicitamente affermato, a livello programmatico, il rifiuto, da parte di MFL, di ogni forma di discriminazione razziale; e) implicavano contenuti di carattere esegetico non rilevanti ex art. 1 L n. 654/52, atteso che nello Statuto si riconosceva, sempre al punto "G", la necessità di salvaguardare i diritti fondamentali (di stampa, di associazione, di espressione e di religione), così non escludendo il dovuto rispetto dei principi enunciati nella Parte I - Titolo I della Costituzione repubblicana. Rilevava, poi, il primo Giudice, che l'analisi del materiale documentale pubblicato sul sito web www.fasciítaliani.it non aveva fornito risultati apprezzabili sotto il profilo investigativo in ordine al delitto ipotizzato, così come l'analisi del profilo "Facebook" effettuata dagli inquirenti. Escludeva il medesimo Giudice che l'attività compiuta dagli esponenti del MFL avesse avuto la capacità di mettere concretamente in pericolo l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale, ovvero il bene giuridico oggetto della tutela fornita dalla legge Scelba, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità. Tale conclusione veniva fatta derivare dalle seguenti ragioni: - MFL nel proprio Statuto aveva pienamente accettato il metodo democratico e le regole costituzionali della rappresentanza politica; - anche il programmato "Corporativismo" ("cuore" del progetto di MFL) era visto quale obiettivo da perseguire garantendo la piena salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, del pluralismo partitico e del metodo democratico; - non vi era nello Statuto (né nei programmi elettorali) alcun richiamo alla violenza quale metodo di lotta politica né risultava che esponenti di MFL avessero mai compiuto atti violenti ovvero di carattere razzista o xenofobo per affermare le proprie convirizioni politiche; - a conferma dell'accettazione del metodo democratico e del pluralismo partitico, esponenti di MFL avevano partecipato quattro volte alle elezioni amministrative di Sermide (e una volta di [OSCURATO:PERSONA] e Castelbelforte), senza che nel contempo risultasse che avessero mai svolto attività politica clandestina, o, comunque, fuori dai canali istituzionali; - MFL era composto da pochi soggetti, atteso che l'indicazione di non più di una quindicina di persone da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non era stata smentita da informazioni di segno contrario; - l'attività svolta da MFL non aveva mai avuto alcun rilievo nazionale; - in seguito alla ricerca di adesioni curata da [OSCURATO:PERSONA], risultava documentato l'invio di schede da parte di due soli simpatizzanti; - le consulenze informatiche disposte dal P.M. sul materiale sequestrato agli imputati non avevano fornito alcun riscontro all'ipotesi accusatoria.In conclusione, doveva escludersi che gli imputati avessero violato gli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 645/52. 2. Con sentenza del 26 giugno 2020, la Corte di Assise di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado, appellata dal Procuratore della Repubblica di Mantova. Delineate le coordinate giuridiche idonee a individuare la portata applicativa della norma incriminatrice, esaminati lo Statuto e il programma di MFL, confrontate le risultanze documentali con i parametri ermeneutici indicati dalla Corte di legittimità, diffusamente illustrati in premessa, concludeva la Corte di secondo grado nel senso di non poter ritenere emersa in modo univoco, dalla lettura degli atti, la prova che gli imputati avessero perseguito "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista", atteso che il programma dell'associazione e i messaggi propagandistici contenevano principi assolutamente contraddittori, come tali, quanto meno, inidonei a provocare un pericolo concreto di ricostituzione di un partito avente gli stessi metodi e gli stessi scopi del fascismo. Né avrebbe potuto rilevare la condivisione di taluni obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina fascista (come, ad esempio, il corporativismo), a fronte del principio stabilito dalla Corte di legittimità secondo il quale non è vietata la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propria non l'intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso. Tanto meno la continua "esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito", prevalentemente rintracciabile nel libretto redatto da PIRAINO e RIDULFO, risultava aver raggiunto un livello tale da prefigurare un "pericolo concreto" di ricostituzione del disciolto partito fascista, dovendosi considerare anche tale condotta, per rilevare penalmente, quale manifestazione di un programma assunto dall'associazione come scopo finale. Al contrario, ad avviso dei giudici dell'appello, qui l'esaltazione si esauriva in un elogiativo repertorio di frasi e discorsi di MUSSOLINI, cui peraltro non conseguiva l'indicazione, da parte dei redattori dell'opuscolo, di obiettivi programmatici con essi pienamente coerenti, in grado di auspicare il metodo di lotta praticato dal fascismo nel corso degli anni e poi culminato nell'annullamento di ogni libertà politica. Trattavasi di un'esaltazione essenzialmente "difensiva" dell'operato di MUSSOLINI e che, rintracciata anche in altri documenti, si appalesava tanto sterile, quanto, a volte, grossolana. Anche a voler dubitare della sincerità dei propositi democratici palesati dagli associati nello Statuto, doveva notarsi che i riferimenti all'ideologia fascista convivevano, pur sempre, con il modello di Stato programmato al punto G) (Repubblica presidenziale, Parlamento bicamerale con potere legislativo), nonché, soprattutto, con "la salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e di religione", e il "rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale, rivendicando(si) il rispetto di ogni etnia ciascuna con le proprie peculiarità culturali". 4 Lt E la manifestazione di questi propositi democratici - che il P.M., a detta della Corte di merito, avrebbe ignorato - era sintomaticamente riportata all'interno di appositi canali informativi (sito web e libretto con scheda d'iscrizione), costituenti - per l'appunto - il mezzo per conquistare consenso e adesioni, sicché risultava incoerente e per nulla persuasiva la tesi dell'appellante, che riteneva che gli imputati, proprio mediante lo Statuto, il sito web, le schede di adesione e i libri, avessero costituito un gruppo "concretamente idoneo a creare proseliti e ad operare nel tessuto democratico con ideologia fascista". In realtà, ad avviso della Corte bresciana, si sarebbe addirittura potuto concludere nel senso del fallimento dello stesso tentativo esperito dagli associati per accreditare il radicamento delle proprie idee nell'ideologia del disciolto partito fascista, considerato come il modello parlamentare proposto dagli imputati e il riconoscimento, da parte di costoro, dei diritti e delle libertà fondamentali non potessero, plausibilmente, coniugarsi, in una sorta di continuità ideale, con il nostalgico ricordo del fascismo mussoliniano, che ebbe a negare con la violenza proprio quei diritti e quelle libertà. La documentazione esaminata, in sostanza, restituiva un programma e obiettivi orientati non tanto a ricostituire il disciolto partito fascista, quanto, piuttosto, a riscattarne, senza evidente finalizzazione, soltanto la memoria. Né assumeva alcuna decisività il fatto che il T.A.R. della Lombardia e il Consiglio di Stato avessero negato l'ammissibilità della lista "Fasci italiani del Lavoro" alle elezioni del Consiglio comunale di Sermide e Felonica del 2017, atteso che l'effettiva portata giuridica di tali decisioni riguardava soltanto l'esclusione di detta lista dalla competizione elettorale, con giudizio non vincolante per il giudice penale. D'altra parte, le motivazioni di tali sentenze, peraltro sfornite di più specifiche verifiche sul programma politico dell'associazione (viceversa, effettuate, in sede penale), neppure offrivano, sotto il profilo probatorio, elementi nuovi, essendo, piuttosto, declinate sull'utilizzazione (nel contrassegno della lista elettorale) del fascio littorio, in ordine al quale la Corte di secondo grado aveva richiamato e condiviso il provvedimento di archiviazione emesso nell'analogo procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] PISANO'. In conclusione, l'assoluzione degli imputati costituiva l'epilogo obbligato cui pervenire all'esito di una obiettiva valutazione del materiale acquisito, in sintonia con l'approdo cui era pervenuto, del tutto correttamente e con motivazione nient'affatto assertiva, il giudice dì primo grado. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, articolando i seguenti motivi. 3.1. Violazione della legge penale in relazione agli articoli 1 e 2, primo e secondo comma, legge 20 giugno 1952 n. 645 e successive modificazioni, nonché art. 4 della stessa legge e in relazione alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana.Il Procuratore ricorrente stigmatizza le conclusioni cui è approdata la sentenza impugnata, poiché giudicate non conformi ad una lettura costituzionalmente orientata della legge Scelba. Esse non avrebbero tenuto conto che gli artt. 1 e segg. sanzionano un'associazione politica che abbia finalità di ricostituzione in qualsiasi forma del partito fascista e non richiedono certo che vi siano tutte le finalità del programma politico in violazione della legge suddetta, essendone sufficiente allo scopo anche una soltanto, considerato, fra l'altro, che le condotte sanzionabili sono state indicate dal legislatore in via alternativa. La sentenza impugnata sembrerebbe introdurre la possibilità di distinguere tra "associazione fascista penalmente rilevante" e "partito politico di ispirazione fascista che si muove in democrazia" (quale è stato ritenuto il MFL) solo perché tra i punti programmatici di un movimento politico, oltre ad alcuni che ripercorrono l'ideologia fascista, ve ne sarebbero altri asettici o ambigui, in modo che sia sufficiente a discriminare l'illecito penale la coesistenza di condotte integranti ipotesi della legge Scelba con altre di accettazione del metodo democratico e delle regole costituzionali di rappresentanza politica, valorizzandosi, per escluderne la violazione, il mancato richiamo alla violenza nello Statuto e la mancata commissione di atti o comportamenti violenti o razzisti o xenofobi da parte degli esponenti di MFL per affermare le proprie convinzioni politiche. Il ricorrente sostiene, viceversa, che non sia consentito "bilanciare" condotte integranti ipotesi alternative di cui all'art. 1 della legge Scelba con la valutazione positiva della partecipazione ad elezioni amministrative comunali da parte di esponenti del MFL, ad asserita conferma del metodo democratico e del pluralismo partitico, con la constatazione che il MFL è composto da pochi soggetti, che la sua attività non ha avuto rilievo nazionale o capacità penetrativa in altre regioni italiane e che le schede di adesione abbiano raccolto pochi simpatizzanti, con ciò adombrando la necessità che una vera e propria riorganizzazione del disciolto partito fascista, per assumere rilevanza penale, debba avvenire su base nazionale. La sentenza d'appello, dunque, sarebbe giunta a conclusioni non condivisibili nel confermare la pronuncia assolutoria di primo grado, erroneamente negando l'illiceità della condotta degli imputati, i quali hanno scelto di costituirsi con atto notarile nella forma di una associazione politica con contenuti espliciti del disciolto partito fascista e di promuovere adesioni a tale associazione, oltre che di partecipare alla vita politica tramite tale associazione. Richiama il ricorrente gli orientamenti maturati dalla giurisprudenza di legittimità sulla legge Scelba a proposito della esclusione della rilevanza penale solo di condotte ritenute meramente evocative o commemorative, non considerate concretamente idonee a costituire pericolo di provocare adesioni da parte di altri soggetti a ideologie fasciste, con ciò integrando la offensività voluta dal legislatore.Si assume che, nel caso di specie, questo livello è stato superato: nonostante il modesto successo dell'iniziativa, la costituzione notarile di una associazione politica, il passaggio al concreto apparato di un gruppo che si organizza, si dà uno statuto, crea un sito web, crea schede di iscrizione, pubblicizza, edita libri, partecipa ad elezioni ed elegge un candidato, rappresenterebbero - nella prospettazione del ricorrente - condotte concretamente idonee a creare proseliti e ad operare nel tessuto democratico con ideologie fasciste che i Padri costituenti hanno ritenuto fossero inammissibili con l'assetto costituzionale democratico. Non poteva, quindi, condividersi il giudizio contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui il comportamento degli imputati sarebbe stato concretamente inoffensivo e irrilevante ai fini delle condotte contestate, dovendosi evidenziare che l'associazione politica in questione aveva un sito web e un profilo "Facebook" in cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione era stata stralciata) attivava ed inseriva link e post di varia natura provocatoria, con impostazioni ideologiche della cultura fascista di estrema destra, cui rispondevano e si agganciavano utenti con altri post inneggianti al fascismo, nonché contenenti minacce gravi e pesanti ingiurie rivolte a vari personaggi pubblici aventi cariche istituzionali, con istigazioni _all'odio razziale nei confronti di soggetti migranti extracomunitari. I coimputati (tramite [OSCURATO:PERSONA], detentore delle credenziali per l'accesso e intestatario dell'utenza telefonica indicata nelle predette pagine) avevano, di fatto, concretamente consentito il diffondersi di ideologie fasciste collegate alla loro associazione, veicolando anche comportamenti di odio razziale. Nel ricorso si valorizzano, poi, le motivazioni delle pronunce del giudice amministrativo in atti, intervenute in seguito alla deliberazione del Comune di Sermide e Felonica in data 27/6/2017 di convalida degli eletti, con particolare riferimento all'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], candidata nella lista n. 2 "[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro" alle elezioni amministrative dell'Il giugno 2017. Si fa riferimento, in particolare: 1 ) alla sentenza n. 105 del 25 gennaio 2018 del T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, che ha disposto l'esclusione della lista «[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro» dalle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN), sostituendo la candidata illegittimamente eletta, [OSCURATO:PERSONA], con il candidato avente diritto secondo le regole ordinarie; 2) alla sentenza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2018, pubblicata il 29/5/2018, che ha annullato in toto le operazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Sermide e Felonica (MN), svoltesi 1'11 giugno 2017, e la relativa proclamazione degli eletti, ritenendo che la lista «Fasci italiani del Lavoro», fin dal nome prescelto e dal simbolo usato, si richiama in modo esplicito all'ideologia fascista, con la conseguenza che "non è concepibile che «un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche» (Cons. St., sez. I, 23 febbraio 1994, par. n. 173/94; v. pure nello stesso senso, più di recente, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355)". Nelle sentenze si precisa, tra l'altro, che l'utilizzo della parola "Fasci" nel nome della lista, l'immagine del fascio repubblicano nel simbolo e il richiamo ad evidenti contenuti dell'ideologia fascista nello Statuto del movimento, a cominciare dalla c.d. democrazia corporativa per finire con il «progetto di [OSCURATO:PERSONA] e riforma dello Stato avviato dal fascismo» di cui pure si legge nello Statuto, costituivano tutti elementi che imponevano l'incondizionata, legittima e incontestabile esclusione dalla competizione elettorale del movimento, che in modo evidente, inequivocabile, si e r a richiamato e ispirato a principi del disciolto partito fascista, incorrendo nel divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, tale partito, di cui alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e di cui all'art. 1 della I. n. 654 del 1952. Dopo aver dato atto delle ulteriori argomentazioni dei giudici amministrativi, il Procuratore ricorrente, a proposito dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la non vincolatività del giudizio amministrativo per il giudice penale, conclude osservando che, nel caso di specie, il giudice penale non era chiamato a pronunciarsi in ordine alla legittimità di un atto amministrativo costituente il presupposto di un reato; piuttosto, le motivazione delle sentenze citate erano state valorizzate nell'atto di appello per suffragare la validità delle argomentazioni in merito alla individuazione di elementi integranti la condotta vietata dalla legge Scelba. 3.2. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ci si duole che la Corte di Assise di appello abbia omesso di motivare sulla doglianza in punto di assoluzione dai reati ascritti agli imputati, relativamente alla contestazione di aver compiuto manifestazioni esteriori di carattere fascista, ritenuta dalla Corte suddetta "non addebitata" nonostante fosse espressamente descritta nel capo d'imputazione. 4. È stata depositata memoria redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella quale vengono sviluppate, con diffusi richiami giurisprudenziali, argomentazioni adesive alle motivazioni delle due sentenze assolutorie di merito e di critica ai motivi di ricorso per cassazione dedotti dal P.G., con particolare riferimento al tema della netta distinzione che caratterizza un'associazione fascista penalmente rilevante da un partito politico d'ispirazione fascista che si muove in democrazia, come è stato ritenuto il MFL. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Prima di esaminare l'atto di impugnazione nel suo tema centrale, si deve, necessariamente, premettere che la pronuncia assolutoria avversata è confermativa di quella di primo grado. In tale situazione processuale, come noto, deve applicarsi l'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., comma introdotto dall'art. 1, comma 69, I. 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale "Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606". Nel caso di una c.d. "doppia conforme" di assoluzione, non è, quindi, più consentito al Pubblico ministero di muovere censure alla motivazione della sentenza, potendo egli ricorrere per cassazione, in sostanza, per le (altre ipotesi di) violazione di legge. Interpretando la nuova disposizione con particolare riguardo alla sua applicabilità ratione temporis, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito che, ai predetti fini, deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione (Sez. 5, n. 4398 del 2/10/2017, dep. 2018, Ercoli e a., Rv. 272440). Sotto questo profilo, nulla quaestio sull'applicabilità della disposizione nel caso di specie, avendo il Procuratore ricorrente depositato il suo atto d'impugnazione in data 6 novembre 2020. Non è superfluo, inoltre, ricordare che è stata ritenuta, da questa Corte, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in parola, in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate 'al legislatore: nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza (così, Sez. 6, n. 5621 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], deo. 2021, P.G. in proc. Mannino, Rv. 280631). 3. Quanto alla possibilità di dedurre il vizio di violazione di legge da parte del P.M. ricorrente, giova rammentare che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 7/10/2016, P.M. in proc. Altoè ed altri, Rv. 268404) Va, ulteriormente, precisato che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 4. Tanto premesso, va rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 2, primo e secondo comma, I. 20 giugno 1952, n. 645 e successive modifiche, nonché dell'art. 4 della stessa legge, e in relazione alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione. Un motivo, dunque, quanto meno nella sua astratta prospettazione, ammissibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. 4.1. L'astratta ammissibilità del motivo impone al Collegio di operare una sintetica ricognizione dei principi giurisprudenziali espressi in materia di riorganizzazione del disciolto partito fascista, principi, per lo più, risalenti, ma tuttora validi e condivisibili. Si è, in primo luogo, affermato che, ai fini del delitto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, l'art. 1 legge n. 645/1952 si riferisce non alla struttura di detto partito, cioè all'organo giuridico pubblico, bensì al suo fondamento ideologico ed al metodo di lotta praticato nel corso degli anni e culminato nella eversione della democrazia e nell'annullamento di ogni libertà politica. Con tale norma non è, cioè, colpita l'associazione neofascista in sé, ma il suo modo di operare nella vita politica del Paese. La condotta deve essere tuttavia, idonea, a determinare il risultato. La valutazione della idoneità dell'azione va desunta dalla situazione di "pericolo concreto", ossia da una situazione di fatto da cui l'esperienza deduce la rilevante possibilità, e quindi la probabilità, del verificarsi di un evento dannoso per il bene tutelato: il relativo giudizio deve essere, pertanto, riferito non all'evento, che può anche non verificarsi, ma al momento in cui l'azione viene compiuta (Sez. 2, n. 7560 del 5/3/1982, Graziani, Rv. 154847; Sez. 2, n. 1564 del 27/10/1980, dep. 1981, Alemanno, Rv. 147816). Ai fini del concreto pericolo di una riorganizzazione del disciolto partito fascista, su base potenzialmente nazionale (Sez. 2, n. 5204 del 5/12/1977, dep. 1978, Spampinato, Rv. 138886), la condotta dell'agente può articolarsi in tre tipi, previsti dalla norma in via alternativa e non cumulativa: a) perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista; b) esaltazione di esponenti, fatti e metodi di detto partito; C) compimento di manifestazioni esteriori di carattere fascista. Il primo tipo di condotta può essere realizzato in via alternativa attraverso l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica ovvero propugnando la soppressione delle libertà costituzionali o mediante la denigrazione della democrazia, delle sue istituzioni e dei valori della resistenza oppure, infine, attraverso lo svolgimento di propaganda razzista (Sez. 2, n. 9160 del 20/4/1979, Occhini, Rv. 143326; Sez. 1, n. 9121 del 16/3/1978, Luccino, Rv. 139652). È stato, anche, precisato: - che le disposizioni di cui agli prticoli 1 e 2 della legge n. 654 del 1952 non puniscono la libera manifestazione del pensiero, anche quando si tratti di pensiero fascista, salvo che non implichi il pericolo di una possibile ricostituzione di un partito, avente gli stessi metodi e gli stessi scopi del fascismo (Sez. 2, n. 7560 del 5/3/1982, Graziani, Rv. 154849); - che non è vietata la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propria non la intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso (Sez. 2, n. 1564 del 27/10/1980, dep. 1981, Alemanno, Rv. 147815); - che il reato in commento può essere commesso anche da una collettività di modeste proporzioni, in seno alla quale il ruolo di promotore può essere svolto da poche persone (Sez. 2, n. 9160 del 20/4/1979, Occhini, Rv. 143325); - che, al fine di stabilire se una determinata associazione o un movimento politico abbiano i caratteri richiesti dalla norma sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, il giudice può avvalersi di qualsiasi elemento di prova acquisito al processo, comprese le pubblicazioni ed ogni altro documento sequestrato, riferibile all'attività degli imputati (Sez. 2, n. 1564 del 27/10/1980, dep. 1981, Alemanno, Rv. 147817). Anche in riferimento al reato di apologia del fascismo è stata affermata la natura di reato di pericolo concreto (Sez. 2, n. 3929 del 2/12/1977, dep. 1978, Venezia, Rv. 138514; più di recente, Sez. 1, n. 11576 del 25/9/2020, dei:). 2021, P.G. in proc. VIRI, Rv. 280746, in cui si è, tra l'altro, sottolineata la necessità che la condotta apologetica sia in concreto idonea a provocare adesioni e consensi favorevoli alla ricostituzione del disciolto partito fascista). 5. Alla luce della operata ricognizione dei parametri normativi ed ermeneutici cui occorre rapportarsi in materia, non può, in alcun modo, ritenersi fondata la censura, dedotta con il primo motivo di ricorso, circa l'inosservanza della legge penale in cui sarebbe incorsa la Corte di Assise di appello di Brescia nell'addivenire alla conferma della pronuncia assolutoria emessa dal primo giudice. Di fondamentale importanza, nell'escludere l'integrazione del reato in esame, è stata la valutazione, da parte dei giudici di merito, della connpresenza, nello Statuto e nel programma di MFL, nonché nei documenti ad essi riconducibili, di taluni obiettivi storicamente perseguiti dalla dottrina fascista (come il corporativismo) accanto a un modello di Stato, delineato al punto G) (Repubblica presidenziale, Parlamento bicamerale con potere legislativo), alieno da quella dottrina, e, soprattutto, accanto ad affermazione di principi, quali quelli attinenti alla "salvaguardia delle libertà di stampa, di associazione, di espressione e religione" e al "rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale", che si ponevano in rapporto di assoluta coerenza con la Carta costituzionale della Repubblica e non, certamente, con l'ideologia fascista; propositi democratici, che, tra l'altro - ha osservato perspicuamente la Corte territoriale - risultavano riportati su appositi canali informativi (sito web e libretto con scheda d'iscrizione) che avrebbero dovuto costituire il mezzo - dunque, all'evidenza, del tutto inidoneo nella prospettazione accusatoria - per conquistare consenso e adesioni. Tale conclusione, del resto, si conforma al già ricordato principio giurisprudenziale, per cui non è vietata la costituzione e l'attività di movimenti che facciano propria non l'intera ideologia del disciolto partito fascista, ma soltanto alcuni punti programmatici dello stesso (Sez. 2, n. 1564 del 27/10/1980, dep. 1981, cit.). Immune da vizi logici, tali da determinare un deficit motivazionale apprezzabile quale violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., è il ragionamento, poi, svolto dalla Corte bresciana per escludere che gli accenti di esaltazione (di esponenti, principi, fatti e metodi fascisti), in prevalenza rinvenibili nell'opuscolo redatto da PIRAINO e RIDULFO, abbiano mai raggiunto livelli tali da prefigurare un "pericolo concreto" di ricostituzione del disciolto partito fascista, trattandosi di "esaltazione" essenzialmente "difensiva" dell'operato di MUSSOLINI, che, tuttavia, è rimasta sterile, in quanto non seguita dall'indicazione di obiettivi programmatici pienamente coerenti con il repertorio di frasi e discorsi del fondatore del fascismo. Nella casistica giudiziaria affrontata da questa Corte, è stato concretamente ravvisato il reato in questione per essere state organizzate squadre giovanili, predisposte armi improprie, diffusi scritti apologetici del disciolto partito fascista e diretti a istigare alla insurrezione contro i poteri dello Stato e per essersi fatto uso della violenza contro avversari politici (v. Sez. 2, n. 9160 del 20/4/1979, Occhini, cit.); al contrario, si è escluso il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista in un caso in cui un gruppo di persone aveva distribuito alcuni stampati con l'effigie di MUSSOLINI, esaltanti l'idea fascista e l'odio verso gli ebrei, in considerazione della esiguità numerica del gruppo, del carattere velleitario dell'iniziativa e della brevissima vita del gruppo stesso (Sez. 2, n. 3929 del 2/12/1977, dep. 1978, Venezia, cit.). In perfetta coerenza con tali parametri i giudici di merito hanno escluso, nel caso di specie, l'integrazione del reato punito dalla legge "Scelba", anche tenendo conto (v. sentenza di primo grado) dell'esiguità del numero dei componenti il gruppo (non più di quindici), del rilievo solo strettamente locale dell'attività e della scarsissima adesione di proseliti (si parla dell'invio di schede da parte di due soli simpatizzanti). Il Procuratore generale ricorrente ha opposto alla lettura giuridicamente corretta operata dalle sentenze di merito una propria lettura (sulla base degli stessi elementi di prova), che, tuttavia, si pone in contrasto con la cornice legislativa e giurisprudenziale esaminata - puntualmente osservata dai giudici territoriali - inserendovi elementi spuri di valutazione che né il legislatore, né questa Corte di legittimità o la Corte costituzionale hanno mai apprezzato quali presupposti sufficienti per l'integrazione del reato de quo, a prescindere dall'indefettibile "pericolo concreto" di ricostituzione del disciolto partito fascista, che il ricorso, viceversa, dà l'idea di trascurare. Infondata in diritto si appalesa, in particolare, la cesura "centrale" del ricorso, laddove si stigmatizza l'erroneità del "bilanciamento" che, al fine di escludere il reato, avrebbe operato la Corte di merito fra elementi "fascisti" ed elementi contrari, quando, in realtà, la suddetta Corte non ha fatto altro che (correttamente) rilevare una palese contraddizione fra elementi, ostativa, proprio per tale obiettivo contrasto, alla individuazione lineare di un programma politico univocamente preordinato alla ricostituzione del partito fascista. Né è dato ravvisare una violazione di legge (né, tanto meno, un vizio di motivazione assimilabile alla violazione di legge) nella esatta valutazione, operata dalla Corte bresciana, sulla ininfluenza, nel caso in esame, delle sentenze pronunciate dal Giudice amministrativo per escludere la lista "Fasci italiani del Lavoro" alle elezioni del Consiglio comunale di Sermide e Felonica del 2017, trattandosi di decisioni afferenti esclusivamente a quella competizione elettorale e sfornite di più specifiche verifiche sul programma politico dell'associazione (invece, effettuate in sede penale). Il secondo motivo di ricorso, che censura la mancanza di motivazione sulla condotta delittuosa intesa come "manifestazioni esteriori di carattere fascista", è inammissibile per genericità o, comunque, per manifesta infondatezza. Il motivo, in primo luogo, richiama la descrizione contenuta nel capo d'imputazione, che si riferisce a "manifestazioni pubbliche", senza, tuttavia, descriverle in concreto, sicché deve considerarsi affetto dalla stessa genericità che contraddistingue il capo d'accusa, di per sé ostativa alla insorgenza di qualsivoglia onere motivazionale in capo al giudice. Quanto alla componente delle "manifestazioni esteriori" riferita ai "social" e a internet, va detto ch