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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11029/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che/d primo motivo di ricorso, a seguito della riqualificazione dell'atto di appello in ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante del circolo ricreativo denominato [OSCURATO:PERSONA], deduce insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., in quanto la "Tabella dei giochi proibiti" approvata dal questore era affissa e visibile all'interno dei locali del circolo, sebbene priva di validità, perché rilasciata antecedentemente all'anno 2013 e comunque di non essere a conoscenza che il questore avesse approvato una nuova Tabella; eccepisce intervenuta prescrizione per decorrenza del termine prima del deposito della sentenza impugnata; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la versione del Cusmai non fosse credibile, in quanto i testi escussi non erano presenti al momento dell'ispezione, mentre i militari che hanno partecipato all'ispezione hanno dichiarato di non aver nottato alcuna tabella affissa nella sala del circolo; e d'altronde l'affissione di una tabella non valida equivale a mancata affissione (Sez.3, 20/10/2016, n. 48586 ); Considerato che la sentenza di appello risale al 19/01/ 22, mentre il fatto è accertato in data del 08.02.2017, non rilevando la data di deposito della sentenza, e che I 'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia di appello, in quanto rende impossibile la formazione di un valido rapporto impugnatorio, necessario per consentire la rilevazione in sede di legittimità dell'eventuale estinzione del reato, per lo spirare del termine di prescrizione successivamente alla data della sentenza di appello (cfr. Sez.

U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26681; Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che/d primo motivo di ricorso, a seguito della riqualificazione dell'atto di appello in ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante del circolo ricreativo denominato [OSCURATO:PERSONA], deduce insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., in quanto la "Tabella dei giochi proibiti" approvata dal questore era affissa e visibile all'interno dei locali del circolo, sebbene priva di validità, perché rilasciata antecedentemente all'anno 2013 e comunque di non essere a conoscenza che il questore avesse approvato una nuova Tabella; eccepisce intervenuta prescrizione per decorrenza del termine prima del deposito della sentenza impugnata; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la versione del Cusmai non fosse credibile, in quanto i testi escussi non erano presenti al momento dell'ispezione, mentre i militari che hanno partecipato all'ispezione hanno dichiarato di non aver nottato alcuna tabella affissa nella sala del circolo; e d'altronde l'affissione di una tabella non valida equivale a mancata affissione (Sez.3, 20/10/2016, n. 48586 ); Considerato che la sentenza di appello risale al 19/01/ 22, mentre il fatto è accertato in data del 08.02.2017, non rilevando la data di deposito della sentenza, e che I 'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia di appello, in quanto rende impossibile la formazione di un valido rapporto impugnatorio, necessario per consentire la rilevazione in sede di legittimità dell'eventuale estinzione del reato, per lo spirare del termine di prescrizione successivamente alla data della sentenza di appello (cfr. Sez. U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26681; Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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