CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 aprile 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 17 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2 sull'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa ed ampiamente riscontrato dalle dichiarazioni del teste oculare e dalle immagini delle video-riprese), risulta essere volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 e n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085); considerato che l'ulteriore censura, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione e basata su corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022), non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, anche precisando la differenza dei giudizi inerenti alla individuazione della pena base ed alla concessione delle attenuanti generiche, ha confermato la sanzione irrogata dal primo giudice, individuata nel massimo edittale, ritenendola adeguata alla gravità del reato per le modalità dell'azione e l'intensità del dolo, nonché per la capacità a delinquere degli imputati desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,