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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12689/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 16 settembre 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti meglio descritti in rubrica (una pluralità di furti aggravati ed un episodio di violazione dell'art. 493 ter cod. pen.); Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione dei complessivo quadro probatorio; - alle aggravanti contestate in relazione ai capi B ed F dell'imputazione; - alla misura della pena con riguardo anche agli aumenti per la continuazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e della sussistenza delle circostanze aggravanti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva verificato: - la sussistenza di un adeguato quadro probatorio in riferimento a tutte le imputazioni ascritte al prevenuto (a partire da pagina 9 dell'impugnata sentenza); - la configurabilità della circostanza aggravante contestata in relazione ai capi B ed F (applicando i principi giurisprudenziali fissati da questa Corte di legittimità) a pagina 12 della sentenza; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; e che si è provveduto a fissare i singoli aumenti per la continuazione in riferimento a ciascun reato, anche in tal caso congruamente motivando; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ck P DE-[OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 16 settembre 2021, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti meglio descritti in rubrica (una pluralità di furti aggravati ed un episodio di violazione dell'art. 493 ter cod. pen.); Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione dei complessivo quadro probatorio; - alle aggravanti contestate in relazione ai capi B ed F dell'imputazione; - alla misura della pena con riguardo anche agli aumenti per la continuazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e della sussistenza delle circostanze aggravanti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva verificato: - la sussistenza di un adeguato quadro probatorio in riferimento a tutte le imputazioni ascritte al prevenuto (a partire da pagina 9 dell'impugnata sentenza); - la configurabilità della circostanza aggravante contestata in relazione ai capi B ed F (applicando i principi giurisprudenziali fissati da questa Corte di legittimità) a pagina 12 della sentenza; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; e che si è provveduto a fissare i singoli aumenti per la continuazione in riferimento a ciascun reato, anche in tal caso congruamente motivando; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ck P DE-[OSCURATO:PERSONA] r
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