CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, da lui formulata a seguito di assoluzione per non aver commesso il fatto dai reati di cui agli artt. 10,12,14 I. 14-10-1974, n. 497, 630 e 582, 585 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché contraddittoriamente il giudice a quo afferma, da un lato, che la parte offesa aveva sin dall'inizio deciso di ridurre al minimo la sua collaborazione con le Autorità evidentemente perché intimorita e, dall'altro, che la famiglia della persona offesa ha continuato a risiedere nella piccola cittadina teatro delle condotte criminose, senza considerare che ciò smentisce l'asserto relativo al clima intimidatorio che avrebbe asseritamente indotto la parte lesa a sottrarsi a qualunque confronto in sede dibattimentale. La decisione impugnata non spiega quale sia la colpa del ricorrente che avrebbe esplicato efficacia sinergica quanto all'emissione e alla protrazione della misura cautelare né chiarisce cosa sia eventualmente rimasto in piedi del quadro indiziario in un primo momento ritenuto sussistente, malgrado l'assoluzione. Non spiega neanche quali siano le specifiche circostanze di fatto che il ricorrente avrebbe potuto rivelare, sì da consentire di correggere l'errore in cui era incorsa l'autorità giudiziaria. La Corte d'appello non chiarisce nemmeno le ragioni per cui la condotta tenuta dal ricorrente avrebbe asseritamente inciso sull'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare e omette di spiegare sotto quali profili la condotta tenuta dall'indagato avrebbe violato le regole di prudenza e diligenza e inciso negativamente sull'esito dell'indagine o sul più rapido chiarimento dei fatti. È ormai costante orientamento giurisprudenziale quello secondo cui il silenzio non può mai costituire elemento fondante della colpa nè il giudice di merito ha individuato quali siano stati i fatti taciuti che sarebbero stati rilevanti e idonei ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. 2. Con requisitoria scritta, ex art. 611 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto, nella memoria presentata, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate. La Corte territoriale, nella motivazione del provvedimento impugnato, ha evidenziato che l'Ermal si è avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo, dunque, alcuna giustificazione in ordine al motivo per il quale egli si trovava nei pressi del /ocus commissi delicti proprio al momento dell'omicidio e del trasporto del cadavere, né alcuna indicazione sul rapporto con i coindagati e in particolare con il Rotari, ritenuto autore materiale del delitto, e sulle interlocuzioni telefoniche avute con quest'ultimo. Da tale argomentare si desume che la colpa grave è stata ravvisata dal giudice a quo essenzialmente nell'esercizio, da parte dell'Ermal, del diritto al silenzio. Orbene, l'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188, dispone che l'esercizio, da parte dell'imputato, del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita. Tale modifica legislativa ha determinato il superamento del pregresso orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, fermo rimanendo l'insindacabile diritto al silenzio da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti nell'ambito delle indagini, non rileva, in quanto tale, il silenzio ma il mancato esercizio, quantomeno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, di una facoltà difensiva, che, se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a indurre a ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 4, n. 16370 del 18-3-2003, Rv. 224774; Sez. 4, n. 14439 del 12-1-2006, Rv. 234026; Sez. 3, n. 44090 del 9-11-2011, Rv. 251325; Sez. 4., n. 7296 del 7-11-2011, Rv. 251928). Quest'orientamento è ormai da ritenersi incompatibile con il nuovo testo dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., essendosi condivisibilmente affermato, in giurisprudenza, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo all'insorgenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Rv. 283017; Sez. 4, n 19621 del 12/4/2022, Rv. 283241). 2. Non può, d'altronde, dubitarsi dell'applicazione anche alle ordinanze pregresse di tale principio, che costituisce adeguazione della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva ( UE) 2016/ 343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riguardo, per quanto di rilievo nel caso in disamina, all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (Sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, cit.) Trattasi, infatti, di norme attuative di fondamentali principi di garanzia elaborati anche in sede sovranazionale, con particolare riguardo alla piena esplicazione del diritto di difesa, sancito, in termini di inviolabilità, anche dall'art. 24 Cost., che, tutelando ogni estrinsecazione di quest'ultimo, impone di escludere ogni effetto pregiudizievole dell'esercizio della facoltà di optare per il silenzio, riconosciuta all'indagato e all'imputato dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. Ne deriva che la rilevanza di tale impostazione concettuale si riverbera anche sul contenuto delle ordinanze emanate in epoca antecedente alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., qualora la regiudicanda sia ancora sub iudice. D'altronde, opinando diversamente, verrebbe a determinarsi una evidente e inaccettabile disparità di trattamento tra le situazioni processuali decise in sede di merito in epoca antecedente alla novella legislativa e le situazioni processuali decise successivamente ad essa, nonostante la sostanziale analogia della struttura motivazionale, imperniata sulla valutazione dell'opzione processuale ex art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., dei provvedimenti sottoposti all'esame della Corte di cassazione. Di fronte a quest'ultima, peraltro, è sempre possibile sollevare per la prima volta questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di merito in forza di ius superveníens correlato ad ogni modificazione delle disposizioni normative di riferimento, conseguenti a novelle legislative o a interventi demolitori o additivi della Corte costituzionale (Sez. 4, n. 4853 del 3/12/2003, dep. 2004, Rv. 229373), sempre che la decisione non implichi valutazioni di fatto (Sez. 4, n. 3191 del 20/1/1993, Rv 193643; Sez. 2, n. 48308 del 15/10/2004, Rv. 230425). Dunque nello spettro cognitivo e valutativo del giudice, ai fini delle determinazioni in tema di ravvisabilità o meno della colpa grave, non potrà rientrare l'esercizio della facoltà di non rispondere, che costituirà elemento neutro ai fini in disamina. 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Roma. PQM Annulla l'ordinanza im