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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06993/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9659-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 91/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso proposta ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, relativa al 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che lo ius superveniens rappresentato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, non incide sui procedimenti in corso in quanto tale norma non è retroattiva.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora Ric. 2020 n. 09659 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -2- l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge.

Il motivo di ricorso è infondato in quanto, come affermato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. n. 7498 del 2018; Cass. nn. 19133 e 19410 del 2019; Cass. nn. 4570 e 1275 del 2020 Cass. n. 18704 del 2020), in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della

I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo.

Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento a favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 9..900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] n / .1z. )1? m CANCELLIERE 5PERTO [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 09659 sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9659-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 91/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso proposta ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, relativa al 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che lo ius superveniens rappresentato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, non incide sui procedimenti in corso in quanto tale norma non è retroattiva. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora Ric. 2020 n. 09659 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie trattandosi di procedimento pendente al momento di entrata in vigore di tale legge. Il motivo di ricorso è infondato in quanto, come affermato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. n. 7498 del 2018; Cass. nn. 19133 e 19410 del 2019; Cass. nn. 4570 e 1275 del 2020 Cass. n. 18704 del 2020), in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo. Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento a favore del controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 9..900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] n / .1z. )1? m CANCELLIERE 5PERTO [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 09659 sez
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