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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16515/2026

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d'appello di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reaticommessi il 16 ottobre 2021, di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissettairrevocabile l’8 aprile 2025, con i reati commessi in data 23 settembre 2021, di cui allasentenza del Tribunale di Agrigento irrevocabile il 20 maggio 2023, già unificati, in sedeesecutiva, dal Tribunale di Agrigento con le fattispecie di cui ad altre nove sentenzeirrevocabili.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo dellacontinuazione.Ci si duole che la Corte a qua muova dall’errato presupposto che l’unificazione erarichiesta in relazione a tutte le fattispecie di cui ai giudicati, mentre veniva richiesta tra lefattispecie omogenee (di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.) già unificate, commesse dal 2015al 2021, e quelle del 16 ottobre 2021, oggetto dell’ultima sentenza di condanna divenutairrevocabile, commesse a ridosso della fattispecie, ritenuta in detta unificazione più grave,del 23 settembre 2021.Si insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.L’ordinanza impugnata, come evidenziato dal ricorrente, muove da un presuppostoerrato e precisamente che l’unificazione in sede esecutiva su cui si pronuncia era statarichiesta con riguardo a tutti i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un vasto arcotemporale, che va dal 2015 al 2021.

E a tale riguardo rileva che «seppure presentinoun’omogeneità nella tipologia di reati, si presentano chiaramente ispirati all’adozione di unostile di vita piuttosto che di una programmazione criminosa espressiva dell’unica epersistente motivazione del soggetto che sostanzialmente ha ceduto una sola volta ai motivia delinquere».Non si confronta, pertanto, né con la già disposta unificazione, di cui all'ordinanza delTribunale di Agrigento in data 5 novembre 2024, né con quello che era l’effettivo contenutodella richiesta, che faceva leva sulla prossimità temporale e spaziale dei reati di cui all’ultimasentenza irrevocabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con quelli omogenei - di cui agli artt. 474 e 648cod. pen. - commessi il 23 settembre 2021, dei quali il delitto di ricettazione era statoconsiderato reato più grave in detta unificazione.2.

Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, di procedereall'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Caltanisetta, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giustasentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementisintomatici dell’unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello dicaltanissetta.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reaticommessi il 16 ottobre 2021, di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissettairrevocabile l’8 aprile 2025, con i reati commessi in data 23 settembre 2021, di cui allasentenza del Tribunale di Agrigento irrevocabile il 20 maggio 2023, già unificati, in sedeesecutiva, dal Tribunale di Agrigento con le fattispecie di cui ad altre nove sentenzeirrevocabili.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo dellacontinuazione.Ci si duole che la Corte a qua muova dall’errato presupposto che l’unificazione erarichiesta in relazione a tutte le fattispecie di cui ai giudicati, mentre veniva richiesta tra lefattispecie omogenee (di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.) già unificate, commesse dal 2015al 2021, e quelle del 16 ottobre 2021, oggetto dell’ultima sentenza di condanna divenutairrevocabile, commesse a ridosso della fattispecie, ritenuta in detta unificazione più grave,del 23 settembre 2021.Si insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.L’ordinanza impugnata, come evidenziato dal ricorrente, muove da un presuppostoerrato e precisamente che l’unificazione in sede esecutiva su cui si pronuncia era statarichiesta con riguardo a tutti i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un vasto arcotemporale, che va dal 2015 al 2021. E a tale riguardo rileva che «seppure presentinoun’omogeneità nella tipologia di reati, si presentano chiaramente ispirati all’adozione di unostile di vita piuttosto che di una programmazione criminosa espressiva dell’unica epersistente motivazione del soggetto che sostanzialmente ha ceduto una sola volta ai motivia delinquere».Non si confronta, pertanto, né con la già disposta unificazione, di cui all'ordinanza delTribunale di Agrigento in data 5 novembre 2024, né con quello che era l’effettivo contenutodella richiesta, che faceva leva sulla prossimità temporale e spaziale dei reati di cui all’ultimasentenza irrevocabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con quelli omogenei - di cui agli artt. 474 e 648cod. pen. - commessi il 23 settembre 2021, dei quali il delitto di ricettazione era statoconsiderato reato più grave in detta unificazione.2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, di procedereall'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Caltanisetta, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giustasentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementisintomatici dell’unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello dicaltanissetta.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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