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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36024/2025

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hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso. concludechiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motividi ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con l ’ ordinanza indicata nel preambolo la Corte di cassazione, settima sezione penale, investita dell'impugnazione proposta , tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA],ha dichiarato il suo ricorso inammissibile .

Conriferimento al terzo motivo, relativo a ll'esclusione del beneficio della non menzionenel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 175 cod. pen., ha osservato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in parte qua era inammissibileper genericità e che tale inammissibilità doveva essere rilevata nel giudiziodi legittimità ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 2.Ricorre ai sensi dell'art. 625 - bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] , eccependoerrore percettivo di fatto.

Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione n on aveva correttamente percepito il contenuto delle censure espresse dal l’odierno ricorrente nel l'atto di appellosul tema della non menzione e solo in base a siffatta erronea percezione siera determinata alla declaratoria di inammissibilità .

Contrariamente a quanto rilevato nella sentenza di cui è stata chiesta la correzione,il difensore appellante ave va dedotto una censura specifica riferita a tuttigli imputati , quindi non solo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ma anche a [OSCURATO:PERSONA], denunciando che il Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione per giustificare la mancata concessione del beneficio della non menzionedella condanna nonostante l’evidente insussistenza di elementi di segno negativotali da giustificare l'omessa applicazione del beneficio .

LaCorte di appello aveva ritenuta fondata la doglianza tanto da concedere il beneficio a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ; non aveva, invece, argomentato sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] neanche per giustificare il diverso trattamento, per un'evidente errore materiale che era stato puntualmente denunciatonel successivo ricorso per cassazione .

CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso straordinario è i nfondato .

1. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall'art. 625 - bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellalettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanzeprocessuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbestata adottata senza di esso.

E’ pacifico che anche l'omesso esame di un motivo di ricorso può quindi configurareun'ipotesi di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 - bis cod. proc. pen., solo quando si concreti in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti relativi al giudizio di cassazione, e in particolare dalla sentenzad'appello oggetto di ricorso, che porta a supporre l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita (Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002, dep. 2003, Rv.225246 - 01).

Con il ricorso straordinario non possono invece essere dedotti i vizi di motivazione o l'interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamenterilevati.

Nonè configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, qualora la sua causa nonsia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01 ) e si innesti su un sostrato fattuale correttamentepercepito (Sez. 6 n. 28424 del 23/06/2022 , Spadini, Rv. 283667 - 2.Tanto premesso, rileva il Collegio che – contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente - nell ’ ordinanza di cui è chiesta la correzione la Corte di cassazione ha risposto al motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva denuncia to l’omessa motivazionein ordine all’ esclusione d el beneficio della non menzione di cui all’art.175cod. pen. , senza incorrere nel denunciato errore percettivo.

La decisione di considerare il motivo inammissibile è il risultato dell’applicazione delconsolidato principio giurisprudenziale secondo cu i i l difetto di motivazionedella sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciatoin concreto tale sanzion e (da ultimo Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 , Testa,Rv. 283808 – 01 ) .

La declaratoria di inammissibilità è , quindi , fond ata su una valutazione squisitamente giuridica , quale è quella sul carattere generico del motivo, ampiamentegiustificata con l’espresso richiamo al contenuto dell’atto di appello - la pagina 18 – considerato rilevante per la decisione (cfr. Sez. 3, n. 31754 del 16/09/2020,[OSCURATO:PERSONA]. 280023 – 01 , secondo cui le valutazion i in ordine alla esistenzadelle cause normative di inammissibilità, sono riconducibil i ad un errore didiritto).

In tale contesto non vi è spazio per un errore d i tipo percettivo ma eventualmenteper un errore di diritto o di giudizio come tal i esclus i dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso. concludechiedendo l'inammissibilità del ricorso. Sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motividi ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con l ’ ordinanza indicata nel preambolo la Corte di cassazione, settima sezione penale, investita dell'impugnazione proposta , tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA],ha dichiarato il suo ricorso inammissibile . Conriferimento al terzo motivo, relativo a ll'esclusione del beneficio della non menzionenel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 175 cod. pen., ha osservato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in parte qua era inammissibileper genericità e che tale inammissibilità doveva essere rilevata nel giudiziodi legittimità ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 2.Ricorre ai sensi dell'art. 625 - bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] , eccependoerrore percettivo di fatto. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione n on aveva correttamente percepito il contenuto delle censure espresse dal l’odierno ricorrente nel l'atto di appellosul tema della non menzione e solo in base a siffatta erronea percezione siera determinata alla declaratoria di inammissibilità . Contrariamente a quanto rilevato nella sentenza di cui è stata chiesta la correzione,il difensore appellante ave va dedotto una censura specifica riferita a tuttigli imputati , quindi non solo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ma anche a [OSCURATO:PERSONA], denunciando che il Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione per giustificare la mancata concessione del beneficio della non menzionedella condanna nonostante l’evidente insussistenza di elementi di segno negativotali da giustificare l'omessa applicazione del beneficio . LaCorte di appello aveva ritenuta fondata la doglianza tanto da concedere il beneficio a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] ; non aveva, invece, argomentato sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] neanche per giustificare il diverso trattamento, per un'evidente errore materiale che era stato puntualmente denunciatonel successivo ricorso per cassazione . CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso straordinario è i nfondato . 1. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall'art. 625 - bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellalettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanzeprocessuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbestata adottata senza di esso. E’ pacifico che anche l'omesso esame di un motivo di ricorso può quindi configurareun'ipotesi di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625 - bis cod. proc. pen., solo quando si concreti in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti relativi al giudizio di cassazione, e in particolare dalla sentenzad'appello oggetto di ricorso, che porta a supporre l'inesistenza di un fatto lacui verità è positivamente stabilita (Sez. 6, n. 20093 del 24/10/2002, dep. 2003, Rv.225246 - 01). Con il ricorso straordinario non possono invece essere dedotti i vizi di motivazione o l'interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamenterilevati. Nonè configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, qualora la sua causa nonsia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01 ) e si innesti su un sostrato fattuale correttamentepercepito (Sez. 6 n. 28424 del 23/06/2022 , Spadini, Rv. 283667 - 2.Tanto premesso, rileva il Collegio che – contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente - nell ’ ordinanza di cui è chiesta la correzione la Corte di cassazione ha risposto al motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva denuncia to l’omessa motivazionein ordine all’ esclusione d el beneficio della non menzione di cui all’art.175cod. pen. , senza incorrere nel denunciato errore percettivo. La decisione di considerare il motivo inammissibile è il risultato dell’applicazione delconsolidato principio giurisprudenziale secondo cu i i l difetto di motivazionedella sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciatoin concreto tale sanzion e (da ultimo Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 , Testa,Rv. 283808 – 01 ) . La declaratoria di inammissibilità è , quindi , fond ata su una valutazione squisitamente giuridica , quale è quella sul carattere generico del motivo, ampiamentegiustificata con l’espresso richiamo al contenuto dell’atto di appello - la pagina 18 – considerato rilevante per la decisione (cfr. Sez. 3, n. 31754 del 16/09/2020,[OSCURATO:PERSONA]. 280023 – 01 , secondo cui le valutazion i in ordine alla esistenzadelle cause normative di inammissibilità, sono riconducibil i ad un errore didiritto). In tale contesto non vi è spazio per un errore d i tipo percettivo ma eventualmenteper un errore di diritto o di giudizio come tal i esclus i dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta
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