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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29780/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibilt, per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato che la sussistenza della recidiva qualificata, contestata e ritenuta, è stata ampiamente giustificata dalle condanne per reati contro ii patrimonio, che nessun effetto deterrente hanno spiegato, sicché i reati commessi - truffa e calunnia- sono stati ritenuti espressivi di una non occasionale ricaduta e confermativi di una persistente inclinazione a delinquere; rilevato che anche il diniego delle attenuanti generiche è congruamente giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e all'insidiosità della falsa accusa mossa alla persona offesa; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigAll" f- estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibilt, per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già vagliati disattesi con corretta motivazione dai giudici di merito; rilevato che la sussistenza della recidiva qualificata, contestata e ritenuta, è stata ampiamente giustificata dalle condanne per reati contro ii patrimonio, che nessun effetto deterrente hanno spiegato, sicché i reati commessi - truffa e calunnia- sono stati ritenuti espressivi di una non occasionale ricaduta e confermativi di una persistente inclinazione a delinquere; rilevato che anche il diniego delle attenuanti generiche è congruamente giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti penali e all'insidiosità della falsa accusa mossa alla persona offesa; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigAll" f- estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris