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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34107/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5456/2020R.G. proposto da I.B. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 96, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 141, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], èrappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2598 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 25 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In forza di sentenza della Corte di Appello di Lecce recante condanna al pagamento di somme a suo favore, la I.B. [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., con atto di pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ. consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 19 ottobre 2016 e notificato al debitore ed ai terzi il 23 novembre 2016 , promosse espropriazione forzata in danno della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

2. Con ricorso depositatoin data 12 dicembre 2016, la debitrice esecutata spiegò opposizione alla procedura, chiedendo dichiararsi «l’invalidità dell’atto di pignoramento» siccome compiuto in forza di un titolo privo di efficacia esecutiva, per effetto della sospensione dell o stesso disposta ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. dalla Corte di Appello di Leccecon decreto del 21 ottobre 2016.

3. Con la decisione in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di Verona ha accolto l’opposizione.

Per quanto ancora qui d’interesse, il giudice scaligero ha: premesso che, in tema di espropriazione presso terzi, il vincolo di indisponibilità sui beni-crediti staggiti sorge per il debitore con la formulazione dell’ingiunzione, atto tipico e proprio dell’Ufficiale giudiziario; escluso, con riguardo all’atto di pignoramentodi cui all’art. 543 cod. proc. civ., l’applicabilità del principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, negando, in particolare, che qualsivoglia effetto possa prodursi sin dal momento della richiesta all’Ufficiale0 giudiziario di notifica dell’atto; ritenuto, nella specie, che all’epoca di perfezionamento del pignoramento (coincidente con la data dinotifica al debitore dell’atto) la sentenza azionata era stata privata di forza esecutiva, sicché il pignoramento stesso era invalido ed inefficace. r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Ricorre per cassazione la I.B. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

5. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dagli atti di causa risulta che nel presente giudizio -opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non sia stato ab initio (cioè a dire anche nell’unico grado di merito) evocato il soggetto terzo pignorato, cui non è stato altresì notificato il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.

Secondo un recente (ma già reiteratamente ribadito) indirizzo ermeneutico del giudice della nomofilachia, «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt.543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così, sulle orme diCass. 18/05/2021, n. 13533 - alla cui diffusa motivazione si fa ampio ed adesivo richiamo - cfr., tra le tantissime, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348).

E la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure, onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia il Collegio di non dover provvedere ai sensi del combinato disposto dei menzionati artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., stante la inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica ( Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, conformi, ex plurimis, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106; Cass. 18/04/2019, n. 10839; Cass.24/06/2019, n. 16858).

Sulla scorta di queste premesse, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile (situazione, si rammenti, determinante il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la definitiva incontrovertibilità della situazione oggetto del contendere), appare superfluo (edanzi non consentito) disporre la rimessione della causa al giudice di merito, per rinnovare la trattazione diuna causa svolta sì con la pretermissione di un litisconsorte necessario ma oramai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata.

2. L’unico motivo denuncia «violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e delle altre norme positive del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato, nonché dell’art. 543 r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 cod. proc. civ.»,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Si assume, in sintesi,l’operatività anche per il pignoramento presso terzi del principio della scissione degli effetti della notifica, con anticipazione degli stessi per il soggetto notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica all’Ufficiale giudiziario e der ivante legittimità del pignoramento oggetto di controversia.

3. Il ricorso così articolato -qualificabile come straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacché proposto contro una sentenza di primo grado – va dichiarato inammissibile.

E’ da tempo consolidato nella giurisprudenza di nomofi lachia il principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919). r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], nella gravata sentenza una esplicita qualificazione di tal fatta risulta omessa: priva di significato l’indicazione ricavabile dall’«oggetto» del giudizio riportato nell’epigrafe (« opposizione all’esecuzione») siccome annotazione riservata alla Cancelleria e, comunque, ex se non dirimente, nell’intero provvedimento il giudice, reiterando - tanto in motivazione quanto in dispositivo - la indefinita locuzione «opposizione» non ha proceduto, nemmeno in via implicita oppure attraverso l’enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a ricondurre la iniziativa dell’esecutato attore ad una delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili.

Ciò posto,con l’opposizione decisa dalla pronuncia qui impugnata il debitore ha dedotto che l’azione esecutiva nei suoi confronti intrapresa era, sin dal suo incipit (cioè a dire, sin dal perfezionamento dell’atto di pignoramento), non sorretta da provvedimento giudiziale munito di forza esecutiva, dacché di tanto privato in conseguenza della sospensione dispostain sede di impugnazione.

Siffatta deduzione concreta, intutta evidenza, una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: essa, infatti, si risolve nella negazione dell’esistenza di un efficace titolo esecutivo e, quindi, nella radicale contestazione (non già della validità del singolo atto esecutivo bensì) del diritto a procedere ad esecuzione.

La sentenza in discorso poteva dunque essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello, ragion per cui il ricorso straordinario per cassazione de quo è inammissibile, il che esime la Corte dalla valutazione di fondatezza del motivo proposto. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5456/2020R.G. proposto da I.B. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 96, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 141, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], èrappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 2598 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 25 novembre 2019. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In forza di sentenza della Corte di Appello di Lecce recante condanna al pagamento di somme a suo favore, la I.B. [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., con atto di pignoramento ex art. 543 cod. proc. civ. consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 19 ottobre 2016 e notificato al debitore ed ai terzi il 23 novembre 2016 , promosse espropriazione forzata in danno della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2. Con ricorso depositatoin data 12 dicembre 2016, la debitrice esecutata spiegò opposizione alla procedura, chiedendo dichiararsi «l’invalidità dell’atto di pignoramento» siccome compiuto in forza di un titolo privo di efficacia esecutiva, per effetto della sospensione dell o stesso disposta ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. dalla Corte di Appello di Leccecon decreto del 21 ottobre 2016. 3. Con la decisione in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di Verona ha accolto l’opposizione. Per quanto ancora qui d’interesse, il giudice scaligero ha: premesso che, in tema di espropriazione presso terzi, il vincolo di indisponibilità sui beni-crediti staggiti sorge per il debitore con la formulazione dell’ingiunzione, atto tipico e proprio dell’Ufficiale giudiziario; escluso, con riguardo all’atto di pignoramentodi cui all’art. 543 cod. proc. civ., l’applicabilità del principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario, negando, in particolare, che qualsivoglia effetto possa prodursi sin dal momento della richiesta all’Ufficiale0 giudiziario di notifica dell’atto; ritenuto, nella specie, che all’epoca di perfezionamento del pignoramento (coincidente con la data dinotifica al debitore dell’atto) la sentenza azionata era stata privata di forza esecutiva, sicché il pignoramento stesso era invalido ed inefficace. r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Ricorre per cassazione la I.B. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 5. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti di causa risulta che nel presente giudizio -opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non sia stato ab initio (cioè a dire anche nell’unico grado di merito) evocato il soggetto terzo pignorato, cui non è stato altresì notificato il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità. Secondo un recente (ma già reiteratamente ribadito) indirizzo ermeneutico del giudice della nomofilachia, «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt.543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così, sulle orme diCass. 18/05/2021, n. 13533 - alla cui diffusa motivazione si fa ampio ed adesivo richiamo - cfr., tra le tantissime, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348). E la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure, onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia il Collegio di non dover provvedere ai sensi del combinato disposto dei menzionati artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., stante la inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di difesa e di assicurare la partecipazione di tutti gli interessati, incluso il litisconsorte pretermesso, ad un processo il cui esito è idoneo a produrre effetti nella loro sfera giuridica ( Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, conformi, ex plurimis, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 15106; Cass. 18/04/2019, n. 10839; Cass.24/06/2019, n. 16858). Sulla scorta di queste premesse, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile (situazione, si rammenti, determinante il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la definitiva incontrovertibilità della situazione oggetto del contendere), appare superfluo (edanzi non consentito) disporre la rimessione della causa al giudice di merito, per rinnovare la trattazione diuna causa svolta sì con la pretermissione di un litisconsorte necessario ma oramai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell’avvenuta formazione della res iudicata. 2. L’unico motivo denuncia «violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e delle altre norme positive del principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato, nonché dell’art. 543 r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 cod. proc. civ.»,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si assume, in sintesi,l’operatività anche per il pignoramento presso terzi del principio della scissione degli effetti della notifica, con anticipazione degli stessi per il soggetto notificante al momento della consegna dell’atto per la notifica all’Ufficiale giudiziario e der ivante legittimità del pignoramento oggetto di controversia. 3. Il ricorso così articolato -qualificabile come straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacché proposto contro una sentenza di primo grado – va dichiarato inammissibile. E’ da tempo consolidato nella giurisprudenza di nomofi lachia il principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass.21/09/2017, n. 21379; Cass. 26/05/2017, n. 13381; Cass.17/06/2014, n. 13578; Cass. 20/11/2012, n. 20297; Cass.29/07/2011, n. 16781; Cass. 21/09/2009, n. 26919). r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], nella gravata sentenza una esplicita qualificazione di tal fatta risulta omessa: priva di significato l’indicazione ricavabile dall’«oggetto» del giudizio riportato nell’epigrafe (« opposizione all’esecuzione») siccome annotazione riservata alla Cancelleria e, comunque, ex se non dirimente, nell’intero provvedimento il giudice, reiterando - tanto in motivazione quanto in dispositivo - la indefinita locuzione «opposizione» non ha proceduto, nemmeno in via implicita oppure attraverso l’enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a ricondurre la iniziativa dell’esecutato attore ad una delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili. Ciò posto,con l’opposizione decisa dalla pronuncia qui impugnata il debitore ha dedotto che l’azione esecutiva nei suoi confronti intrapresa era, sin dal suo incipit (cioè a dire, sin dal perfezionamento dell’atto di pignoramento), non sorretta da provvedimento giudiziale munito di forza esecutiva, dacché di tanto privato in conseguenza della sospensione dispostain sede di impugnazione. Siffatta deduzione concreta, intutta evidenza, una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: essa, infatti, si risolve nella negazione dell’esistenza di un efficace titolo esecutivo e, quindi, nella radicale contestazione (non già della validità del singolo atto esecutivo bensì) del diritto a procedere ad esecuzione. La sentenza in discorso poteva dunque essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello, ragion per cui il ricorso straordinario per cassazione de quo è inammissibile, il che esime la Corte dalla valutazione di fondatezza del motivo proposto. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento r.g. n. 5456/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que
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