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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38372/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglinnento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato (ascritto al capo 3) di importazione di circa 10 kg di cocaina (di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) nascosti all'interno di un container contenente lastre di marmo provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata dal citato [OSCURATO:PERSONA] e dal correo [OSCURATO:PERSONA]), confermando altresì, per quanto ancora rileva in questa sede, la confisca del veicolo disposta a carico del citato Galeani.

Il giudice d'appello ha altresì accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., circa il trattamento sanzionatorio e con rinuncia agli altri motivi d'impugnazione, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alle fattispecie in materia di stupefacenti agli stessi ascritte.

2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi dei citati imputati, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi.

3.1. Con il primo si deduce la mancanza di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, essendosi la Corte territoriale limitata a determinare la pena base in misura «di poco superiore al minimo edittale» e a ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche, senza invece considerare quanto dedotto con i motivi d'appello circa la condotta di vita dell'imputato susseguente al reato, in particolare i «successi universitari e professionali» dallo stesso ottenuti.

3.2. Con la seconda censura si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato circa il reato di cui al capo 3 di rubrica, essendosi il giudice d'appello limitato, oltre che ad assolverlo per il capo 2, a fare riferimento alle convergenti dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso prevenuto sia in udienza che con memoria scritta, senza motivare in merito al proprio convincimento circa l'affidabilità delle dette dichiarazioni confessorie.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su tre motivi con i quali si deducono violazione di legge, anche in termini di difetto totale di motivazione per apoditticità della stessa, e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascritta al capo

3. In sintesi, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui avrebbe ritenuto accertata la consapevolezza da parte dell'imputato, amministratore (insieme al correo [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. importatrice da [OSCURATO:PERSONA] del marmo occultante lo stupefacente (trasportato via mare mediante container), destinato, il marmo, solo formalmente ad altra società.

Sarebbe in particolare contraddittoria la motivazione nella parte in cui sarebbero state ritenute non credibili le dichiarazioni, a dire del ricorrente, «liberatorie» circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], rese dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'illogicità risiederebbe nell'aver svilito le dette dichiarazioni, trascritte dal ricorrente al fine di argomentare l'assenza di consapevolezza da parte dell'imputato circa la presenza della cocaina, e si sarebbe sostanziata in una motivazione congetturale e apodittica contrastata, peraltro, sotto il profilo logico, dal trattamento sanzionatorio del correo [OSCURATO:PERSONA].

Nel mal governo delle regole sottese alla prova logica, la Corte territoriale avrebbe altresì errato nel ritenere «interessate» le dette dichiarazioni in ragione dell'originaria contestazione anche della partecipazione a un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dalla quale i prevenuti sarebbero stati assolti, invece ascritta non a [OSCURATO:PERSONA], oltre che nell'argomentare da elementi, tra cui esiti di conversazioni intercettate, anche successivi all'avvenuto sequestro dello stupefacente.

Dal detto apparato probatorio, conclude sul punto il ricorrente, al più sarebbe emersa una conoscenza a posteriori della presenza della cocaina.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi

5.1. Con le prime due censure si deducono violazione di legge, anche sostanzialmente in termini di difetto totale di motivazione per relationem, e vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascritta al capo

3. La Corte territoriale, in sostanza, avrebbe confermato l'accertata p, responsabilità solo ed esclusivamente sulle intercettazioni, con motivazione , peraltro per relationem e senza alcuna rivalutazione degli elementi probatori, senza dare il giusto peso alla ritenuta inattendibilità, da parte del giudice di primo grado, alle dichiarazioni rese dai correi Triangolo e Pellicanò, circa l'assenza di rapporti con l'imputato e l'intera gestione dell'importazione da parte di Triangolo, Rossi e Pellicanò.

Ne sarebbe conseguita la violazione della regola di giudizio del c.d.

«ragionevole dubbio».

5.2. Per il terzo motivo, la Corte erroneamente avrebbe confermato la confisca per sproporzione della vettura in uso al ricorrente, peraltro non considerando l'intestazione alla di lui madre, con motivazione generica circa la sperequazione rispetto ai redditi dichiarati.

Si censura infine, con il quarto motivo, la conferma della condanna alle spese processuali che, dovendo invece essere assolto in accoglimento dell'appello, non sarebbero dovute.

6. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti autonomi ricorsi, fondati, ciascuno, su un motivo, con i quali si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, in luogo dell'assoluzione, in ipotesi ex art. 129 cod. proc. pen., e, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per aver ritenuto, come richiesto dalle parti, solo equivalenti le attenuanti generiche.

7. La Procura generale della Repubblica e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili.

2. Tali seno, in particolare, i ricorsi proposti negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. In merito va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia.

L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451, in motivazione).

2.2. In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché (quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nella specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

3. È inammissibile la seconda censura proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la cui trattazione e logicamente prioritaria rispetto alla prima doglianza, con la quale si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato circa il reato di cui al capo 3 di rubrica.

L'inammissibilità è dovuta non solo al mancato confronto con la sentenza impugnata, la quale (a pag. 17, ultimo capoverso) fa riferimento, al pari del primo giudice, alla convergenza del molteplice emergente dalle dichiarazioni confessorie e dalle dichiarazioni di correo, ma anche, e invia assorbente, all'essersi sul punto formato il giudicato interno.

Per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 17, primo capoverso), sul punto non sindacata dal ricorrente, l'appello ha difatti avuto a oggetto la responsabilità con riferimento al capo 2 mentre circa il capo 3 è stata sindacata la sola commisurazione giudiziale della pena.

3.1. Parimenti inammissibile è il primo motivo di ricorso, deducente la mancanza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata.Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

3.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata laddove essa, a pag. 22, si diffonde in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione degli elementi addotti dalla difesa e ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche, operanti nella massima estensione, oltre che irrogando una pena muovendo da una «pena base in misura di poco superiore al minimo edittale», quindi notevolmente al di sotto della media edittale.

4. Presentano plurimi profili d'inammissibilità i motivi fondanti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deducono violazione di legge, anche in termini di difetto totale di motivazione per apoditticità della stessa, e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascrittagli al capo 3 (suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni).

4.1. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 30-33 della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 33-36), dovendosi quindi le stessi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4.2. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare il compendio probatorio con riferimento alle dichiarazioni dei correi e agli elementi sottostanti al procedimento inferenziale, tra cui i rapporti tra la società artatamente indicata come destinataria finale dell'importazione e la società amministrata dall'imputato.

4.3. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, anche successive al sequestro, fondanti l'accertata partecipazione all'importazione, in ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico.

In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, Lannacchia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente con i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche anche successive al sequestro, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 4.4 Altri profili di censura di cui al medesimo motivo di ricorso, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata.

Ciò, sia laddove si deduce l'apoditticità della motivazione, nonostante il sussistente apparato argomentativo, sia ove si prospetta l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere «interessate» le dichiarazioni di correo in ragione dell'originaria contestazione della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anche a carico dell'attuale ricorrente, invece mai indagato in merito a essa, rilevando il detto riferimento solo circa i correi dichiaranti ed essendo esso finalizzato alla valutazione delle dette dichiarazioni.

5. Medesimi profili d'inammissibilità presentano infine i motivi sottesi al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anch'essi suscettibili di trattazione congiunta, con i quali si deducono violazione di legge, anche sostanzialmente in termini di difetto totale di motivazione per relationem, e vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascritta al capo 3, alla disposta confisca e alla condanna alle spese processuali, che la Corte non avrebbe dovuto disporre in quanto avrebbe dovuto assolvere il prevenuto.

La corte territoriale, con la cui motivazione il ricorrente non si confronta, dopo aver evidenziato (pag. 9-14) le ragioni sottese alla decisione di primo grado con riferimento al capo 3, circa la posizione dell'imputato quale tramite per il denaro, esplicita i motivi d'appello (pag. 27 e s.) per poi rigettarli dopo una minuziosa analisi e valutazione, che invece il ricorrente vorrebbe sostituire, degli esiti delle indagini tecniche, nonostante le dichiarazioni di correo (pag. 28 e ss.).

Parimenti non considerante la ratio decidenti è la censura che si appunta sulla conferma della confisca della vettura, avendola invece la Corte territoriale motivata in considerazione dei redditi anche della madre dell'imputato (intestataria del veicolo), valutati in uno con quelli dello stesso ricorrente, ritenuti peraltro non solo al di sotto della soglia della povertà ma tali, globalmente considerati, da non consentire l'acquisto dell'«Audi TT» in oggetto.

Segue quindi, infine, l'inconferenza della doglianza relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali, stante la conferma da parte della Corte territoriale della responsabilità penale in capo al condannato appellante cui è conseguito il rigetto dell'impugnazione.

6. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi eviden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di MILANO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglinnento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato (ascritto al capo 3) di importazione di circa 10 kg di cocaina (di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) nascosti all'interno di un container contenente lastre di marmo provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata dal citato [OSCURATO:PERSONA] e dal correo [OSCURATO:PERSONA]), confermando altresì, per quanto ancora rileva in questa sede, la confisca del veicolo disposta a carico del citato Galeani. Il giudice d'appello ha altresì accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., circa il trattamento sanzionatorio e con rinuncia agli altri motivi d'impugnazione, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alle fattispecie in materia di stupefacenti agli stessi ascritte. 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi dei citati imputati, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su due motivi. 3.1. Con il primo si deduce la mancanza di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, essendosi la Corte territoriale limitata a determinare la pena base in misura «di poco superiore al minimo edittale» e a ritenere sussistenti le circostanze attenuanti generiche, senza invece considerare quanto dedotto con i motivi d'appello circa la condotta di vita dell'imputato susseguente al reato, in particolare i «successi universitari e professionali» dallo stesso ottenuti. 3.2. Con la seconda censura si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato circa il reato di cui al capo 3 di rubrica, essendosi il giudice d'appello limitato, oltre che ad assolverlo per il capo 2, a fare riferimento alle convergenti dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso prevenuto sia in udienza che con memoria scritta, senza motivare in merito al proprio convincimento circa l'affidabilità delle dette dichiarazioni confessorie. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su tre motivi con i quali si deducono violazione di legge, anche in termini di difetto totale di motivazione per apoditticità della stessa, e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascritta al capo 3. In sintesi, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui avrebbe ritenuto accertata la consapevolezza da parte dell'imputato, amministratore (insieme al correo [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. importatrice da [OSCURATO:PERSONA] del marmo occultante lo stupefacente (trasportato via mare mediante container), destinato, il marmo, solo formalmente ad altra società. Sarebbe in particolare contraddittoria la motivazione nella parte in cui sarebbero state ritenute non credibili le dichiarazioni, a dire del ricorrente, «liberatorie» circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], rese dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'illogicità risiederebbe nell'aver svilito le dette dichiarazioni, trascritte dal ricorrente al fine di argomentare l'assenza di consapevolezza da parte dell'imputato circa la presenza della cocaina, e si sarebbe sostanziata in una motivazione congetturale e apodittica contrastata, peraltro, sotto il profilo logico, dal trattamento sanzionatorio del correo [OSCURATO:PERSONA]. Nel mal governo delle regole sottese alla prova logica, la Corte territoriale avrebbe altresì errato nel ritenere «interessate» le dette dichiarazioni in ragione dell'originaria contestazione anche della partecipazione a un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dalla quale i prevenuti sarebbero stati assolti, invece ascritta non a [OSCURATO:PERSONA], oltre che nell'argomentare da elementi, tra cui esiti di conversazioni intercettate, anche successivi all'avvenuto sequestro dello stupefacente. Dal detto apparato probatorio, conclude sul punto il ricorrente, al più sarebbe emersa una conoscenza a posteriori della presenza della cocaina. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso fondato su quattro motivi 5.1. Con le prime due censure si deducono violazione di legge, anche sostanzialmente in termini di difetto totale di motivazione per relationem, e vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascritta al capo 3. La Corte territoriale, in sostanza, avrebbe confermato l'accertata p, responsabilità solo ed esclusivamente sulle intercettazioni, con motivazione , peraltro per relationem e senza alcuna rivalutazione degli elementi probatori, senza dare il giusto peso alla ritenuta inattendibilità, da parte del giudice di primo grado, alle dichiarazioni rese dai correi Triangolo e Pellicanò, circa l'assenza di rapporti con l'imputato e l'intera gestione dell'importazione da parte di Triangolo, Rossi e Pellicanò. Ne sarebbe conseguita la violazione della regola di giudizio del c.d. «ragionevole dubbio». 5.2. Per il terzo motivo, la Corte erroneamente avrebbe confermato la confisca per sproporzione della vettura in uso al ricorrente, peraltro non considerando l'intestazione alla di lui madre, con motivazione generica circa la sperequazione rispetto ai redditi dichiarati. Si censura infine, con il quarto motivo, la conferma della condanna alle spese processuali che, dovendo invece essere assolto in accoglimento dell'appello, non sarebbero dovute. 6. Nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti autonomi ricorsi, fondati, ciascuno, su un motivo, con i quali si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver accolto le richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, in luogo dell'assoluzione, in ipotesi ex art. 129 cod. proc. pen., e, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per aver ritenuto, come richiesto dalle parti, solo equivalenti le attenuanti generiche. 7. La Procura generale della Repubblica e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 2. Tali seno, in particolare, i ricorsi proposti negli interessi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In merito va difatti ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), limita la cognizione del giudice di secondo grado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277381, in motivazione; in merito agli effetti del concordato in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione, si vedano altresì Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione Sez. 4, n. 29866 del 08/07/2022, Ademi, Rv. 283451, in motivazione). 2.2. In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, e, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché (quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nella specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3. È inammissibile la seconda censura proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la cui trattazione e logicamente prioritaria rispetto alla prima doglianza, con la quale si deduce la mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato circa il reato di cui al capo 3 di rubrica. L'inammissibilità è dovuta non solo al mancato confronto con la sentenza impugnata, la quale (a pag. 17, ultimo capoverso) fa riferimento, al pari del primo giudice, alla convergenza del molteplice emergente dalle dichiarazioni confessorie e dalle dichiarazioni di correo, ma anche, e invia assorbente, all'essersi sul punto formato il giudicato interno. Per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 17, primo capoverso), sul punto non sindacata dal ricorrente, l'appello ha difatti avuto a oggetto la responsabilità con riferimento al capo 2 mentre circa il capo 3 è stata sindacata la sola commisurazione giudiziale della pena. 3.1. Parimenti inammissibile è il primo motivo di ricorso, deducente la mancanza di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata.Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 3.2. Orbene, il ricorrente non si confronta con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata laddove essa, a pag. 22, si diffonde in merito al trattamento sanzionatorio in considerazione degli elementi addotti dalla difesa e ritenendo sussistenti le circostanze attenuanti generiche, operanti nella massima estensione, oltre che irrogando una pena muovendo da una «pena base in misura di poco superiore al minimo edittale», quindi notevolmente al di sotto della media edittale. 4. Presentano plurimi profili d'inammissibilità i motivi fondanti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deducono violazione di legge, anche in termini di difetto totale di motivazione per apoditticità della stessa, e vizi cumulativi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascrittagli al capo 3 (suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni). 4.1. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 30-33 della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 33-36), dovendosi quindi le stessi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4.2. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare il compendio probatorio con riferimento alle dichiarazioni dei correi e agli elementi sottostanti al procedimento inferenziale, tra cui i rapporti tra la società artatamente indicata come destinataria finale dell'importazione e la società amministrata dall'imputato. 4.3. Il riferimento di cui innanzi deve intendersi altresì al ricorrente tentativo di sostituire a quella del giudice una diversa valutazione degli esiti delle comunicazioni captate, anche successive al sequestro, fondanti l'accertata partecipazione all'importazione, in ordine peraltro a un apparato motivazionale che non si mostra manifestamente illogico. In materia di intercettazioni telefoniche, difatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 16098 del 2023, Lannacchia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, come sostanzialmente propone il ricorrente con i profili di ricorso che si appuntano sugli esiti delle indagini tecniche anche successive al sequestro, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso, non ricorrente nella specie, in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 4, n. 2644 dep. 2023, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 29076 del 2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558). 4.4 Altri profili di censura di cui al medesimo motivo di ricorso, invece, si mostrano inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata. Ciò, sia laddove si deduce l'apoditticità della motivazione, nonostante il sussistente apparato argomentativo, sia ove si prospetta l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere «interessate» le dichiarazioni di correo in ragione dell'originaria contestazione della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anche a carico dell'attuale ricorrente, invece mai indagato in merito a essa, rilevando il detto riferimento solo circa i correi dichiaranti ed essendo esso finalizzato alla valutazione delle dette dichiarazioni. 5. Medesimi profili d'inammissibilità presentano infine i motivi sottesi al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anch'essi suscettibili di trattazione congiunta, con i quali si deducono violazione di legge, anche sostanzialmente in termini di difetto totale di motivazione per relationem, e vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascritta al capo 3, alla disposta confisca e alla condanna alle spese processuali, che la Corte non avrebbe dovuto disporre in quanto avrebbe dovuto assolvere il prevenuto. La corte territoriale, con la cui motivazione il ricorrente non si confronta, dopo aver evidenziato (pag. 9-14) le ragioni sottese alla decisione di primo grado con riferimento al capo 3, circa la posizione dell'imputato quale tramite per il denaro, esplicita i motivi d'appello (pag. 27 e s.) per poi rigettarli dopo una minuziosa analisi e valutazione, che invece il ricorrente vorrebbe sostituire, degli esiti delle indagini tecniche, nonostante le dichiarazioni di correo (pag. 28 e ss.). Parimenti non considerante la ratio decidenti è la censura che si appunta sulla conferma della confisca della vettura, avendola invece la Corte territoriale motivata in considerazione dei redditi anche della madre dell'imputato (intestataria del veicolo), valutati in uno con quelli dello stesso ricorrente, ritenuti peraltro non solo al di sotto della soglia della povertà ma tali, globalmente considerati, da non consentire l'acquisto dell'«Audi TT» in oggetto. Segue quindi, infine, l'inconferenza della doglianza relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali, stante la conferma da parte della Corte territoriale della responsabilità penale in capo al condannato appellante cui è conseguito il rigetto dell'impugnazione. 6. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi eviden
Sentenza Cassazione n. 38372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris