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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24404/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Caltanisetta con sentenza del 28 giugno 2021 ha confermato la decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela del 24 febbraio 2021 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli art.81 cod. pen. e 2 d.

Igs. 74 del 2000 (anni di imposta dal 2010 al 2013) per le fatture e gli importi indicati nell'imputazione e Cauchi VeroniKa Giuseppa alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui all'art. 2 d.

Igs. 74 del 2000 (anno di imposta 2014) per le fatture e gli importi indicati nell'imputazione.

2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione ([OSCURATO:PERSONA] due ricorsi uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i ricorsi si espongono unitariamente avendo aspetti comuni.

Violazione di legge (art. 1 e 2 d.

Igs 74 del 2000).

Per la Corte di appello le sponsorizzazioni di cui alle fatture in oggetto sarebbero operazioni solo relativamente inesistenti, reali ma per un importo inferiore a quello fatturato.

La prova dell'inesistenza (solo parziale) delle sponsorizzazioni sarebbe desunta dall'assenza di annotazione in contabilità spese, propedeutiche alla realizzazione delle sponsorizzazioni, della società sportiva emittente le fatture.

La società sportiva sarebbe venuta meno agli obblighi di contabilità regolare (prima nota di cassa), inoltre al momento del versamento delle somme in banca si prelevavano soldi in contanti o si effettuavano bonifici per scopi non inerenti a quelli dell'associazione.

Le somme corrisposte dalla società dei ricorrenti alla società sportiva sarebbero sette volte superiori ai costi da questa sostenuti.

Invece, le sponsorizzazioni erano reali, in quanto la società sportiva A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato con successo ai campionati di serie B Volley.

Per l'art. 1 del d.

Igs. 74 del 2000 l'operazione può ritenersi falsa quando non effettuata o quando è riferita a soggetti diversi da quelli effettivi; la norma non prevede una inesistenza oggettiva solo parziale.

Inoltre, si è dimostrato, nel giudizio di merito, che l'importo speso per le sponsorizzazioni è solo del 2,16% del fatturato della società dei ricorrenti, in linea con la media nazionale pari al 2,2%.

Non essendo stata raggiunta la prova della restituzione in contanti delle somme, interamente, deve ritenersi che al massimo potrebbe configurarsi un illecito amministrativo relativo alla indeducibilità delle somme, non già un'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, penalmente rilevante.

La fittizietà fiscale deve riguardare gli elementi negativi e non i criteri di imputazione degli stessi (art. 3 e 4 d.

Igs. 74 del 2000). 2.

2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'accertamento della inesistenza relativa delle operazioni.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettivamente corrisposto le somme di cui alle fatture, senza una prova certa della retrocessione in contanti delle somme.

L'unico dato certo è quello del prelievo in contanti dai conti correnti dell'associazione sportiva, nei giorni successivi ai bonifici relativi al corrispettivo della sponsorizzazione.

Questo dato tuttavia non può ritenersi sufficiente per la prova della retrocessione delle somme in contanti.

Infatti, la società sportiva pagava in contanti tutte le proprie spese (corrispettivo alle atlete, alloggi e viaggi in sei Regioni ecc.).

La società sportiva, del resto, aveva sulla propria maglietta stampato il logo della società sponsor, a dimostrazione inconfutabile dell'effettività della sponsorizzazione.

I giudici di merito hanno confuso il concetto di pubblicità con quello di sponsorizzazione. la sponsorizzazione avviene esclusivamente con il collegare il marchio della società dei ricorrenti alla squadra; il ritorno promozionale è indiretto, strettamente connesso al 12~e~ successo sportivo dell'associazione sportiva.

Nessuna specifica attività deve essere compiuta dalla società sportiva.

La sponsorizzazione consisteva solo nell'associazione del proprio marchio alla squadra di volley, in modo da sfruttare tale visibilità presso il pubblico che partecipava agli eventi sportivi.

I contratti di sponsorizzazione, del resto, non devono nemmeno essere redatti per iscritto; nemmeno risulta contestata l'antieconomicità della sponsorizzazione sportiva, ovvero la dimostrazione che la cifra spesa dallo sponsor sia esagerata, sproporzionata, rispetto ai possibili vantaggi che porterebbe (o ha portato) l'operazione di sponsorizzazione. 2.

3. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.).

Mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello ha affermato la propria convinzione della colpevolezza su mere congetture, omettendo una corretta valutazione delle prove.

Gli indizi indicati dalla Corte d'appello non sono gravi, precisi e concordanti.

Le fatture sono state regolarmente annotate nella contabilità della società sportiva emittente.

La Corte di appello non valuta quali fossero gli obblighi della società sportiva, per adempiere al contratto di sponsorizzazione.

Le numerose irregolarità gestionali e contabili, della società sportiva, non possono da sole, far ritenere l'inesistenza oggettiva delle prestazioni di sponsorizzazione.

La sentenza rappresenta un mero sospetto non qualificabile come indizio grave, preciso e concordante, in violazione delle regole dell'art. 192 cod. proc. pen.

Nonostante l'accertamento che tutte le spese per l'attività sportiva erano corrisposte in contanti la sentenza deduce in maniere congetturale la retrocessione (in contranti) delle somme alla società dei ricorrenti.

La Corte d'appello avrebbe dovuto quantomeno assolvere i due imputati con la formula di cui all'articolo 530, secondo comma, cod. proc. pen. 2.

4. Solo per [OSCURATO:PERSONA].

Mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'accertamento dell'elemento psicologico.

La ricorrente risponde unicamente per le somme indicate nella dichiarazione del 2015 in relazione alle sponsorizzazioni corrisposte nell'anno 2014, nella misura di euro 51.500,00, oltre IVA.

La Corte d'appello indica il ruolo di institore della società, della ricorrente, a far data dal 12 luglio 2013 quale elemento di sicura prova della conoscenza delle false sponsorizzazioni.

In sede di appello si era evidenziato come la ricorrente fosse estranea ai contratti di sponsorizzazione, non essendo amministratrice della società al momento dell'emissione delle fatture in contestazione e dei relativi pagamenti, e non avendo neanche sottoscritto il bilancio di esercizio dell'anno 2014.

La ricorrente è diventata amministratrice della società solo dal 9 Aprile 2015; l'institore non può essere automaticamente ritenuto responsabile, come fosse una responsabilità oggettiva, in assenza di prove concrete del suo agire per la commissione del reato.

Nessun elemento è stato indicato dalla sentenza per la sussistenza del dolo specifico, nemmeno sotto forma di dolo eventuale.

Una sua condotta colposa (connotata da negligenza, imperizia o trascuratezza) non sarebbe idonea a configurare il delitto contestatole.

La Corte di appello ha pertanto omesso ogni valutazione sulla sussistenza del concorso nel reato di cui all'articolo 2 del d.

Igs. 74/2000.

Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto generici e articolati in fatto richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 3.

1. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla responsabilità di entrambi in ordine ai reati contestatigli, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità come le sponsorizzazioni sono risultate oggettivamente inesistenti, anche se solo parzialmente inesistenti.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378 - 01).

Il reato, infatti, si configura anche se solo per una sovrafatturazione pur nell'esistenza commerciale di una operazione inferiore per entità monetaria.

La mancanza di una prova precisa sull'entità di un'eventuale sovra fatturazione non esclude, pertanto, la sussistenza del reato in oggetto.

4. Sulla prova di commissione dei reati la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, rilevando (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) come le elargizioni alla società sportiva sono state considerevoli per molti anni (euro 120.00,00 per il 2010; euro 340.000, per il 2011; euro 360.000,00 per il 2012; euro 261.000,00 per il 2013; euro 51.500,00 per il 2014).

Per altre sponsorizzazioni, con altre società sportive, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, invece corrisposto pochi euro (alcune centinaia).

Dai prelevamenti in contanti sul conto della società sportiva emergeva la certa pratica del rimborso in contanti delle somme pagate per le sponsorizzazioni; la sentenza evidenzia la quasi contestualità tra i versamenti e i prelievi dei contanti (nello stesso giorno o al massimo in quello successivo agli accrediti).

I prelievi erano di importo pari o poco inferiore agli accrediti e posti in essere da soggetto non specificato nelle distinte di prelievo.

La società sportiva in oggetto aveva ricevuto altre somme per sponsorizzazioni (somme rilevanti) anche da soggetti che nessun interesse concreto avrebbero potuto avere per delle sponsorizzazioni in ambito regionale o in più Regioni, in quanto esercenti solo in un limitato territorio (ad esempio tabaccheria Caffo).Inoltre, rileva la Corte di appello che società simili a quella sportiva in oggetto avevano ricevuto somme grandemente inferiori per le sponsorizzazioni.

Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.

Il ricorso sul punto è articolato in fatto, e sostanzialmente reitera i motivi di appello senza nessun confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.

5. Sull'elemento soggettivo per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello adeguatamente motiva, rilevando come la stessa era institore della società a far data dal 12 luglio 2013 e pertanto sussiste "la prova della consapevolezza, in capo alla stessa, della reale natura delle operazioni passive compiute nell'anno 2014 ed oggetto della dichiarazione dei redditi presentata il 31 dicembre 2015 dall'imputata, nelle more subentrata al Melfa nella carica di amministratore dell'ente".

Infatti, per l'art. 2203 cod. civ.

"è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa".

Nessuna limitazione della carica di institore è stata prospettata, neanche con il ricorso in cassazione, da parte della ricorrente e, conseguentemente, nessuna illogicità manifesta può ritenersi nella motivazione della Corte di appello che accerta la sussistenza del dolo dall'incarico di institore della ricorrente a far data dal 12 luglio 2013.

La preposizione all'esercizio di un'impresa commerciale, infatti, logicamente comporta la conoscenza e condivisione delle scelte di amministrazione della società, soprattutto in relazione a somme di assoluto rilievo (per operazioni inesistenti).

6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.04"j4teseinii--;-.7o Ce" ' 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Caltanisetta con sentenza del 28 giugno 2021 ha confermato la decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela del 24 febbraio 2021 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli art.81 cod. pen. e 2 d. Igs. 74 del 2000 (anni di imposta dal 2010 al 2013) per le fatture e gli importi indicati nell'imputazione e Cauchi VeroniKa Giuseppa alla pena di anni 1 di reclusione per i reati di cui all'art. 2 d. Igs. 74 del 2000 (anno di imposta 2014) per le fatture e gli importi indicati nell'imputazione. 2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione ([OSCURATO:PERSONA] due ricorsi uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'altro a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i ricorsi si espongono unitariamente avendo aspetti comuni. Violazione di legge (art. 1 e 2 d. Igs 74 del 2000). Per la Corte di appello le sponsorizzazioni di cui alle fatture in oggetto sarebbero operazioni solo relativamente inesistenti, reali ma per un importo inferiore a quello fatturato. La prova dell'inesistenza (solo parziale) delle sponsorizzazioni sarebbe desunta dall'assenza di annotazione in contabilità spese, propedeutiche alla realizzazione delle sponsorizzazioni, della società sportiva emittente le fatture. La società sportiva sarebbe venuta meno agli obblighi di contabilità regolare (prima nota di cassa), inoltre al momento del versamento delle somme in banca si prelevavano soldi in contanti o si effettuavano bonifici per scopi non inerenti a quelli dell'associazione. Le somme corrisposte dalla società dei ricorrenti alla società sportiva sarebbero sette volte superiori ai costi da questa sostenuti. Invece, le sponsorizzazioni erano reali, in quanto la società sportiva A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato con successo ai campionati di serie B Volley. Per l'art. 1 del d. Igs. 74 del 2000 l'operazione può ritenersi falsa quando non effettuata o quando è riferita a soggetti diversi da quelli effettivi; la norma non prevede una inesistenza oggettiva solo parziale. Inoltre, si è dimostrato, nel giudizio di merito, che l'importo speso per le sponsorizzazioni è solo del 2,16% del fatturato della società dei ricorrenti, in linea con la media nazionale pari al 2,2%. Non essendo stata raggiunta la prova della restituzione in contanti delle somme, interamente, deve ritenersi che al massimo potrebbe configurarsi un illecito amministrativo relativo alla indeducibilità delle somme, non già un'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, penalmente rilevante. La fittizietà fiscale deve riguardare gli elementi negativi e non i criteri di imputazione degli stessi (art. 3 e 4 d. Igs. 74 del 2000). 2. 2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'accertamento della inesistenza relativa delle operazioni. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha effettivamente corrisposto le somme di cui alle fatture, senza una prova certa della retrocessione in contanti delle somme. L'unico dato certo è quello del prelievo in contanti dai conti correnti dell'associazione sportiva, nei giorni successivi ai bonifici relativi al corrispettivo della sponsorizzazione. Questo dato tuttavia non può ritenersi sufficiente per la prova della retrocessione delle somme in contanti. Infatti, la società sportiva pagava in contanti tutte le proprie spese (corrispettivo alle atlete, alloggi e viaggi in sei Regioni ecc.). La società sportiva, del resto, aveva sulla propria maglietta stampato il logo della società sponsor, a dimostrazione inconfutabile dell'effettività della sponsorizzazione. I giudici di merito hanno confuso il concetto di pubblicità con quello di sponsorizzazione. la sponsorizzazione avviene esclusivamente con il collegare il marchio della società dei ricorrenti alla squadra; il ritorno promozionale è indiretto, strettamente connesso al 12~e~ successo sportivo dell'associazione sportiva. Nessuna specifica attività deve essere compiuta dalla società sportiva. La sponsorizzazione consisteva solo nell'associazione del proprio marchio alla squadra di volley, in modo da sfruttare tale visibilità presso il pubblico che partecipava agli eventi sportivi. I contratti di sponsorizzazione, del resto, non devono nemmeno essere redatti per iscritto; nemmeno risulta contestata l'antieconomicità della sponsorizzazione sportiva, ovvero la dimostrazione che la cifra spesa dallo sponsor sia esagerata, sproporzionata, rispetto ai possibili vantaggi che porterebbe (o ha portato) l'operazione di sponsorizzazione. 2. 3. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.). Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha affermato la propria convinzione della colpevolezza su mere congetture, omettendo una corretta valutazione delle prove. Gli indizi indicati dalla Corte d'appello non sono gravi, precisi e concordanti. Le fatture sono state regolarmente annotate nella contabilità della società sportiva emittente. La Corte di appello non valuta quali fossero gli obblighi della società sportiva, per adempiere al contratto di sponsorizzazione. Le numerose irregolarità gestionali e contabili, della società sportiva, non possono da sole, far ritenere l'inesistenza oggettiva delle prestazioni di sponsorizzazione. La sentenza rappresenta un mero sospetto non qualificabile come indizio grave, preciso e concordante, in violazione delle regole dell'art. 192 cod. proc. pen. Nonostante l'accertamento che tutte le spese per l'attività sportiva erano corrisposte in contanti la sentenza deduce in maniere congetturale la retrocessione (in contranti) delle somme alla società dei ricorrenti. La Corte d'appello avrebbe dovuto quantomeno assolvere i due imputati con la formula di cui all'articolo 530, secondo comma, cod. proc. pen. 2. 4. Solo per [OSCURATO:PERSONA]. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'accertamento dell'elemento psicologico. La ricorrente risponde unicamente per le somme indicate nella dichiarazione del 2015 in relazione alle sponsorizzazioni corrisposte nell'anno 2014, nella misura di euro 51.500,00, oltre IVA. La Corte d'appello indica il ruolo di institore della società, della ricorrente, a far data dal 12 luglio 2013 quale elemento di sicura prova della conoscenza delle false sponsorizzazioni. In sede di appello si era evidenziato come la ricorrente fosse estranea ai contratti di sponsorizzazione, non essendo amministratrice della società al momento dell'emissione delle fatture in contestazione e dei relativi pagamenti, e non avendo neanche sottoscritto il bilancio di esercizio dell'anno 2014. La ricorrente è diventata amministratrice della società solo dal 9 Aprile 2015; l'institore non può essere automaticamente ritenuto responsabile, come fosse una responsabilità oggettiva, in assenza di prove concrete del suo agire per la commissione del reato. Nessun elemento è stato indicato dalla sentenza per la sussistenza del dolo specifico, nemmeno sotto forma di dolo eventuale. Una sua condotta colposa (connotata da negligenza, imperizia o trascuratezza) non sarebbe idonea a configurare il delitto contestatole. La Corte di appello ha pertanto omesso ogni valutazione sulla sussistenza del concorso nel reato di cui all'articolo 2 del d. Igs. 74/2000. Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto generici e articolati in fatto richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 3. 1. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla responsabilità di entrambi in ordine ai reati contestatigli, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità come le sponsorizzazioni sono risultate oggettivamente inesistenti, anche se solo parzialmente inesistenti. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud., dep. 20/01/2020, Rv. 278378 - 01). Il reato, infatti, si configura anche se solo per una sovrafatturazione pur nell'esistenza commerciale di una operazione inferiore per entità monetaria. La mancanza di una prova precisa sull'entità di un'eventuale sovra fatturazione non esclude, pertanto, la sussistenza del reato in oggetto. 4. Sulla prova di commissione dei reati la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, rilevando (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) come le elargizioni alla società sportiva sono state considerevoli per molti anni (euro 120.00,00 per il 2010; euro 340.000, per il 2011; euro 360.000,00 per il 2012; euro 261.000,00 per il 2013; euro 51.500,00 per il 2014). Per altre sponsorizzazioni, con altre società sportive, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, invece corrisposto pochi euro (alcune centinaia). Dai prelevamenti in contanti sul conto della società sportiva emergeva la certa pratica del rimborso in contanti delle somme pagate per le sponsorizzazioni; la sentenza evidenzia la quasi contestualità tra i versamenti e i prelievi dei contanti (nello stesso giorno o al massimo in quello successivo agli accrediti). I prelievi erano di importo pari o poco inferiore agli accrediti e posti in essere da soggetto non specificato nelle distinte di prelievo. La società sportiva in oggetto aveva ricevuto altre somme per sponsorizzazioni (somme rilevanti) anche da soggetti che nessun interesse concreto avrebbero potuto avere per delle sponsorizzazioni in ambito regionale o in più Regioni, in quanto esercenti solo in un limitato territorio (ad esempio tabaccheria Caffo).Inoltre, rileva la Corte di appello che società simili a quella sportiva in oggetto avevano ricevuto somme grandemente inferiori per le sponsorizzazioni. Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso sul punto è articolato in fatto, e sostanzialmente reitera i motivi di appello senza nessun confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. 5. Sull'elemento soggettivo per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello adeguatamente motiva, rilevando come la stessa era institore della società a far data dal 12 luglio 2013 e pertanto sussiste "la prova della consapevolezza, in capo alla stessa, della reale natura delle operazioni passive compiute nell'anno 2014 ed oggetto della dichiarazione dei redditi presentata il 31 dicembre 2015 dall'imputata, nelle more subentrata al Melfa nella carica di amministratore dell'ente". Infatti, per l'art. 2203 cod. civ. "è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa". Nessuna limitazione della carica di institore è stata prospettata, neanche con il ricorso in cassazione, da parte della ricorrente e, conseguentemente, nessuna illogicità manifesta può ritenersi nella motivazione della Corte di appello che accerta la sussistenza del dolo dall'incarico di institore della ricorrente a far data dal 12 luglio 2013. La preposizione all'esercizio di un'impresa commerciale, infatti, logicamente comporta la conoscenza e condivisione delle scelte di amministrazione della società, soprattutto in relazione a somme di assoluto rilievo (per operazioni inesistenti). 6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.04"j4teseinii--;-.7o Ce" ' 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00, per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichi
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