CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Pavia, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 settembre 2025 rigettava l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Pavia il 19 ottobre 2023 ed altra emessa dal medesimo Tribunale il 17 luglio 2024. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 125, 671 cod. proc. pen.non condividendo la lettura data dal giudice dell’esecuzione degli elementi posti a fondamento dell’avversata decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). Il provvedimento impugnato ha esaminato gli indicatori che, a parere della difesa, avrebbero dovuto indicare l’unicità del disegnocriminoso, quali la medesima indole dei reati, la vicinanza dei luoghi di commissione degli stessi e il breve tempo trascorso fra i reati in esame. Con ampia motivazione il Tribunale ha escluso di potere individuare una programmazione unitaria e con tali argomentazioni il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a riproporre la medesima ricostruzione difensiva già respinta, senza essere in grado di evidenziare ulteriorielementi di spunto da cui dedurre la sussistenz a del lamentato vizio. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2