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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10761/2023

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.r.g. 1679/2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’AVV.

F A [OSCURATO:PERSONA] , presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 30 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3371/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 31 maggio2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di invito al pagamento prot. n. 2016/43408 del 4 aprile2016, nonché la successiva cartella di pagamento n. 097-2016-01355284-56000, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione del rimborso delle maggiori imposte Irpef, Addizionale regionale e Addizionale comunale, trattenute dall’INPS quale sostituto di imposta sulle somme alla stessa corrisposte a titolo di assegni straordinari integrativi del reddito di lavoro dipendente; la C.T.P. di Roma accolse il ricorso e la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse il successivo appello dell’Amministrazione; la sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi; Considerato che: il 4 gennaio 2023 la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio intendendo avvalersi della possibilità di addivenire a definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, comma 1,della l.31 agosto 2022, n. 130; con propria nota del 7 marzo 2023 , l’Avvocatura generale dello Stato, che patrocina l’amministrazione finanziaria, ha comunica to di aver trasmesso alla contribuente il proprio diniego alla definizione il 24febbraio 2023; l’atto di diniego risulta nelle more oggetto di ricorso da parte della contribuente, depositato dal difensore in via telematica il 7 aprile 2023 ed accettato dalla Cancelleria il 18 aprile 2023; è opportuna la trattazione del giudizio congiuntamente a quella del ricorso avverso il provvedimento di diniego.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso principale unitamente a quella del ricorso avverso il provvedimento di diniego depositato dalla controricorrente il 7 aprile 2023.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n.r.g. 1679/2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’AVV. F A [OSCURATO:PERSONA] , presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 30 -controricorrente - avverso la sentenza n. 3371/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 31 maggio2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di invito al pagamento prot. n. 2016/43408 del 4 aprile2016, nonché la successiva cartella di pagamento n. 097-2016-01355284-56000, aventi ad oggetto la richiesta di restituzione del rimborso delle maggiori imposte Irpef, Addizionale regionale e Addizionale comunale, trattenute dall’INPS quale sostituto di imposta sulle somme alla stessa corrisposte a titolo di assegni straordinari integrativi del reddito di lavoro dipendente; la C.T.P. di Roma accolse il ricorso e la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse il successivo appello dell’Amministrazione; la sentenza d’appello è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi; Considerato che: il 4 gennaio 2023 la contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio intendendo avvalersi della possibilità di addivenire a definizione agevolata ai sensi dell’art. 5, comma 1,della l.31 agosto 2022, n. 130; con propria nota del 7 marzo 2023 , l’Avvocatura generale dello Stato, che patrocina l’amministrazione finanziaria, ha comunica to di aver trasmesso alla contribuente il proprio diniego alla definizione il 24febbraio 2023; l’atto di diniego risulta nelle more oggetto di ricorso da parte della contribuente, depositato dal difensore in via telematica il 7 aprile 2023 ed accettato dalla Cancelleria il 18 aprile 2023; è opportuna la trattazione del giudizio congiuntamente a quella del ricorso avverso il provvedimento di diniego. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso principale unitamente a quella del ricorso avverso il provvedimento di diniego depositato dalla controricorrente il 7 aprile 2023. Co
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