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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2021

Cassazione n. 42711/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] d'evu i il rigetto del ricorso.uditc41 difensore —e:avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste e@ nell'accoglimento del ricorso, -'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 aprile 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - annullava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, limitatamente al reato contestatogli al capo M) della provvisoria imputazione (reato di cui agli artt. 110, 512 -bis e 416 -bis 1 cod. pen., per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la finalità di agevolare la cosca Piromalli, attribuito fittiziamente la titolarità dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale); confermava, invece, l'indicato provvedimento custodiale con riferimento agli altri reati contestati all'indagato (capo A: reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., riqualificata la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie del concorso esterno nell'associazione mafiosa di riferimento; capo B: reato di cui agli artt. 416, 416 -bis 1 cod. pen. per essersi associato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la finalità di agevolare la cosca Pironalli, per commettere una serie indeterminata di reati di corruzione per acquisire commesse dall'A.S.P. e presidi ospedalieri e, successivamente, per ottenere i relativi pagamenti; capo H: reato di cui agli artt. 110, 318, 320, 321 e 416 -bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la finalità di agevolare l'impresa mafiosa M.C.T. riconducibile alla cosca Piromalli; capo 3: reato di cui agli artt. 110, 318, 320, 321 e 416 -bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la finalità di agevolare l'impresa mafiosa M.C.T. riconducibile alla cosca Piromalli).

2. Avverso detta ordinanza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando cinque distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, con riferimento al reato di cui al capo A) della provvisoria imputazione, "violazione di legge in relazione agli artt. 110, 416 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.", nonché vizio di motivazione.

Secondo la difesa, il venire meno della gravità indiziaria con riguardo al reato contestato all'indagato al capo M della provvisoria imputazione renderebbe difficile giustificare il diverso giudizio formulato, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo A) così come riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari, per l'assorbente rilievo che nel capo A) della rubrica si contesterebbe all'[OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto della M.C.T. s.r.I., di avere messo a disposizione di detta ditta le aggiudicazioni ottenute dalla Lewis medica s.r.I., ditta quest'ultima riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il Tribunale - sempre secondo la difesa - non avrebbe tenuto in considerazione le doglianze difensive e avrebbe finito per valorizzare elementi privi di valenza indiziaria a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]; l'ordinanza impugnata, infatti, si sarebbe dilungata, inutilmente, nella elencazione degli elementi che comproverebbero al più la vicinanza della famiglia Tripodi alla cosca Piromalli, senza, però, spiegare quale elemento potesse far ritenere la consapevolezza del ricorrente di trovarsi dinnanzi a soggetti inseriti in ambiti mafiosi e di apportare un contributo alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione in contestazione; nessun riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] si troverebbe nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; l'ordinanza avrebbe enfatizzato il contenuto di un'intercettazione in cui terzi soggetti riferivano di un colloquio avuto da uno dei due interlocutori probabilmente con l'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto parole di biasimo per un quarto soggetto (tale Galeso, anch'egli titolare di una ditta di forniture medicali); parimenti insufficiente ai fini del concorso esterno l'enfatizzazione della denuncia sporta nei confronti dell'indagato dalla Guardia di Finanza nel 2005, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad altre ventidue persone.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, con riferimento al reato di cui al capo B) della rubrica, "violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. peri, e 273 cod. proc. pen.", nonché vizio di motivazione.

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non avrebbe preso in considerazione le censure formulate nella memoria depositata all'udienza camerale in cui era stato evidenziato che: a) non era possibile sostenere la qualifica di associato del ricorrente con riguardo al reato di cui. al capo B) aggravato dalla finalità mafiosa rispetto alla intervenuta riqualificazione delle sue eventuali condotte di cui al capo A), sostanzialmente identiche, in concorso esterno; b) a ragione di ciò ci si trovava dinnanzi a una duplicazione di condotte e di contestazioni, ricadente nell'espresso divieto ,previsto dall'art. 649 cod. proc. pen.; c) la riqualificazione in concorso esterno della condotta associativa di cui al capo A) della rubrica avrebbe comportato la impossibilità di qualificare l'[OSCURATO:PERSONA] quale associato ex art. 416 cod. peri.; d) quanto all'individuazione di "Giancarlo" nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], sarebbe emersa dagli atti l'esistenza di altro soggetto con detto nome.

Ancora, sempre secondo la difesa, difetterebbe la prova dell'esistenza di un accordo associativo: le aggiudicazioni della [OSCURATO:PERSONA] (di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era socio), relative alle delibere n. 829 del 2009 e 518 del 2011, risalirebbero a periodi in cui la M.C.T. non esisteva; l'esclusione della gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, in relazione al reato di cui al capo M) della rubrica, avrebbe svuotato di sostanza l'ipotesi accusatoria relativa al reato di cui al capo B); l'ordinanza impugnata non avrebbe neppure considerato il contenuto dell'interrogatorio dell'indagato, il quale aveva spiegato i suoi rapporti con la M.C.T. di natura del tutto lecita; del tutto indebitamente, a sostegno della gravità indiziaria in ordine al reato in questione, sarebbe stata valorizzata una denuncia del 2005 per fatti afferenti a forniture pubbliche in [OSCURATO:PERSONA] per i quali l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato prosciolto; l'intercettazione n. 1254 del 25.11.2017, richiamata nel provvedimento del Tribunale quale elemento sintomatico del coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella contestata associazione, in realtà dimostrerebbe proprio l'inesistenza di qualsiasi accordo associativo che, ove realmente esistente, avrebbe visto l'[OSCURATO:PERSONA] nelle "grazie" di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri sanitari compiacenti.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo H) della rubrica.

La difesa ha, in proposito, osservato che le forniture oggetto di trattazione riguarderebbero esclusivamente la M.C.T., rispetto alla quale non avrebbe potuto discettarsi della presunta qualità di socio occulto dell'[OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale avrebbe dovuto prima individuare eventuali forniture effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dare adeguata dimostrazione del fatto che ciò avvenisse, nella sostanza, in favore della M.C.T., reale beneficiaria dei pagamenti a saldo delle stesse; che le aggiudicazioni della [OSCURATO:PERSONA], inserite nella delibera 518 del 2011 riguarderebbero esclusivamente l'ospedale di Polistena, mentre i fatti contestati al capo H) riguarderebbero le forniture per l'ospedale di [OSCURATO:PERSONA]; che l'atto investigativo dei ROS del 13.1.2019 avrebbe attestato come dette forniture fossero intervenute tra il presidio di [OSCURATO:PERSONA] e la M.C.T. senza l'intermediazione di alcuno; che, inoltre, emergendo chiaramente dal testo dell'ordinanza che nella intercettazione del 13.3.2018 gli interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto specifico riferimento all'avere il Madaffari ricevuto un ordine diretto dal dr.

Cuzzocrea e all'avere, a sua volta, ordinato a tale "Marcello" duemila telini, apparirebbe palese l'assoluta estraneità del ricorrente ai fatti contestati, anche in considerazione del fatto che lo stesso Tribunale aveva escluso a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al-capo M) della rubrica.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo 3) della rubrica.

Venuta meno la qualifica di socio occulto della M.C.T. dell'[OSCURATO:PERSONA] - secondo la difesa - maggiore sarebbe dovuto essere lo sforzo motivazionale da parte del Tribunale nella ricerca di eventuali elementi dotati di certezza e gravità che potessero giustificare un coinvolgimento concorsuale dello stesso nel delitto in contestazione; nella memoria difensiva era stato riportato un passo della intercettazione del 20.11.2017, progr. n. 32419, intervenuta tra l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale si evinceva che non era stato l'[OSCURATO:PERSONA] a recarsi a Polistena ma il Madaffari a recarsi in quei giorni a [OSCURATO:PERSONA], non venendo mai pronunciato il nome del dr.

Forte; che, quindi, tutti i contatti con il personale sanitario sarebbero stati posti in essere da soggetti diversi dal ricorrente, a carico del quale non sarebbe rinvenibile alcun contributo concorsuale alle altrui imprese criminali.2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento.

La difesa ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale, con riferimento alle ritenute esigenze cautelari, non si sarebbe confrontato con le specifiche deduzioni, con le quali era stato messo in rilievo che: l'intervenuta riqualificazione del reato di cui al capo A) della rubrica quale concorso esterno nell'associazione di che trattasi avrebbe comportato un restringimento del tempus commissi delicti al solo periodo tra la fine del 2017 e l'aprile del 2018; la contestazione "chiusa" (anni 2016 e 2017) relativa all'associazione finalizzata a episodi corruttivi non avrebbe consentito di ritenere il protrarsi delle esigenze cautelari all'attualità; avrebbero dovuto essere considerati gli esiti dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, il quale aveva fornito, fin da subito, valida giustificazione del suo comportamento; nonostante il protrarsi delle indagini fino al 2019, nessun elemento di natura anche solo indiziante sarebbe stato rinvenuto a carico del ricorrente, le cui condotte si sarebbero arrestate all'aprile 2018; insussistenti sarebbero stati in capo all'[OSCURATO:PERSONA] gli altri due pericula libertatis, ovvero il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).

2. Ciò posto, con riferimento al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata - al fine di apprezzare la portata degli elementi indiziari da cui desumere la sussistenza di un contributo casualmente efficiente e consapevole prestato dall'[OSCURATO:PERSONA] a vantaggio della cosca mafiosa dei Piromalli, posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria cristallizzata al capo A) della provvisoria contestazione, così come riqualificata nel provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari - ha, innanzitutto, proceduto a un'articolata esposizione degli esiti (costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenuto di numerose conversazioni captate) della complessa attività d'indagine relativa al procedimento c.d.

"Chirone", mettendo in evidenza come dette investigazioni avevano permesso di ricostruire le infiltrazioni della cosca Piromalli (la cui presenza sul territorio, era stata accertata in numerosi processi penali) nell'ambito della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia Tripodi, alla predetta legata da consolidati vincoli di natura criminale e parentale, grazie alla creazione di una struttura societaria ad hoc, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operante nel settore della distribuzione di prodotti sanitari, che riusciva ad accaparrarsi le forniture mediante un meccanismo illecito, ideato unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], corrompendo personale medico e paramedico, deputato a eseguire le relative richieste.

Quindi, ha ritenuto, con riferimento alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], che la sussistenza della gravità indiziaria per le condotte al medesimo contestate ai capi B), H) e 3) della rubrica rappresentava il substrato materiale del contributo effettivamente fornito dal predetto indagato al sodalizio in parola, specificando come detto contributo fosse causalmente idoneo a rafforzare la cosca Piromalli; ha, in particolare, spiegato che era emerso come la società dell'[OSCURATO:PERSONA] rappresentasse un anello importante della catena criminosa imbastita dagli indagati per consentire alla cosca Piromalli di ingerirsi nel settore delle forniture medicali e conseguire illeciti guadagni, evitando di esporsi in prima persona in ragione della presenza nella compagine societaria della M.C.T. di soggetti direttamente collegati ai referenti dei Piromalli in questo specifico settore; che, inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] si avvantaggiava dell'accordo siglato con i soci (formali e di fatto) della M.C.T., ottenendo la metà dei profitti conseguiti e beneficiando della radicata infiltrazione della predetta società nel settore, in ragione della caratura mafiosa dei soggetti che la gestivano; che sussisteva in capo all'[OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza di agevolare con la propria condotta l'associazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica, così come emergeva chiaramente dal tenore della conversazione n. 1891 del 21.12.2017 (testualmente riportata), nel corso della quale i conversanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riflettevano su quanto appreso dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva messo in risalto la conoscenza delle dinamiche mafiose da parte del Tripodi soprattutto in relazione a una vicenda, che aveva avuto quale protagonista [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel medesimo settore delle forniture medicali che, pur spendendo il nome della cosca, non aveva provveduto, poi, a corrispondere quanto dovuto; ha aggiunto che la rilevanza mafiosa del riferimento agli imprenditori Galeso e Muscolino emergeva anche da altra conversazione intercettata (la n. 1562 del 7.12.2017).

3. Ebbene detta motivazione resiste alle censure difensive, prima tra tutte a quella secondo cui il venir meno in capo al ricorrente della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo M) della rubrica, relativo alla contestazione di avere l'[OSCURATO:PERSONA] preso parte all'operazione di intestazione fittizia delle quote della M.C.T., renderebbe difficile giustificare il diverso giudizio, formulato ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui al capo A) dell'imputazione, atteso che quest'ultimo risulta basato - come evidenziato - su altri elementi ritenuti sintomatici del coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa in parola.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'ordinanza ha anche spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, la ragione per la quale non doveva attribuirsi rilievo alla circostanza che nessuno dei collaboratori di giustizia avesse reso dichiarazioni in relazione alla persona dell'[OSCURATO:PERSONA], essendo tale dato pienamente comprensibile alla luce del mancato inserimento dell'indagato all'interno dell'organigramma della cosca Piromalli.

Inconsistenti, poi, devono ritenersi le censure circa la pretesa enfatizzazione da parte del Tribunale del contenuto della richiamata conversazione intercettata e del coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale scaturito da una denuncia della Guardia di Finanza; e ciò in quanto la richiamata conversazione - come in precedenza osservato - è stata ritenuta sintomatica della consapevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] di essersi addentrato, accettandolo di buon grado, in un contesto professionale dominato da logiche mafiose e, quindi, di agevolare con la propria condotta l'associazione mafiosa di riferimento; mentre il richiamo al coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'indicato procedimento penale è stato effettuato al dichiarato fine di delineare la personalità dell'indagato e di fare comprendere come le condotte emerse nel presente procedimento non fossero meramente occasionali.

4. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha contestato il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato al medesimo contestato al capo B) della rubrica, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata ha ricostruito, esaminando e valutando gli esiti della complessa attività investigativa, la vicenda che aveva condotto alla contestazione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo B) della rubrica per avere fatto parte di un sodalizio, con la finalità di agevolare la cosca Piromalli, per commettere'una serie di delitti di corruzione per acquisire commesse dall'A.S.P. e dalle strutture ospedaliere del comprensorio reggino, nonché di ottenere i relativi pagamenti.In particolare, ha evidenziato che: ai fini del raggiungimento degli scopi programmati, gli associati corrompevano svariati sanitari con ruoli dirigenziali presso i nosocomi interessati e responsabili di farmacie, inducendoli, in cambio di denaro e regalie, a effettuare commesse di prodotti medicali o apparecchiature mediche; nell'espletamento del programma, gli indagati agivano attraverso un metodo operativo prestabilito, contando su una struttura idonea a realizzare gli obiettivi criminali e su una suddivisione di ruoli e degli utili all'interno dell'organizzazione stessa; nella vicenda un ruolo di primo piano veniva svolto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il quale offriva la completa collaborazione agli associati, fungendo la società a lui intestata come copertura formale per le forniture effettuate dalla M.C.T. alle strutture ospedaliere; numerose erano state le conversazioni registrate e gli accertamenti eseguiti che consentivano di suffragare il sistema di corruttela ideato; tale meccanismo illecito era emerso all'evidenza dalla conversazione intercorsa il 14.1.2018 tra [OSCURATO:PERSONA], socio della M.C.T., e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo svelava al proprio interlocutore la strategia seguita, che era quella di evitare gare pubbliche: formalmente era l'azienda dell'[OSCURATO:PERSONA], titolare di aggiudicazioni pubbliche, a rifornire i prodotti medicali alle strutture ospedaliere, nella sostanza veicolati dalla M.C.T.; tra le due società sussisteva un accordo relativo alla ripartizione degli utili nella misura del 50% dei guadagni dalle forniture agli ospedali; quanto riferito dal Cernuto nel corso della citata conversazione era stato oggetto di apposito riscontro, dal momento che era risultato che la M.C.T. aveva fatto ricorso, per procedere alle forniture di prodotti medicali all'A.S.P. reggina, alle aggiudicazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'[OSCURATO:PERSONA], prendendo contatti diretti con i dirigenti ospedalieri; come emergeva dal dato captativo, i soci della M.C.T. facevano riferimento al rinnovo da parte dell'A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] delle delibere di aggiudicazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., le quali, sebbene datate, continuavano a essere vigenti poiché rinnovate dall'A.S.P. all'inizio di ogni anno nel documento di prenotazione contabile; il sistema illecito ideato dagli indagati si alimentava grazie alla collaborazione e all'intermediazione di sanitari corrotti i quali, debitamente ricompensati, assegnavano agli associati una corsia preferenziale per le commesse di prodotti medicali o apparecchiature mediche, nonché per i relativi pagamenti; andava valorizzato anche il tenore della conversazione n. 1254 del 25.11.2017, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emerso come questi avessero confidato all'[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era un sanitario a loro disposizione e che, bastava che chiedessero, si sarebbe prestato a effettuare qualsiasi fornitura di prodotti medicali.

5. Dette argomentazioni non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione.Questa resiste, innanzitutto, alla censura difensiva - secondo cui il venir meno in capo al ricorrente della gravità indiziarla in ordine al reato di cui al capo M) della rubrica, relativo alla contestazione di avere l'[OSCURATO:PERSONA] preso parte all'operazione di intestazione fittizia delle quote della M.C.T., renderebbe difficile giustificare il diverso giudizio, formulato ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui al capo B) dell'imputazione - atteso che, come già evidenziato con riguardo al primo motivo di ricorso, quest'ultimo risulta basato su altri elementi ritenuti sintomatici del coinvolgimento 'dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa in parola.

Le contestazioni difensive riguardanti il significato da attribuire alla conversazione n. 1254 del 25.11.2017 sono inammissibili in questa sede, in quanto l' interpretazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta coerente e organica in relazione a tutte le altre evenienze procedimentali - così come nel caso di specie - si sottrae al sindacato di legittimità; medesime considerazioni valgono per le doglianze relative all'individuazione di "Giancarlo" nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], prospettate, invero, anche in maniera alquanto generica.

L'osservazione - secondo cui le aggiudicazioni della [OSCURATO:PERSONA] (di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era socio), relative alle delibere n. 829 del 2009 e 518 del 2011, risalirebbero a periodi in cui la M.C.T. non esisteva - è inconsistente perché non si confronta con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, alla stregua delle quali il sistema illecito si basava proprio sulla circostanza che la M.C.T. faceva leva, in virtù dell'accordo criminoso emerso dal dato captativo, sulle aggiudicazioni ottenute in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Infondata è la doglianza tesa a evidenziare la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra la contestazione della condotta di cui al capo A), così come riqualificata e quella di cui al capo B) della provvisoria imputazione.

Come si evince dalla lettura dell'ordinanza impugnata, la compagine associativa di cui al capo B) della rubrica, così come delineata dal Tribunale, si differenziava dall'associazione mafiosa per la presenza di soggetti ulteriori ed estranei al sodalizio mafioso, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, sotto il profilo temporale, le condotte di cui al reato associativo di cui al capo B) risultavano delimitate agli anni 2016 e 2017, a fronte della incolpazione associativa mafiosa contestata in forma aperta.

Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

6. Quanto al terzo e al quarto motivo di ricorso, ritiene il Collegio che le censure in essi contenute in relazione ai reati contestati all'[OSCURATO:PERSONA] ai capi H) e 3) della provvisoria contestazione sono inammissibili perché - al di là dei vizi formalmente dedotti - costituiscono mere doglianze in punto di fatto, come tali non consentite nel presente scrutinio di legittimità.

L'ordinanza impugnata ha esaminato e valutato gli esiti dell'attività investigativa dai quali ha tratto la convinzione del pieno coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nelle vicende oggetto di contestazione (cfr. pagg. 28 - 51), spiegandone le ragioni con argomentare esente da vizi della logica.

7. Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, ritiene il Collegio che non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme di cui all'art. 274 e 275 cod. proc. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

E neppure ricorre il dedotto vizio di motivazione.

E in vero, il Tribunale ha, innanzitutto, evidenziato che, con riguardo a tutte le contestazioni in oggetto, vi fosse una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile soltanto ove emergessero dagli atti elementi di fatto idonei a far ritenere inesistenti i pericoli di cui all'art. 274 cod. proc. pen.; ha spiegato che, nel caso di specie, la vicinanza temporale delle condotte agevolatrici poste in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] e la loro pervicacia consentisse di ritenere ininfluenti le considerazioni difensive in punto di attualità di dette esigenze e inidonee a scalfire detta presunzione; ha aggiunto che l'[OSCURATO:PERSONA] con il suo contributo aveva partecipato al rafforzamento della cosca Piromalli, la cui esistenza era stata accertata da molteplici pronunce giudiziarie, e che detta cosca rientrava nel novero delle c.d.

"mafie storiche", sicché era ragionevole pronosticare che l'apporto dell'[OSCURATO:PERSONA] potesse essere utilizzato dai membri della cosca ancora liberi, anche in considerazione della continuità e della stabilità di rapporti tra la cosca mafiosa e l'[OSCURATO:PERSONA], il quale si era dimostrato asservito alla risoluzione di qualunque emergenza del sodalizio.

Tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente adeguata e congrua così come quella relativa alla scelta del presidio di contenimento; al riguardo, il Tribunale ha osservato che la misura degli arresti domiciliari si rilevava idonea a soddisfare le ritenute esigenze di cautela sociale, consentendo di azzerare la possibilità che l'[OSCURATO:PERSONA] potesse mettersi in contatto con altri soggetti intranei al sodalizio.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] d'evu i il rigetto del ricorso.uditc41 difensore —e:avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste e@ nell'accoglimento del ricorso, -'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 aprile 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - annullava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, limitatamente al reato contestatogli al capo M) della provvisoria imputazione (reato di cui agli artt. 110, 512 -bis e 416 -bis 1 cod. pen., per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la finalità di agevolare la cosca Piromalli, attribuito fittiziamente la titolarità dell'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale); confermava, invece, l'indicato provvedimento custodiale con riferimento agli altri reati contestati all'indagato (capo A: reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., riqualificata la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie del concorso esterno nell'associazione mafiosa di riferimento; capo B: reato di cui agli artt. 416, 416 -bis 1 cod. pen. per essersi associato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la finalità di agevolare la cosca Pironalli, per commettere una serie indeterminata di reati di corruzione per acquisire commesse dall'A.S.P. e presidi ospedalieri e, successivamente, per ottenere i relativi pagamenti; capo H: reato di cui agli artt. 110, 318, 320, 321 e 416 -bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la finalità di agevolare l'impresa mafiosa M.C.T. riconducibile alla cosca Piromalli; capo 3: reato di cui agli artt. 110, 318, 320, 321 e 416 -bis 1 cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la finalità di agevolare l'impresa mafiosa M.C.T. riconducibile alla cosca Piromalli). 2. Avverso detta ordinanza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando cinque distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, con riferimento al reato di cui al capo A) della provvisoria imputazione, "violazione di legge in relazione agli artt. 110, 416 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.", nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa, il venire meno della gravità indiziaria con riguardo al reato contestato all'indagato al capo M della provvisoria imputazione renderebbe difficile giustificare il diverso giudizio formulato, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo A) così come riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari, per l'assorbente rilievo che nel capo A) della rubrica si contesterebbe all'[OSCURATO:PERSONA], quale socio occulto della M.C.T. s.r.I., di avere messo a disposizione di detta ditta le aggiudicazioni ottenute dalla Lewis medica s.r.I., ditta quest'ultima riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale - sempre secondo la difesa - non avrebbe tenuto in considerazione le doglianze difensive e avrebbe finito per valorizzare elementi privi di valenza indiziaria a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]; l'ordinanza impugnata, infatti, si sarebbe dilungata, inutilmente, nella elencazione degli elementi che comproverebbero al più la vicinanza della famiglia Tripodi alla cosca Piromalli, senza, però, spiegare quale elemento potesse far ritenere la consapevolezza del ricorrente di trovarsi dinnanzi a soggetti inseriti in ambiti mafiosi e di apportare un contributo alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione in contestazione; nessun riferimento all'[OSCURATO:PERSONA] si troverebbe nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; l'ordinanza avrebbe enfatizzato il contenuto di un'intercettazione in cui terzi soggetti riferivano di un colloquio avuto da uno dei due interlocutori probabilmente con l'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva avuto parole di biasimo per un quarto soggetto (tale Galeso, anch'egli titolare di una ditta di forniture medicali); parimenti insufficiente ai fini del concorso esterno l'enfatizzazione della denuncia sporta nei confronti dell'indagato dalla Guardia di Finanza nel 2005, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad altre ventidue persone. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, con riferimento al reato di cui al capo B) della rubrica, "violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. peri, e 273 cod. proc. pen.", nonché vizio di motivazione. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non avrebbe preso in considerazione le censure formulate nella memoria depositata all'udienza camerale in cui era stato evidenziato che: a) non era possibile sostenere la qualifica di associato del ricorrente con riguardo al reato di cui. al capo B) aggravato dalla finalità mafiosa rispetto alla intervenuta riqualificazione delle sue eventuali condotte di cui al capo A), sostanzialmente identiche, in concorso esterno; b) a ragione di ciò ci si trovava dinnanzi a una duplicazione di condotte e di contestazioni, ricadente nell'espresso divieto ,previsto dall'art. 649 cod. proc. pen.; c) la riqualificazione in concorso esterno della condotta associativa di cui al capo A) della rubrica avrebbe comportato la impossibilità di qualificare l'[OSCURATO:PERSONA] quale associato ex art. 416 cod. peri.; d) quanto all'individuazione di "Giancarlo" nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], sarebbe emersa dagli atti l'esistenza di altro soggetto con detto nome. Ancora, sempre secondo la difesa, difetterebbe la prova dell'esistenza di un accordo associativo: le aggiudicazioni della [OSCURATO:PERSONA] (di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era socio), relative alle delibere n. 829 del 2009 e 518 del 2011, risalirebbero a periodi in cui la M.C.T. non esisteva; l'esclusione della gravità indiziaria nei confronti dell'indagato, in relazione al reato di cui al capo M) della rubrica, avrebbe svuotato di sostanza l'ipotesi accusatoria relativa al reato di cui al capo B); l'ordinanza impugnata non avrebbe neppure considerato il contenuto dell'interrogatorio dell'indagato, il quale aveva spiegato i suoi rapporti con la M.C.T. di natura del tutto lecita; del tutto indebitamente, a sostegno della gravità indiziaria in ordine al reato in questione, sarebbe stata valorizzata una denuncia del 2005 per fatti afferenti a forniture pubbliche in [OSCURATO:PERSONA] per i quali l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato prosciolto; l'intercettazione n. 1254 del 25.11.2017, richiamata nel provvedimento del Tribunale quale elemento sintomatico del coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella contestata associazione, in realtà dimostrerebbe proprio l'inesistenza di qualsiasi accordo associativo che, ove realmente esistente, avrebbe visto l'[OSCURATO:PERSONA] nelle "grazie" di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri sanitari compiacenti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo H) della rubrica. La difesa ha, in proposito, osservato che le forniture oggetto di trattazione riguarderebbero esclusivamente la M.C.T., rispetto alla quale non avrebbe potuto discettarsi della presunta qualità di socio occulto dell'[OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale avrebbe dovuto prima individuare eventuali forniture effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e, poi, dare adeguata dimostrazione del fatto che ciò avvenisse, nella sostanza, in favore della M.C.T., reale beneficiaria dei pagamenti a saldo delle stesse; che le aggiudicazioni della [OSCURATO:PERSONA], inserite nella delibera 518 del 2011 riguarderebbero esclusivamente l'ospedale di Polistena, mentre i fatti contestati al capo H) riguarderebbero le forniture per l'ospedale di [OSCURATO:PERSONA]; che l'atto investigativo dei ROS del 13.1.2019 avrebbe attestato come dette forniture fossero intervenute tra il presidio di [OSCURATO:PERSONA] e la M.C.T. senza l'intermediazione di alcuno; che, inoltre, emergendo chiaramente dal testo dell'ordinanza che nella intercettazione del 13.3.2018 gli interlocutori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto specifico riferimento all'avere il Madaffari ricevuto un ordine diretto dal dr. Cuzzocrea e all'avere, a sua volta, ordinato a tale "Marcello" duemila telini, apparirebbe palese l'assoluta estraneità del ricorrente ai fatti contestati, anche in considerazione del fatto che lo stesso Tribunale aveva escluso a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui al-capo M) della rubrica. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo 3) della rubrica. Venuta meno la qualifica di socio occulto della M.C.T. dell'[OSCURATO:PERSONA] - secondo la difesa - maggiore sarebbe dovuto essere lo sforzo motivazionale da parte del Tribunale nella ricerca di eventuali elementi dotati di certezza e gravità che potessero giustificare un coinvolgimento concorsuale dello stesso nel delitto in contestazione; nella memoria difensiva era stato riportato un passo della intercettazione del 20.11.2017, progr. n. 32419, intervenuta tra l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal quale si evinceva che non era stato l'[OSCURATO:PERSONA] a recarsi a Polistena ma il Madaffari a recarsi in quei giorni a [OSCURATO:PERSONA], non venendo mai pronunciato il nome del dr. Forte; che, quindi, tutti i contatti con il personale sanitario sarebbero stati posti in essere da soggetti diversi dal ricorrente, a carico del quale non sarebbe rinvenibile alcun contributo concorsuale alle altrui imprese criminali.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di contenimento. La difesa ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale, con riferimento alle ritenute esigenze cautelari, non si sarebbe confrontato con le specifiche deduzioni, con le quali era stato messo in rilievo che: l'intervenuta riqualificazione del reato di cui al capo A) della rubrica quale concorso esterno nell'associazione di che trattasi avrebbe comportato un restringimento del tempus commissi delicti al solo periodo tra la fine del 2017 e l'aprile del 2018; la contestazione "chiusa" (anni 2016 e 2017) relativa all'associazione finalizzata a episodi corruttivi non avrebbe consentito di ritenere il protrarsi delle esigenze cautelari all'attualità; avrebbero dovuto essere considerati gli esiti dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, il quale aveva fornito, fin da subito, valida giustificazione del suo comportamento; nonostante il protrarsi delle indagini fino al 2019, nessun elemento di natura anche solo indiziante sarebbe stato rinvenuto a carico del ricorrente, le cui condotte si sarebbero arrestate all'aprile 2018; insussistenti sarebbero stati in capo all'[OSCURATO:PERSONA] gli altri due pericula libertatis, ovvero il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, con riferimento al primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata - al fine di apprezzare la portata degli elementi indiziari da cui desumere la sussistenza di un contributo casualmente efficiente e consapevole prestato dall'[OSCURATO:PERSONA] a vantaggio della cosca mafiosa dei Piromalli, posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria cristallizzata al capo A) della provvisoria contestazione, così come riqualificata nel provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari - ha, innanzitutto, proceduto a un'articolata esposizione degli esiti (costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenuto di numerose conversazioni captate) della complessa attività d'indagine relativa al procedimento c.d. "Chirone", mettendo in evidenza come dette investigazioni avevano permesso di ricostruire le infiltrazioni della cosca Piromalli (la cui presenza sul territorio, era stata accertata in numerosi processi penali) nell'ambito della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia Tripodi, alla predetta legata da consolidati vincoli di natura criminale e parentale, grazie alla creazione di una struttura societaria ad hoc, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operante nel settore della distribuzione di prodotti sanitari, che riusciva ad accaparrarsi le forniture mediante un meccanismo illecito, ideato unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], corrompendo personale medico e paramedico, deputato a eseguire le relative richieste. Quindi, ha ritenuto, con riferimento alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], che la sussistenza della gravità indiziaria per le condotte al medesimo contestate ai capi B), H) e 3) della rubrica rappresentava il substrato materiale del contributo effettivamente fornito dal predetto indagato al sodalizio in parola, specificando come detto contributo fosse causalmente idoneo a rafforzare la cosca Piromalli; ha, in particolare, spiegato che era emerso come la società dell'[OSCURATO:PERSONA] rappresentasse un anello importante della catena criminosa imbastita dagli indagati per consentire alla cosca Piromalli di ingerirsi nel settore delle forniture medicali e conseguire illeciti guadagni, evitando di esporsi in prima persona in ragione della presenza nella compagine societaria della M.C.T. di soggetti direttamente collegati ai referenti dei Piromalli in questo specifico settore; che, inoltre, l'[OSCURATO:PERSONA] si avvantaggiava dell'accordo siglato con i soci (formali e di fatto) della M.C.T., ottenendo la metà dei profitti conseguiti e beneficiando della radicata infiltrazione della predetta società nel settore, in ragione della caratura mafiosa dei soggetti che la gestivano; che sussisteva in capo all'[OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza di agevolare con la propria condotta l'associazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica, così come emergeva chiaramente dal tenore della conversazione n. 1891 del 21.12.2017 (testualmente riportata), nel corso della quale i conversanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riflettevano su quanto appreso dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva messo in risalto la conoscenza delle dinamiche mafiose da parte del Tripodi soprattutto in relazione a una vicenda, che aveva avuto quale protagonista [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel medesimo settore delle forniture medicali che, pur spendendo il nome della cosca, non aveva provveduto, poi, a corrispondere quanto dovuto; ha aggiunto che la rilevanza mafiosa del riferimento agli imprenditori Galeso e Muscolino emergeva anche da altra conversazione intercettata (la n. 1562 del 7.12.2017). 3. Ebbene detta motivazione resiste alle censure difensive, prima tra tutte a quella secondo cui il venir meno in capo al ricorrente della gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo M) della rubrica, relativo alla contestazione di avere l'[OSCURATO:PERSONA] preso parte all'operazione di intestazione fittizia delle quote della M.C.T., renderebbe difficile giustificare il diverso giudizio, formulato ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui al capo A) dell'imputazione, atteso che quest'ultimo risulta basato - come evidenziato - su altri elementi ritenuti sintomatici del coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa in parola. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'ordinanza ha anche spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, la ragione per la quale non doveva attribuirsi rilievo alla circostanza che nessuno dei collaboratori di giustizia avesse reso dichiarazioni in relazione alla persona dell'[OSCURATO:PERSONA], essendo tale dato pienamente comprensibile alla luce del mancato inserimento dell'indagato all'interno dell'organigramma della cosca Piromalli. Inconsistenti, poi, devono ritenersi le censure circa la pretesa enfatizzazione da parte del Tribunale del contenuto della richiamata conversazione intercettata e del coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale scaturito da una denuncia della Guardia di Finanza; e ciò in quanto la richiamata conversazione - come in precedenza osservato - è stata ritenuta sintomatica della consapevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] di essersi addentrato, accettandolo di buon grado, in un contesto professionale dominato da logiche mafiose e, quindi, di agevolare con la propria condotta l'associazione mafiosa di riferimento; mentre il richiamo al coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'indicato procedimento penale è stato effettuato al dichiarato fine di delineare la personalità dell'indagato e di fare comprendere come le condotte emerse nel presente procedimento non fossero meramente occasionali. 4. Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha contestato il giudizio di gravità indiziaria a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato al medesimo contestato al capo B) della rubrica, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata ha ricostruito, esaminando e valutando gli esiti della complessa attività investigativa, la vicenda che aveva condotto alla contestazione nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo B) della rubrica per avere fatto parte di un sodalizio, con la finalità di agevolare la cosca Piromalli, per commettere'una serie di delitti di corruzione per acquisire commesse dall'A.S.P. e dalle strutture ospedaliere del comprensorio reggino, nonché di ottenere i relativi pagamenti.In particolare, ha evidenziato che: ai fini del raggiungimento degli scopi programmati, gli associati corrompevano svariati sanitari con ruoli dirigenziali presso i nosocomi interessati e responsabili di farmacie, inducendoli, in cambio di denaro e regalie, a effettuare commesse di prodotti medicali o apparecchiature mediche; nell'espletamento del programma, gli indagati agivano attraverso un metodo operativo prestabilito, contando su una struttura idonea a realizzare gli obiettivi criminali e su una suddivisione di ruoli e degli utili all'interno dell'organizzazione stessa; nella vicenda un ruolo di primo piano veniva svolto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il quale offriva la completa collaborazione agli associati, fungendo la società a lui intestata come copertura formale per le forniture effettuate dalla M.C.T. alle strutture ospedaliere; numerose erano state le conversazioni registrate e gli accertamenti eseguiti che consentivano di suffragare il sistema di corruttela ideato; tale meccanismo illecito era emerso all'evidenza dalla conversazione intercorsa il 14.1.2018 tra [OSCURATO:PERSONA], socio della M.C.T., e tale [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo svelava al proprio interlocutore la strategia seguita, che era quella di evitare gare pubbliche: formalmente era l'azienda dell'[OSCURATO:PERSONA], titolare di aggiudicazioni pubbliche, a rifornire i prodotti medicali alle strutture ospedaliere, nella sostanza veicolati dalla M.C.T.; tra le due società sussisteva un accordo relativo alla ripartizione degli utili nella misura del 50% dei guadagni dalle forniture agli ospedali; quanto riferito dal Cernuto nel corso della citata conversazione era stato oggetto di apposito riscontro, dal momento che era risultato che la M.C.T. aveva fatto ricorso, per procedere alle forniture di prodotti medicali all'A.S.P. reggina, alle aggiudicazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell'[OSCURATO:PERSONA], prendendo contatti diretti con i dirigenti ospedalieri; come emergeva dal dato captativo, i soci della M.C.T. facevano riferimento al rinnovo da parte dell'A.S.P. di [OSCURATO:PERSONA] delle delibere di aggiudicazioni ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., le quali, sebbene datate, continuavano a essere vigenti poiché rinnovate dall'A.S.P. all'inizio di ogni anno nel documento di prenotazione contabile; il sistema illecito ideato dagli indagati si alimentava grazie alla collaborazione e all'intermediazione di sanitari corrotti i quali, debitamente ricompensati, assegnavano agli associati una corsia preferenziale per le commesse di prodotti medicali o apparecchiature mediche, nonché per i relativi pagamenti; andava valorizzato anche il tenore della conversazione n. 1254 del 25.11.2017, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era emerso come questi avessero confidato all'[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era un sanitario a loro disposizione e che, bastava che chiedessero, si sarebbe prestato a effettuare qualsiasi fornitura di prodotti medicali. 5. Dette argomentazioni non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione.Questa resiste, innanzitutto, alla censura difensiva - secondo cui il venir meno in capo al ricorrente della gravità indiziarla in ordine al reato di cui al capo M) della rubrica, relativo alla contestazione di avere l'[OSCURATO:PERSONA] preso parte all'operazione di intestazione fittizia delle quote della M.C.T., renderebbe difficile giustificare il diverso giudizio, formulato ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui al capo B) dell'imputazione - atteso che, come già evidenziato con riguardo al primo motivo di ricorso, quest'ultimo risulta basato su altri elementi ritenuti sintomatici del coinvolgimento 'dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda delittuosa in parola. Le contestazioni difensive riguardanti il significato da attribuire alla conversazione n. 1254 del 25.11.2017 sono inammissibili in questa sede, in quanto l' interpretazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta coerente e organica in relazione a tutte le altre evenienze procedimentali - così come nel caso di specie - si sottrae al sindacato di legittimità; medesime considerazioni valgono per le doglianze relative all'individuazione di "Giancarlo" nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], prospettate, invero, anche in maniera alquanto generica. L'osservazione - secondo cui le aggiudicazioni della [OSCURATO:PERSONA] (di cui l'[OSCURATO:PERSONA] era socio), relative alle delibere n. 829 del 2009 e 518 del 2011, risalirebbero a periodi in cui la M.C.T. non esisteva - è inconsistente perché non si confronta con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, alla stregua delle quali il sistema illecito si basava proprio sulla circostanza che la M.C.T. faceva leva, in virtù dell'accordo criminoso emerso dal dato captativo, sulle aggiudicazioni ottenute in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Infondata è la doglianza tesa a evidenziare la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra la contestazione della condotta di cui al capo A), così come riqualificata e quella di cui al capo B) della provvisoria imputazione. Come si evince dalla lettura dell'ordinanza impugnata, la compagine associativa di cui al capo B) della rubrica, così come delineata dal Tribunale, si differenziava dall'associazione mafiosa per la presenza di soggetti ulteriori ed estranei al sodalizio mafioso, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, sotto il profilo temporale, le condotte di cui al reato associativo di cui al capo B) risultavano delimitate agli anni 2016 e 2017, a fronte della incolpazione associativa mafiosa contestata in forma aperta. Ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. 6. Quanto al terzo e al quarto motivo di ricorso, ritiene il Collegio che le censure in essi contenute in relazione ai reati contestati all'[OSCURATO:PERSONA] ai capi H) e 3) della provvisoria contestazione sono inammissibili perché - al di là dei vizi formalmente dedotti - costituiscono mere doglianze in punto di fatto, come tali non consentite nel presente scrutinio di legittimità. L'ordinanza impugnata ha esaminato e valutato gli esiti dell'attività investigativa dai quali ha tratto la convinzione del pieno coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nelle vicende oggetto di contestazione (cfr. pagg. 28 - 51), spiegandone le ragioni con argomentare esente da vizi della logica. 7. Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, ritiene il Collegio che non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme di cui all'art. 274 e 275 cod. proc. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. E neppure ricorre il dedotto vizio di motivazione. E in vero, il Tribunale ha, innanzitutto, evidenziato che, con riguardo a tutte le contestazioni in oggetto, vi fosse una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, superabile soltanto ove emergessero dagli atti elementi di fatto idonei a far ritenere inesistenti i pericoli di cui all'art. 274 cod. proc. pen.; ha spiegato che, nel caso di specie, la vicinanza temporale delle condotte agevolatrici poste in essere dall'[OSCURATO:PERSONA] e la loro pervicacia consentisse di ritenere ininfluenti le considerazioni difensive in punto di attualità di dette esigenze e inidonee a scalfire detta presunzione; ha aggiunto che l'[OSCURATO:PERSONA] con il suo contributo aveva partecipato al rafforzamento della cosca Piromalli, la cui esistenza era stata accertata da molteplici pronunce giudiziarie, e che detta cosca rientrava nel novero delle c.d. "mafie storiche", sicché era ragionevole pronosticare che l'apporto dell'[OSCURATO:PERSONA] potesse essere utilizzato dai membri della cosca ancora liberi, anche in considerazione della continuità e della stabilità di rapporti tra la cosca mafiosa e l'[OSCURATO:PERSONA], il quale si era dimostrato asservito alla risoluzione di qualunque emergenza del sodalizio. Tale valutazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente adeguata e congrua così come quella relativa alla scelta del presidio di contenimento; al riguardo, il Tribunale ha osservato che la misura degli arresti domiciliari si rilevava idonea a soddisfare le ritenute esigenze di cautela sociale, consentendo di azzerare la possibilità che l'[OSCURATO:PERSONA] potesse mettersi in contatto con altri soggetti intranei al sodalizio. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del r
Sentenza Cassazione n. 42711/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris