CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1967
Cassazione n. 29218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1967 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • A [OSCURATO:PERSONA] 1.GIUSTINI Alessandro ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.73 d.P.R. 309/90, e lo aveva condannato alla pena di giustizia previo riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche, in relazione alla detenzione di circa 200 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 72 involucri. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato due motivi di ricorso. Con il primo motivo assume vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, assu- mendo che il giudice distrettuale si era adeguato alla ricostruzione ac- colta dal giudice di primo grado, in assenza di una rivalutazione critica del fatto sulla base delle doglianze formulate dall'imputato con l'atto di appello. 2.1 Con una seconda articolazione lamenta mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. tenuto conto, alla stregua della corretta valuta- zione dei fatti di causa, dell'inconsistenza del profitto derivante dalla commissione del reato. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta con- traddizioni evidenti e pertanto non si presta ad essere sottoposta al sin- dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto ge- nerici, che propongono una alternativa ricostruzione della vicenda fat- tuale, non più suscettibile di rivisitazione, e risultano meramente ripro- duttivi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e disat- tese con argomenti privi di manifesta illogicità o contraddittorietà. 4. Manifestamente infondate sono in particolare le censure concer- nenti il mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha fornito adeguata motivazione prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente, il nu- mero di dosi ricavabili, le modalità della condotta monitorate, il contesto criminale in cui il ricorrente risultava inserito, la presenza del corredo sintomatico di una florida e non modesta attività di spaccio (somme di denaro in contanti, presentazione dello stupefacente in involucri separati occultati in parti diverse del veicolo, bilancino di precisione). 4.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della mo- difica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra conside- razione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010; sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi meno grave anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività dello stesso (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).Orbene un siffatto compito è stato puntual- mente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive dosi ricavabili dallo stupefa- cente, tanto alle modalità della condotta, che palesavano una attività di smercio non riconducibile al piccolo spaccio bensì ad una capacità di ri- fornimento decisamente di livello superiore, accompagnata dalla cono- scenza di canali di rifornimento e da una notevole capacità diffusiva. 5. Tenuto conto delle considerazioni sopra evidenziate manifesta- mente infondata è anche la censura che assume la applicabilità nella specie della circostanza attenuante speciale del danno-profitto di speciale tenuità trattandosi di censura per la prima volta avanzata nei motivi di legittimità e pertanto improponibile ai sensi dell'art.606 cpv.cod.proc.pen. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom