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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34504/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 14/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 27/02/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, legge fallimentare, quale amministratore unico de [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 28/11/2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA]Oca, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale basato la motivazione su elementi diversi rispetto a quelli valutati dal primo giudice, travisandone il senso; 2.2 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale affermato che la difesa non aveva prodotto alcuna documentazione dimostrativa della inesigibilità dei crediti vantati nei confronti della Rupolo, in tal modo senza considerare che tali documenti, se esistenti, avrebbero già dovuto fare parte del compendio probatorio; senza contare, inoltre, che la Corte territoriale ha ascritto all'imputato una distrazione per omissione, benché il reato contestatogli sia di bancarotta fraudolenta documentale, relativamente al credito non azionato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società fallita due anni prima rispetto a [OSCURATO:PERSONA] tecnologie s.r.I., ed in cui l'imputato non aveva alcun ruolo; in ogni caso, a fronte della mancata insinuazione del curatore nel fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per mancata possibilità di riparto per i crediti chirografari, è lecito dubitare dell'azionabilità del credito, con conseguente inconfigurabilità della condotta di bancarotta fraudolenta per impedire il recupero del credito.

Del tutto insufficiente, inoltre, risulta la motivazione circa la mancata qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice, posto che dalla stessa relazione del curatore risulta che vi era un commercialista che curava la contabilità, il dott. [OSCURATO:PERSONA], il rapporto con il quale, al più, è stato connotato da negligenza, avendo il detto commercialista rinunciato all'incarico dopo la dichiarazione di fallimento; 2.3 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una recidiva mai contestata, pur avendo riconosciuto elementi positivi in favore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va premesso che nel caso in esame la motivazione delle sentenze di merito si integra reciprocamente, trattandosi di "doppia conforme", con la conseguenza che anche alla luce della motivazione del primo giudice appare del tutto chiara la ricostruzione della condotta ascritta all'imputato e del tutto coerente la valutazione delle prove, con conseguente logicità della motivazione della sentenza impugnata.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso risultano del tutto versati in fatto, atteso che la società era stata dichiarata fallita a seguito del contenzioso instauratosi con un dipendente e che, in sede prefallimentare, il Galeazzi aveva chiesto un differimento al Tribunale per avviare le trattative con il dipendente, nelle more del quale entrambi i soci della fallita, Galeazzi e Rupolo, avevano ceduto le quote a favore di un cittadino rumeno, nominato contestualmente amministratore. [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, aveva poi riferito al curatore che la società fallita aveva operato, fino al maggio 2011, presso i cantieri della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società fallita, a sua volta, nel 2011; tale versione era stata confermata anche dal socio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito al curatore che le [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operava come fornitore di manodopera per la [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:SOCIETA] alla contabilità, il commercialista, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di aver tenuto la contabilità sino al 2010, e di non essere stato richiesto, in seguito, di svolgere alcun adempimento, pur non avendo riconsegnato alcuna documentazione e segnalando di non aver rinvenuto né gli originali della contabilità né una lettera di restituzione della stessa; nessuna documentazione relativa al triennio successivo al 2010 era stata, in ogni caso, rinvenuta dal curatore o a questi consegnata, oltre ad un riepilogo sommario delle operazioni svolte dalla fallita.

La sentenza di primo grado ha dato, altresì, atto della documentazione prodotta in sede di rito abbreviato, e consistita in alcune fatture attive relative al gennaio ed al febbraio 2011, estratti di conto corrente relativi al biennio 2011-2013, estratti del libro giornale e del libro delle fatture relativi al 2011, una bozza del bilancio al 31/12/2011.

Risulta quindi conclamata la circostanza che per il triennio 2011-2013 la contabilità non fosse stata consegnata, non essendo stato possibile accertare se la stessa fosse stata o meno tenuta, ovvero successivamente distrutta, in tal modo non essendo stato possibile individuare quale destinazione avessero avuto le poste attive della fallita, la quale - come emerso dal bilancio al 31/12/2010 - annoverava un rilevante credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., superiore a 500.000,00 euro - mai azionato e neanche fatto oggetto di insinuazione al passivo fallimentare della predetta - ed un ulteriore credito nei confronti di altra società.

Del tutto logicamente, quindi, è stato osservato come il credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse progressivamente maturato, evidenziandosi una altrettanto progressiva condizione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, se sostenuta da evidenze documentali, avrebbe consentito di configurare la condotta di bancarotta per atti dolosi cagionativi del fallimento; da ciò è conseguita l'individuazione della connotazione fraudolenta della condotta, da parte dell'amministratore della fallita, relativamente alla gestione della contabilità, consistita nella volontà di occultare la condotta compiacente tenuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; non a caso, infatti, il vuoto documentale si colloca, temporalmente, nel triennio 2010-2013, coincidente con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza soluzione di continuità con il credito nei confronti di quest'ultima, emerso dal bilancio al 31/12/2010.

Nei motivi di appello, peraltro, la difesa aveva affermato, in maniera del tutto generica, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era fallita due anni prima, in quanto, a sua volta, vantava crediti inesigibili, come risultato anche dalla dichiarazione resa dalla curatrice del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affermazioni già in grado di appello meramente assertive e prive di qualsiasi allegazione.

Rispetto alle evidenze processuali, la Corte di merito ha, quindi, ribadito il rapporto di cointeressenza tra le due società, peraltro ammesso pacificamente dall'imputato in sede di esame, evidenziando l'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento, da parte della difesa, rispetto all'assetto documentale raggiunto in primo grado, e ribadendo, infine, la strumentalità della condotta ascritta al ricorrente rispetto al mancato accertamento delle condizioni patrimoniali della fallita (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279179; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276650; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915).

In tal senso, inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta dell'imputato non fosse in alcun modo inquadrabile in una condotta di tipo negligente; come in precedenza evidenziato, infatti, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di non essere stato in alcun modo incaricato di tenere la contabilità in epoca successiva alla redazione del bilancio al 31/12/2010, essendo del tutto pacifico come l'onere di tenuta e di conservazione della documentazione gravi sul legale rappresentante dell'impresa, anche qualora questi si avvalga della collaborazione di un professionista, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia redatta secondo le indicazioni date dal predetto soggetto, che resta, perciò, sempre responsabile della tenuta di una regolare e veritiera contabilità (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 19/02/1994, Decenvirale, Rv. 197268).

I motivi di ricorso, quindi, risultano del tutto avulsi da un serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che reiterativi e, come detto, tendenti ad una diversa ricostruzione della vicenda processuale, neanche coerente con i principi della giurisprudenza di legittimità.

3. [OSCURATO:SOCIETA] al terzo motivo di ricorso, pacificamente non risulta contestata alcuna recidiva, e, non a caso, la sentenza impugnata dà atto che detta circostanza aggravante non è stata contestata, pur in presenza delle condizioni che l'avrebbero resa possibile; in ogni caso, nessuna recidiva è stata ritenuta.

La difesa, evidentemente, confonde tale motivazione con la diversa valutazione dei precedenti penali da parte della Corte di merito, funzionale ad escludere la possibilità di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, pur all'esito della valutazione comparativa con gli elementi in favore del predetto.

Anche in tal senso, quindi, il motivo di ricorso appare del tutto fuori fuoco rispetto al tessuto motivazionale di riferimento.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 14/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 27/02/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, legge fallimentare, quale amministratore unico de [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 28/11/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA]Oca, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale basato la motivazione su elementi diversi rispetto a quelli valutati dal primo giudice, travisandone il senso; 2.2 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale affermato che la difesa non aveva prodotto alcuna documentazione dimostrativa della inesigibilità dei crediti vantati nei confronti della Rupolo, in tal modo senza considerare che tali documenti, se esistenti, avrebbero già dovuto fare parte del compendio probatorio; senza contare, inoltre, che la Corte territoriale ha ascritto all'imputato una distrazione per omissione, benché il reato contestatogli sia di bancarotta fraudolenta documentale, relativamente al credito non azionato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società fallita due anni prima rispetto a [OSCURATO:PERSONA] tecnologie s.r.I., ed in cui l'imputato non aveva alcun ruolo; in ogni caso, a fronte della mancata insinuazione del curatore nel fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per mancata possibilità di riparto per i crediti chirografari, è lecito dubitare dell'azionabilità del credito, con conseguente inconfigurabilità della condotta di bancarotta fraudolenta per impedire il recupero del credito. Del tutto insufficiente, inoltre, risulta la motivazione circa la mancata qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice, posto che dalla stessa relazione del curatore risulta che vi era un commercialista che curava la contabilità, il dott. [OSCURATO:PERSONA], il rapporto con il quale, al più, è stato connotato da negligenza, avendo il detto commercialista rinunciato all'incarico dopo la dichiarazione di fallimento; 2.3 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità e decadenza, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche sulla base di una recidiva mai contestata, pur avendo riconosciuto elementi positivi in favore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che nel caso in esame la motivazione delle sentenze di merito si integra reciprocamente, trattandosi di "doppia conforme", con la conseguenza che anche alla luce della motivazione del primo giudice appare del tutto chiara la ricostruzione della condotta ascritta all'imputato e del tutto coerente la valutazione delle prove, con conseguente logicità della motivazione della sentenza impugnata. 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso risultano del tutto versati in fatto, atteso che la società era stata dichiarata fallita a seguito del contenzioso instauratosi con un dipendente e che, in sede prefallimentare, il Galeazzi aveva chiesto un differimento al Tribunale per avviare le trattative con il dipendente, nelle more del quale entrambi i soci della fallita, Galeazzi e Rupolo, avevano ceduto le quote a favore di un cittadino rumeno, nominato contestualmente amministratore. [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, aveva poi riferito al curatore che la società fallita aveva operato, fino al maggio 2011, presso i cantieri della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società fallita, a sua volta, nel 2011; tale versione era stata confermata anche dal socio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito al curatore che le [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operava come fornitore di manodopera per la [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:SOCIETA] alla contabilità, il commercialista, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di aver tenuto la contabilità sino al 2010, e di non essere stato richiesto, in seguito, di svolgere alcun adempimento, pur non avendo riconsegnato alcuna documentazione e segnalando di non aver rinvenuto né gli originali della contabilità né una lettera di restituzione della stessa; nessuna documentazione relativa al triennio successivo al 2010 era stata, in ogni caso, rinvenuta dal curatore o a questi consegnata, oltre ad un riepilogo sommario delle operazioni svolte dalla fallita. La sentenza di primo grado ha dato, altresì, atto della documentazione prodotta in sede di rito abbreviato, e consistita in alcune fatture attive relative al gennaio ed al febbraio 2011, estratti di conto corrente relativi al biennio 2011-2013, estratti del libro giornale e del libro delle fatture relativi al 2011, una bozza del bilancio al 31/12/2011. Risulta quindi conclamata la circostanza che per il triennio 2011-2013 la contabilità non fosse stata consegnata, non essendo stato possibile accertare se la stessa fosse stata o meno tenuta, ovvero successivamente distrutta, in tal modo non essendo stato possibile individuare quale destinazione avessero avuto le poste attive della fallita, la quale - come emerso dal bilancio al 31/12/2010 - annoverava un rilevante credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., superiore a 500.000,00 euro - mai azionato e neanche fatto oggetto di insinuazione al passivo fallimentare della predetta - ed un ulteriore credito nei confronti di altra società. Del tutto logicamente, quindi, è stato osservato come il credito verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse progressivamente maturato, evidenziandosi una altrettanto progressiva condizione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, se sostenuta da evidenze documentali, avrebbe consentito di configurare la condotta di bancarotta per atti dolosi cagionativi del fallimento; da ciò è conseguita l'individuazione della connotazione fraudolenta della condotta, da parte dell'amministratore della fallita, relativamente alla gestione della contabilità, consistita nella volontà di occultare la condotta compiacente tenuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; non a caso, infatti, il vuoto documentale si colloca, temporalmente, nel triennio 2010-2013, coincidente con il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza soluzione di continuità con il credito nei confronti di quest'ultima, emerso dal bilancio al 31/12/2010. Nei motivi di appello, peraltro, la difesa aveva affermato, in maniera del tutto generica, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era fallita due anni prima, in quanto, a sua volta, vantava crediti inesigibili, come risultato anche dalla dichiarazione resa dalla curatrice del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affermazioni già in grado di appello meramente assertive e prive di qualsiasi allegazione. Rispetto alle evidenze processuali, la Corte di merito ha, quindi, ribadito il rapporto di cointeressenza tra le due società, peraltro ammesso pacificamente dall'imputato in sede di esame, evidenziando l'assenza di qualsivoglia ulteriore elemento, da parte della difesa, rispetto all'assetto documentale raggiunto in primo grado, e ribadendo, infine, la strumentalità della condotta ascritta al ricorrente rispetto al mancato accertamento delle condizioni patrimoniali della fallita (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279179; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276650; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915). In tal senso, inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta dell'imputato non fosse in alcun modo inquadrabile in una condotta di tipo negligente; come in precedenza evidenziato, infatti, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di non essere stato in alcun modo incaricato di tenere la contabilità in epoca successiva alla redazione del bilancio al 31/12/2010, essendo del tutto pacifico come l'onere di tenuta e di conservazione della documentazione gravi sul legale rappresentante dell'impresa, anche qualora questi si avvalga della collaborazione di un professionista, dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia redatta secondo le indicazioni date dal predetto soggetto, che resta, perciò, sempre responsabile della tenuta di una regolare e veritiera contabilità (Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 19/02/1994, Decenvirale, Rv. 197268). I motivi di ricorso, quindi, risultano del tutto avulsi da un serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che reiterativi e, come detto, tendenti ad una diversa ricostruzione della vicenda processuale, neanche coerente con i principi della giurisprudenza di legittimità. 3. [OSCURATO:SOCIETA] al terzo motivo di ricorso, pacificamente non risulta contestata alcuna recidiva, e, non a caso, la sentenza impugnata dà atto che detta circostanza aggravante non è stata contestata, pur in presenza delle condizioni che l'avrebbero resa possibile; in ogni caso, nessuna recidiva è stata ritenuta. La difesa, evidentemente, confonde tale motivazione con la diversa valutazione dei precedenti penali da parte della Corte di merito, funzionale ad escludere la possibilità di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, pur all'esito della valutazione comparativa con gli elementi in favore del predetto. Anche in tal senso, quindi, il motivo di ricorso appare del tutto fuori fuoco rispetto al tessuto motivazionale di riferimento. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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