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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29503/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni del 19/11/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 110, 628, comma primo e terzo, n.1, cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica ed apparente quanto alla prova della colpevolezza dell'imputato; la sentenza di condanna si basa su ragionamenti ipotetici ed apodittici, senza confronto con le argomentazioni difensive, essendo la responsabilità stata ricostruita solo sulla base di due telefonate captate all'interno dell'autovettura del ricorrente; tuttavia la difesa aveva riscontato ed eccepito una serie di discrasie che non permettevano di identificare la descrizione in questione con la rapina oggetto di contestazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 628, comma primo e gedo, n. 1 e art. 63 cod. pen. quanto al calcolo degli aumenti di pena previsti per le aggravanti contestate; all'Abbate sono state contestate due aggravanti, l'uso dell'arma e la presenza di più persone riunite, ma nel calcolo della pena si è proceduto a distinti aumenti di pena in contrasto con il costante orientamento della Corte di legittimità che ritiene possibile in questo caso un unico aumento di pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti.

4.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce vizio della motivazione perché apparente e manifestamente illogica non è consentito, atteso che la difesa con una elencazione di elementi di fatto, che si caratterizzano per parzialità e incompletezza rispetto alla logica ed articolata motivazione della Corte di appello, si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

In tal senso assolutamente univoci e logicamente considerati, con motivazione che non si presta a censure, gli elementi di prova a carico del ricorrente (captazioni in auto, controlli della Polizia stradale, immagini delle telecamere di video sorveglianza, la coincidenza degli elementi emergenti dalle captazioni - orologio sottratto e somme di denaro - con gli esiti della rapina posta in essere).

4.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, perché non è stato proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare 2 It perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01).

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Emanuela GUERRA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni del 19/11/2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 110, 628, comma primo e terzo, n.1, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica ed apparente quanto alla prova della colpevolezza dell'imputato; la sentenza di condanna si basa su ragionamenti ipotetici ed apodittici, senza confronto con le argomentazioni difensive, essendo la responsabilità stata ricostruita solo sulla base di due telefonate captate all'interno dell'autovettura del ricorrente; tuttavia la difesa aveva riscontato ed eccepito una serie di discrasie che non permettevano di identificare la descrizione in questione con la rapina oggetto di contestazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 628, comma primo e gedo, n. 1 e art. 63 cod. pen. quanto al calcolo degli aumenti di pena previsti per le aggravanti contestate; all'Abbate sono state contestate due aggravanti, l'uso dell'arma e la presenza di più persone riunite, ma nel calcolo della pena si è proceduto a distinti aumenti di pena in contrasto con il costante orientamento della Corte di legittimità che ritiene possibile in questo caso un unico aumento di pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi non consentiti. 4.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce vizio della motivazione perché apparente e manifestamente illogica non è consentito, atteso che la difesa con una elencazione di elementi di fatto, che si caratterizzano per parzialità e incompletezza rispetto alla logica ed articolata motivazione della Corte di appello, si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). In tal senso assolutamente univoci e logicamente considerati, con motivazione che non si presta a censure, gli elementi di prova a carico del ricorrente (captazioni in auto, controlli della Polizia stradale, immagini delle telecamere di video sorveglianza, la coincidenza degli elementi emergenti dalle captazioni - orologio sottratto e somme di denaro - con gli esiti della rapina posta in essere). 4.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, perché non è stato proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare 2 It perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368- 01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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