CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 07947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10743/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Padova e Ministero dell'Interno; - intimati - avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Padova n. 92/21, depositata il 18/2/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 10743/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Padova ha pronunciato decreto di espulsione n A11/GEST40427 avverso l'odierno ricorrente, cittadino nigeriano. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Padova, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato il ricorso avverso il predetto provvedimento. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Padova e il Ministero dell'Interno sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 103 co. 10 e 11 D.L. 34/2020»; b. Secondo motivo: «mancata osservanza del termine di venti giorni per la definizione del giudizio, ex art. 18 co. 7 d. Igs. 150/201120». 2. Il ricorso non è fondato. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché la sospensione del procedimento amministrativo di espulsione per presentazione della domanda di emersione, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presuppone la pendenza di tale procedimento alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, come letteralmente si evince dall'incipit del comma 11 che recita: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto...; dunque, per ritenere applicabile la citata previsione è necessario che il decreto di espulsione sia pronunciato in epoca successiva alla presentazione della domanda r.g. n. 10743/202 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di emersione. Nella specie, invece, risulta dall'ordinanza impugnata che la domanda di emersione è del 14 agosto 2020, mentre il decreto di espulsione era stato emesso il 2 marzo 2020. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, attesa la chiara natura ordinatoria del termine di venti giorni di cui all'art. 18, comma 7, del d. Igs. n. 150 del 2011, in assenza di alcun dato ermeneutico da cui se ne possa ricavare la perentorietà. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata attività difensiva degli intimati. 6. Risulta dagli atti l'inapplicabilità dell'art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] te .C.M5 PCPREM4 1E0.9.7.ASY* Carlo "-[OSCURATO:PERSONA]