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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34269/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 15 novembre 2022, con [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 100,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 651 cod. pen.

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dal Commissariato di Partinico il 21 agosto 2019 - che consentivano di accertare che l'imputato si era reso inottemperante all'ordine di fornire le sue generalità nel corso di un controllo di polizia eseguito nei suoi confronti -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato ed era vagliato dal Tribunale di Palermo nel rispetto delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Mattina discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - che non consentiva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi che la connotano - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ilDEPOS;TATA Così deciso il 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 15 novembre 2022, con [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 100,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dal Commissariato di Partinico il 21 agosto 2019 - che consentivano di accertare che l'imputato si era reso inottemperante all'ordine di fornire le sue generalità nel corso di un controllo di polizia eseguito nei suoi confronti -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato ed era vagliato dal Tribunale di Palermo nel rispetto delle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Mattina discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - che non consentiva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi che la connotano - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ilDEPOS;TATA Così deciso il 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA]