CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 17/11/2021 il Tribunale di Catanzaro dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dalla contravvenzione di cui agli artt. 13, 21 e 30, I. 11 febbraio 1992, n. 157 e lo condannava alla pena di 600,00 euro di ammenda. 2. Rilevato che propone appello (poi qualificato in ricorso per cassazione) l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione, sul presupposto che dall'istruttoria emergerebbe il corretto comportamento del Sergi, che avrebbe spontaneamente rinunciato alla battuta di caccia, accortosi dell'assenza del riduttore del fucile. 3. Considerato che l'impugnazione è manifestamente infondata, perché - riproponendo le medesime questioni affrontate dal Tribunale - tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie (dichiarative) già esaminate dal Giudice di merito, ampiamente richiamate, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. 4. Considerato, inoltre, che il Tribunale ha affermato la colpevolezza del ricorrente con argomento del tutto logico ed aderente alle risultanze dibattimentali, dunque non censurabile in questa sede. In particolare, era stato accertato che il Sergi aveva esercitato attività venatoria utilizzando un'arma non consentita, in particolare un fucile privo del necessario riduttore, ed in tal senso deponevano le dichiarazioni del teste Feudale; ancora, la sentenza ha ribadito il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere, come nel caso di specie (tra le altre, Sez. 3, n. 46526 28/10/2015, Cargnello, Rv. 265401. Successivamente, tra le altre, Sez. 3, n. 8086 del 30/11/2021, Corlatti, non massimata). Queste considerazioni, peraltro, non avevano trovato smentita neppure nel testimoniale difensivo, dal quale emergeva che l'imputato si era recato proprio nel luogo in cui era stato trovato, e sottoposta a controllo, per l'esercizio dell'attività venatoria; la tesi della mancanza del riduttore per una accidentale caduta dello stesso, peraltro, non aveva trovato alcuna conferma, così che gli elementi emersi dall'istruttoria erano stati logicamente letti nell'ottica della responsabilità penale.5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d