CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 34979/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. RG 5745/2025 tra le parti [OSCURATO:PERSONA],difeso da se stesso -già difensore dei ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -già intimato- relativamente alla pronuncia dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn.2110/2025 del 29/01/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. – Questa Corte ha pronunciato l'ordinanza in epigrafe nella causa promossa, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre per la cor- rezione di errore materiale il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con l'istanza si chiede, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la corre- zione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della predetta ordinanza. Si rappresentache il provvedimento ha indicato erronea- mente il nome di uno dei ricorrenti come [OSCURATO:PERSONA], anziché [OSCURATO:PERSONA]. 2. -L'istanza deve essere accolta. Dalla verifica degli atti processuali emerge che il nome di batte- simo del ricorrente è [OSCURATO:PERSONA]. L'indicazione nell'intestazione dell'ordinanza del diverso nome di Giuseppe costituisce un errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 391-bis e 287 c.p.c. P.Q.M La Corte accoglie l’istanza di correzione di errore materiale e dispone che nell'intestazione dell'ordinanza n. 2110/2025, il nome «[OSCURATO:PERSONA]» sia corretto in «[OSCURATO:PERSONA]». Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale del provvedimento co