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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 18743/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di furto di energia elettrica pluriaggravato di cui all'imputazione (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi) quanto segue.

I) Vizio di motivazione, in relazione alla genericità del capo di imputazione, per la mancata indicazione del quantitativo di energia elettrica che sarebbe stato sottratto e della data in cui ebbe inizio l'asserita sottrazione di energia; non risultano, inoltre, indicate le modalità attuatíve della condotta posta in essere dal prevenuto.

La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle operazioni di sequestro del misuratore e di identificazione del ricorrente operate da parte del personale tecnico "Enel", senza alcun intervento di personale della P.G., in violazione degli artt. 354 e 349 cod. proc. pen.

III) Erronea applicazione della recidiva, non oggetto di specifica contestazione da parte della pubblica accusa.

IV) Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., applicabile in ragione del giudizio di equivalenza delle contestate aggravanti rispetto alle attenuanti:

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'accusa compendiata nel capo di imputazione risulta adeguatamente determinata nella parte in cui specifica il quantitativo in KWh dell'energia elettrica sottratta dal prevenuto (mediante manomissione del contatore cui era collegato), tanto da consentire una difesa accorta e consapevole da parte del prevenuto.

Si deve escludere, quindi, che la contestazione sia affetta da genericità.

4.2. Anche il motivo sub II) è manifestamente infondato, atteso che dagli atti risulta che l'identificazione del ricorrente e la manomissione del contatore sono stati accertati mediante escussione testimoniale, nel contraddittorio delle parti, del tecnico verificatore della società di distribuzione dell'energia elettrica, in assenza di evidenti violazioni di legge.

Il ricorrente, sul punto, prospetta generiche violazioni degli artt. 354 e 349 cod. proc. pen., senza specificare í fatti posti a fondamento di tali presunte violazioni di legge ed in che termini le stesse avrebbero avuto concreta incidenza sulle prove a carico del prevenuto.

4.3. Il motivo sub III) è inconsistente, oltre che incomprensibile, lamentando l'applicazione di una recidiva che non è mai stata contestata né tanto meno applicata dai giudici di merito.

4.4. Il motivo sub IV) è Privo di pregio, in quanto l'art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. subordina l'applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ed esclude che, per le circostanze ad effetto speciale, possa tenersi conto del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen.

Nella specie, quindi, trattandosi di reato di furto pluriaggravato, la pena da considerare ai fini della applicabilità causa di non punibilità in disamina è quella prevista dal secondo comma dell'art.625 cod. pen., la cui pena detentiva, per opera delle previste circostanze ad effetto speciale, è superiore nel massimo a cinque anni.

In ogni caso, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto, avendo considerato la proclività del Ferrante a commettere azioni tendenti al procacciamento di profitti illeciti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 Il Cons4.cliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] W CANCELLER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di furto di energia elettrica pluriaggravato di cui all'imputazione (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Vizio di motivazione, in relazione alla genericità del capo di imputazione, per la mancata indicazione del quantitativo di energia elettrica che sarebbe stato sottratto e della data in cui ebbe inizio l'asserita sottrazione di energia; non risultano, inoltre, indicate le modalità attuatíve della condotta posta in essere dal prevenuto. La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle operazioni di sequestro del misuratore e di identificazione del ricorrente operate da parte del personale tecnico "Enel", senza alcun intervento di personale della P.G., in violazione degli artt. 354 e 349 cod. proc. pen. III) Erronea applicazione della recidiva, non oggetto di specifica contestazione da parte della pubblica accusa. IV) Mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., applicabile in ragione del giudizio di equivalenza delle contestate aggravanti rispetto alle attenuanti: 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il motivo sub I) è manifestamente infondato, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'accusa compendiata nel capo di imputazione risulta adeguatamente determinata nella parte in cui specifica il quantitativo in KWh dell'energia elettrica sottratta dal prevenuto (mediante manomissione del contatore cui era collegato), tanto da consentire una difesa accorta e consapevole da parte del prevenuto. Si deve escludere, quindi, che la contestazione sia affetta da genericità. 4.2. Anche il motivo sub II) è manifestamente infondato, atteso che dagli atti risulta che l'identificazione del ricorrente e la manomissione del contatore sono stati accertati mediante escussione testimoniale, nel contraddittorio delle parti, del tecnico verificatore della società di distribuzione dell'energia elettrica, in assenza di evidenti violazioni di legge. Il ricorrente, sul punto, prospetta generiche violazioni degli artt. 354 e 349 cod. proc. pen., senza specificare í fatti posti a fondamento di tali presunte violazioni di legge ed in che termini le stesse avrebbero avuto concreta incidenza sulle prove a carico del prevenuto. 4.3. Il motivo sub III) è inconsistente, oltre che incomprensibile, lamentando l'applicazione di una recidiva che non è mai stata contestata né tanto meno applicata dai giudici di merito. 4.4. Il motivo sub IV) è Privo di pregio, in quanto l'art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. subordina l'applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ed esclude che, per le circostanze ad effetto speciale, possa tenersi conto del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. Nella specie, quindi, trattandosi di reato di furto pluriaggravato, la pena da considerare ai fini della applicabilità causa di non punibilità in disamina è quella prevista dal secondo comma dell'art.625 cod. pen., la cui pena detentiva, per opera delle previste circostanze ad effetto speciale, è superiore nel massimo a cinque anni. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto, avendo considerato la proclività del Ferrante a commettere azioni tendenti al procacciamento di profitti illeciti, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Cons4.cliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] W CANCELLER
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