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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 32832/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7269-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 3346 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] R. G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente al ricorso successivo - - nonché contro - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 4656/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2019 R.G.N. 2016/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 07269/2020 + succ. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell'Il dicembre 2019, nel dichiarare la nullità della domanda di restituzione di quattro mensilità della retribuzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel dichiarare improcedibile la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in quanto sottoposta a procedura concorsuale, ha confermato, nel resto, la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, ordinando di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.

In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulava dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione del fatto che la posizione lavorativa della lavoratrice non era stata comparata con le posizioni svolgenti mansioni sovrapponibili, così come affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento della lavoratrice istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, poi, considerato che correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dalla Fiore; infine, ha ritenuto nulla la domanda volta ad ottenere, in caso di rigetto del reclamo, la restituzione di quattro delle sedici mensilità riconosciute per non essere neanche addotti i fatti posti a fondamento della pretesa.

Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha ritenuto doversi dichiarare improcedibile la domanda nei confronti della stessa in quanto sottoposta ad amministrazione straordinaria, confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi assistiti da memoria [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi e [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. con due motivi; Ha resistito con controricorso assistito da memoria la lavoratrice ad entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA], da qualificar .4) principale, si deduce la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c.

Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato.

Con il terzo motivo, si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

I motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico- giuridica, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020 e 22268 del 2022), qui da intende richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui principi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

Va preliminarmente rilevato, relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (exp/urimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Ciò premesso, in punto di diritto, la gravata sentenza è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in tennini: Cass. n. 10832 del 1997; conf.

Cass. n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003).

La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n.22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017).

In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la esclusione della parte controricorrente dalla comparazione con altre posizioni della era illegittima perché si trattava di settori di pari livello.

Da qui la non corretta applicazione del criterio di selezione sub a) dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I giudici di secondo grado sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per la Fiore, ed è stato inoltre precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000).

Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze.

Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017).

La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida comparazione e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata.Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], da qualificar incidentale in quanto successivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis,

I. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione innanzi richiamata.

Il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa dell'art. 47, comma 4-bis,

I. 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 19-quater del dl. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), conv. in I. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 1'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con i commi 5 e 6 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 32 comma 4, lett. d),

1. n. 183/2010 per essere stata ritenuta infondata l'eccezione di decadenza avanzata; Va premesso che Perror in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016).

La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012.

Occorre, poi, rilevare che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). '6( Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019).

Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in relazione a tutti i punti oggetto delle doglianze, ha specificato, richiamando altre pronunce della stessa Corte nonché la sentenza di primo grado, il nucleo essenziale della decisione, rendendo l'iter logico-giuridico seguito chiaro ed intellegibile, sebbene prospettato in modo sintetico, per cui i vizi denunciati non sussistono.

Va, quindi, nel merito, condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 7 conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario"(cfr., sul punto, Cass.n. 20688 del 2022).

Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C-561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett.c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione.

La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata).

Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. 24.Dunque, l'unica lettura coerente dell'art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni.

Insomma, il comma 4-bis dell'art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.

Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, di prossima entrata in vigore) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ha recepito.

Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che questa Corte ha ormai escluso, con principio consolidato, l'applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi "in cui il lavoratore contesti la 'cessione del contratto', o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d'azienda posto in essere dal suo datore di lavoro" (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. n. 13648/2019 cit.; Cass. n. 28750/2019 cit.; cfr. anche Cass. n. 13179/2017 cit. che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 l'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in base al principio della soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale alla rifusione, in favore dei procuratori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7269-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 3346 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] R. G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente al ricorso successivo - - nonché contro - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 4656/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2019 R.G.N. 2016/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 07269/2020 + succ. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell'Il dicembre 2019, nel dichiarare la nullità della domanda di restituzione di quattro mensilità della retribuzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nel dichiarare improcedibile la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in quanto sottoposta a procedura concorsuale, ha confermato, nel resto, la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, ordinando di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale. In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulava dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione del fatto che la posizione lavorativa della lavoratrice non era stata comparata con le posizioni svolgenti mansioni sovrapponibili, così come affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento della lavoratrice istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, poi, considerato che correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dalla Fiore; infine, ha ritenuto nulla la domanda volta ad ottenere, in caso di rigetto del reclamo, la restituzione di quattro delle sedici mensilità riconosciute per non essere neanche addotti i fatti posti a fondamento della pretesa. Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha ritenuto doversi dichiarare improcedibile la domanda nei confronti della stessa in quanto sottoposta ad amministrazione straordinaria, confermando, nel resto, le statuizioni di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi assistiti da memoria [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi e [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. con due motivi; Ha resistito con controricorso assistito da memoria la lavoratrice ad entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA], da qualificar .4) principale, si deduce la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato. Con il terzo motivo, si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico- giuridica, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020 e 22268 del 2022), qui da intende richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui principi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. Va preliminarmente rilevato, relativamente alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (exp/urimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Ciò premesso, in punto di diritto, la gravata sentenza è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in tennini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass. n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n.22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017). In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la esclusione della parte controricorrente dalla comparazione con altre posizioni della era illegittima perché si trattava di settori di pari livello. Da qui la non corretta applicazione del criterio di selezione sub a) dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I giudici di secondo grado sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per la Fiore, ed è stato inoltre precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000). Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze. Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017). La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida comparazione e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata.Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], da qualificar incidentale in quanto successivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 4 bis, I. n. 428/1990 nonché degli accordi collettivi intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c., criticando diffusamente l'interpretazione offerta dai giudici del merito della disposizione innanzi richiamata. Il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa dell'art. 47, comma 4-bis, I. 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'art. 19-quater del dl. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), conv. in I. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee 1'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con i commi 5 e 6 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 32 comma 4, lett. d), 1. n. 183/2010 per essere stata ritenuta infondata l'eccezione di decadenza avanzata; Va premesso che Perror in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012. Occorre, poi, rilevare che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). '6( Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019). Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in relazione a tutti i punti oggetto delle doglianze, ha specificato, richiamando altre pronunce della stessa Corte nonché la sentenza di primo grado, il nucleo essenziale della decisione, rendendo l'iter logico-giuridico seguito chiaro ed intellegibile, sebbene prospettato in modo sintetico, per cui i vizi denunciati non sussistono. Va, quindi, nel merito, condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 7 conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario"(cfr., sul punto, Cass.n. 20688 del 2022). Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C-561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett.c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi si di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. 24.Dunque, l'unica lettura coerente dell'art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. Insomma, il comma 4-bis dell'art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, di prossima entrata in vigore) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4-bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ha recepito. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che questa Corte ha ormai escluso, con principio consolidato, l'applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi "in cui il lavoratore contesti la 'cessione del contratto', o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d'azienda posto in essere dal suo datore di lavoro" (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. n. 13648/2019 cit.; Cass. n. 28750/2019 cit.; cfr. anche Cass. n. 13179/2017 cit. che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 l'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice). Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in base al principio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale alla rifusione, in favore dei procuratori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 32832/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris