CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2023
Cassazione n. 47695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento in data 26.4.2023, notificato il 27.4.2023, alle ore 9:20, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento depositato in data 29.4.2023, ore 17:20 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari aveva offerto una motivazione carente ed illogica in ordine alla pericolosità del Battola, quale presupposto giustificativo della applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, nonchè delle ragioni di urgenza della stessa, senza tener conto che si trattava di soggetto incensurato, perfettamente inserito in ambito familiare, sociale e lavorativo e mai colpito in precedenza da analogo provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delal doglianza proposta. 2.Va osservato, in premessa, che: 1) l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo; cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini; Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi; Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca; Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione (la pericolosità del soggetto e le ragioni di necessità ed urgenza) ed avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, cit.; Sez U, Zito, cit; amplius Sez. U, Labbia cit). 3. Tanto premesso deve osservarsi che nel provvedimenl:o impugnato sono stati esposti e valutati i fatti indicati dal Questore come indizio sicuro della ritenuta pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] (poco prima dell'incontro di calcio valevole per il campionato di serie A, Spezia-Verona, svoltosi presso lo stadio [OSCURATO:PERSONA] della Spezia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], stazionava con una bottiglia in mano a bordo strada e, all'arrivo delle vetture dei tifosi del Verona, si avvicinava ad una di esse, ferma a causa del traffico, e scagliava contro il vetro del finestrino del conducente la bottiglia che aveva in mano; il Battola veniva fotografato e ripreso poco prima dei fatti e nel corso del loro svolgimento). Da tali emergenze il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto (la condotta di aggressione di tifosi ospiti che a bordo di veicolo stavano recandosi allo stadio, peraltro in mancanza della benchè minima provocazione, è stata valutata come indicativa di disprezzo per la legge, l'autorità, il patrimonio e l'incolumità altrui), l'inadeguatezza del mero divieto di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti nonché l'adeguatezza dell'obbligo di presentazione personale e la congruità della durata nella misura applicata (anni tre). Quanto alle ragioni di necessità ed urgenza della misura, va osservato che il provvedimento impugnato ha evidenziato la particolare gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente. Non era, quindi, necessaria una esplicita motivazione sui requisiti della necessita e della urgenza, in quanto la gravità dei fatti esposti ben può integrare una motivazione implicita in ordine a tali requisiti la relativa motivazione del provvedimento con cui il questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, impone al destinatario del divieto di accedere ai luoghi di svolgimento' di dette manifestazioni l'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia non richiede necessariamente formule esplicite, potendo desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, - come nella specie- essendo palese, in tal caso, l'esigenza di garantire l'osservanza del divieto mediante l'imposizione dell'obbligo (Sez.3, n. 32739 del 06/10/2020, Rv. 279826 - 01). La motivazione è congrua ed adeguata ed immune da vizi logici. Non sussiste, dunque, il dedotto vizio motivazionale. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6:L6 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro