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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00316/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.30749/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA] -Intimata – SUCCESSIONIAvverso la se ntenza della Corte di a ppello Catanzaro n. 1541/2018 depositata il 06/09/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del19 dicembre 2023.

Rilevato che: 1.il giudizio è iniziat o nel 1978 e riguarda numeros e controversie , in alcuni casi riunite, sfociatein sentenze parziali e definitive, talvolta impugnate.

Per quanto qui interessa, l’ampio contenzioso può essere così sintetizzato; (a) il 02/01/1976, morì [OSCURATO:PERSONA] (“Francesco P.”) che aveva disposto dei propri beni con testamento olografo e al quale furono chiamati a succedere i sei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA]; (b) [OSCURATO:PERSONA] P., con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] P. ( i unior) , propose azione di rescissione della divisione testamentaria operata dal de cuius e chiese la reintegrazione della propria quota di legittima.

I convenuti, costituendosi, contestarono la domanda e [OSCURATO:PERSONA] P., quale erede universale dello zio paterno [OSCURATO:PERSONA] P . (senior) , chiese, con domanda riconvenzionale, la condanna degli altri eredi a rendere il conto per l’attività di amministrazione e di mandato svolta daFrancesco P. in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] P. (senior).

Un secondo giudizio venne promosso da [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) affinché, in via preliminare, fosse disposto l’inventario dei beni mobili delle abitazioni del padre e, nel merito, perché si procedesse alla divisione di tutti i cespitiche il de cuius aveva lasciato in comunione all’attore e al fratello [OSCURATO:PERSONA].

Le due causefurono riunite e decise con sentenza non definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 304/1984, riformata in appello, con sentenza n. 136/1990.Un terzo giudizio (citazione del 16/12/ 1980) , promosso da [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) contro il fratello [OSCURATO:PERSONA] P. , riguarda nte l’impugnativa delle delibere dell’assemblea dei comunisti, si concluse con sentenza del Tribunale di Catanzaro (del 14/04/1982), confermata in appello(con sentenza del 30/12/1983).

Nel frattempo, dopo la sentenza non definitiva n. 304/1984, il Tribunale dispose una consulenza tecnica per formare la quota di riserva, valutare l’eventuale lesione di legittima subita da alcuno dei legittimari e, in caso affermativo, indicare le riduzioni da operare sulle disposizioni testamentarie e le necessarie integrazioni.

Gli eredi contestarono gli esiti dell’elaborato peritale.

Completa l’ imponente scenario processuale la causa (r.g. n. 1446/1989) iniziata da [OSCURATO:PERSONA] P. contro tutti i coeredi, nei confronti dei quali frattanto era stato integrato il contraddittorio, affinché fosse disposta la divisione dei beni in comune tra gli aventi causa di Francesco P., da un lato, e di Antonino P. e [OSCURATO:PERSONA] P.,dall’altro.

L’attore chiedeva anche che agli aventi causa di Francesco P. fosse intimato di rendere il contosia per la gestione dei beni comuni svolta dal loro dante causa, sia per gli atti dal medesimo posti in essere quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] P. (senior) e che , i n mancanza di rendiconto , lo stesso adempimento fosse effettuato mediante una consulenza.

Gli altri eredi –[OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), [OSCURATO:PERSONA] P. e [OSCURATO:PERSONA] P. –costituendosi, non si opposero alla domanda di divisione dei beni ereditari e sollevarono contestazioni a proposito della domanda di rendiconto; (c) l a causa fu riunita alle prime due e portò alla sentenza non definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 473/2001, confermata in appello (sentenza n. 884/2007).

Per effetto delle sentenz e non definitive - compresa la sentenza (non impugnata) n. 308/2013 , che rigettava l’azione di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] P. e accoglieva quella di [OSCURATO:PERSONA] P. - si formò il giudicato su numerose questioni.

In seguito, con ordinanza 19/02/2013, il Tribunale ordinò a [OSCURATO:PERSONA] P. di rendere il conto della gestione dei beni in comunione di cui aveva l’esclusiva disponibilità, in relazione al periodo dal 15/04/2008 al 28/02/2013, e dispose una consulenza collegiale per l’esame dei rendiconti presentati da [OSCURATO:PERSONA] P. dall’apertura della successione fino al 28/02/2013 e perché venissero redatti un primo progetto di divisione dei beni tra [OSCURATO:PERSONA] P., quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA] P. (senior), e gli eredi di Francesco P., e un secondo progetto di divisione del lotto da assegnare agli eredi di Francesco P.; (d) dopo l’espletamento della c.t.u., il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1817/2015, accolse la domanda di rendiconto di [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] P. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) euro 12.019,56; rigettò la domanda di rendiconto di [OSCURATO:PERSONA] P. nei confronti dei coeredi di Francesco P.; dispose lo scioglimento della comunione tra [OSCURATO:PERSONA] P., [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e di altri coeredi di Francesco P. e, per l’effetto, assegnò a [OSCURATO:PERSONA] P. e a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) la quota di beni di proprietà esclusiva spettanti a ciascuno, sulla base del primo progetto di divisione; dispose lo scioglimento della comunione tra [OSCURATO:PERSONA] P., [OSCURATO:PERSONA] P. e [OSCURATO:PERSONA] P., assegnando a ciascuno dei condividenti una quota di proprietà esclusiva, sulla base dell’ipotesi di divisione elaborata dalla terna dei consulenti d’ufficio; (e) avverso la sentenza di primo grado hanno proposto a ppello principale [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] P., mentre [OSCURATO:PERSONA] P., costituendosi, ha contestato i motivi dell’appello principale e ha propos to appello incidentale sulla statuizione riguardante le spese di lite.La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe: ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] P.; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] P. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) euro 32.083,24, oltre interessi; ha accolto la domanda di rendiconto di [OSCURATO:PERSONA] P. nei confronti d e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] P., quali coeredi di Francesco P., e ha dichiarato la massa ereditaria relitta dal de cuius debitrice, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P., quale erede di [OSCURATO:PERSONA] P. (senior), della somma di euro 22.315,17; ha determinato i conguagli spettanti agli eredi di Francesco P., da prelevarsi dall’attivo ereditario, previa sua ricostituzione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] P., quanto a [OSCURATO:PERSONA] P., nella somma di euro 30.882,20, quanto a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), nella somma di euro 50.952,74, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] P., nella somma di euro 47.410,91; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e ha compensato per intero le spese del doppio grado di giudizio;

2. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), sulla base di sei motivi, illustrati con una memoria ; Ber nardo P. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] P. è rimasta intimata; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 192, cod. proc. civ. – il ricorrente assume che il Tribunale, con ordinanza del 19/01/2015, aveva convocato i tre consulenti tecnici d’ufficio a chiarimenti per rispondere ai rilievi critici formulati dalle parti e che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a tal fine fissata, si erano presentati due dei tre consulenti, con esclusione dell’agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto pervenire una lettera nella quale dichiarava di non potere presenziare all’udienza né svolgere alcuna attività a causa dell’età avanzata (82 anni) e per gravi motivi di salute.Aggiunge che il Tribunale, dopo aver loro fatto prestare giuramento, dava incarico ai consulenti presenti di rendere per iscritto i chiarimenti richiesti dalle parti, ma non sostituiva il dott. [OSCURATO:PERSONA].

Riferisce che successivamente il collegio peritale depositava una relazione scritta che risultava firmata anche dall’agronomo, che in precedenza aveva dichiarato di rinunciare all’incarico, e, ancora, che il primo giudice aveva disatteso l’eccezione di nullità della relazione peritale sollevata dal proprio difensore e che, dal canto suo, anche la Corte d’appello aveva respinto la medesima doglianza sul rilievo che , in realtà, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rinunciato all’incarico ; sottolinea che, al contrario, nel momento in cui il Tribunale, preso atto della rinuncia dell’agronomo, dopo averli fatti giurare, aveva incaricato gli altri due consulenti d’ufficio di rispondere alla richiesta di chiarimenti, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte della terna di consulenti e, pertanto, non avrebbe potuto partecipare all’elaborazione della relazione integrativa;

1.1. il motivo non è fondato;

1.2. la censura muove dall’assunto che i chiarimenti forniti dal collegio di consulenti integrassero una nuova consulenza d’ufficio, che si suppone invalida perché sottoscritta anche dal dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale il giudice non avrebbe conferito alcun compito dopo che l’ausiliario aveva manifestato la volontà di rinunciare all’incarico inizialmente ricevuto;

1.3. risulta, inoltre, che la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione del consulente all’udienza nella quale venne formulata la richiesta di chiarimenti inficiasse la relazione integrativa del 28/03/2015, in quanto il consulente d’ufficio non aveva formalmente rinunciato all’incarico né il giudice lo aveva sostituito e, per di più, l’attività suppletiva era senz’altro riferibile anche all’agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA] che, come gli altri due consulenti, aveva sottoscritto sia i chiarimenti che la successiva “sintetica valutazione sulle osservazioni delle parti alla integrazione della relazione di c.t.u.”;

1.4. la statuizione della Corte di Catanzaro è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata, oggetto di consulenza, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva ( Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016, Rv. 641539 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4655 del 02/03/2006, Rv. 587648 -01).

Sicché, in sostanza, nella specie, come ha bene osservato il giudice di merito, l a comunicazion e del dott. [OSCURATO:PERSONA] di essere impossibilitato a partecipare all’udienza nella quale venne formalizzata la richiesta di chiarimenti non equivale ad un’istanza di astensione dall’ufficio e, del resto , il giudice istruttore non adottò alcuno specifico provvedimento né sostituì il consulente impedito.

Inoltre, non è revocabile in dubbio la regolarità dell’espletamento dell’incarico aggiuntivoe della consulenza integrativa, la cui paternità è certamente attribuibile all’intero collegio di consulenti tecnici, compreso il dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, come gli altri ausiliari, ha sottoscritto le note integrative;

2. il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 184, cod. proc. civ., “testo 1940”, art. 87, disp. att. cod. proc. civ., 115, cod. proc. civ., 111, Cost. – denuncia l’errore di diritto della sentenza, che dà atto che, nel corso dello svolgimento della consulenza , il convenuto aveva prodotto documentazione attestante i contributi versati per i lavoratori agricoli, quale documentazione che però non era stata allegata alla consulenza d’ufficio e non erastata portata a conoscenza delle parti, con la conseguenza che, per il caso in cui tale documentazione fosse stata effettivamente acquisita nonostante il divieto (di cui all’art. 90, disp. att., cod. proc. civ.) per il consulente d’ufficio di ricevere scritti defensionali oltre a quelli contenuti nelle osservazioni autorizzate, la stessa documentazione sarebbe inutilizzabile e la c.t.u. basata su tale documentazione dovrebbe essere rinnovata;

2.1. il motivo è inammissibile;

2.2. la censura è generica e non autosufficiente.

Nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, per cui è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo ( Sez. 2 , Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023, Rv. 668484 -01).

Sulla questione di diritto sottesa al motivo di ricorso è stato chiarito (Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 15/05/2018, Rv. 648705 – 02; in termini, Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016, Rv. 639309 - 01) che l a parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio.Nella fattispecie concreta, la censura non soddisfa tali requisiti, è espressa in termini vaghi e non indica quali siano i documenti (riguardanti i contributi versati per i lavoratori agricoli) irritualmente acquisiti ed utilizzati nella c.t.u. e l’incidenza di tale documentazione sul risultato dell’elaborato peritale che, in parte qua, è criticato in maniera superficiale, senza un puntuale riferimento alle somme che, secondo la prospettazione del ricorrente, andrebbero detratte dalle voci dei rendiconti annuali presentati dalla controparte;

3. il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. – denuncia l’errore di diritto della sentenza che ha dichiarato inammissibile, per genericità , il motivo d’appello volto ad ottenere la rinnovazione della c.t.u. per la mancata risposta dei consulenti a tutti i chiarimenti richiesti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), senza considerare che, al contrario, i relativi rilievi critici all’elaborato peritale erano specifici e circostanziati.

Si sottolinea che, in udienza (verbali del 29/09/2014 e del 19/02/2015), il difensore dell’appellante, con riferimento ai rendiconti di [OSCURATO:PERSONA] P., sollevò una serie di obiezioni alla consulenza d’ufficio in punto di: spese sostenute per il salario dei lavoratori dipendenti; spese per contributi previdenziali; spese per imposte ; spese di amministrazione della massa ereditaria; spese per le utenze degli immobili situati in Catanzaro e in Dinami; e spese legali per i giudizi nei quali [OSCURATO:PERSONA] P. era risultato vittorioso;

3.1. il motivo non è fondato;

3.2. è orientamento consolidato di questa Corte che «[e]ssendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall’art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass.25/01/2023, n. 2320, che, in motivazione, menziona Cass. n. 23781/2020);

3.3. nella specie, la Corte di Catanzaro, senza discostarsi da questo principio di diritto, ha constatato (cfr. pag. 17 della sentenza) che l’appellante aveva esclusivamente censurato , in termini generici , la circostanza che i consulenti tecnici non avessero preso in considerazione le “numerosissime” osservazioni formulate dal suo difensore (nel verbale di udienza del 29/09/2014), per quanto qui rileva con riguardo ai rendiconti, senza indicare in maniera puntuale le osservazioni alle quali non sarebbe stata data risposta, anche in considerazione della circostanza che nella “integrazione di relazione di consulenza tecnica” un apposito paragrafo era stato riservato ai “chiarimenti in ordine alle osservazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di udienza del 29/09/2014”;

4. il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 ), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – denuncia che l a sentenza non ha correttamente esaminato gli atti di impugnazione dei trentotto rendiconti annuali presentati da [OSCURATO:PERSONA] P., che il ricorrente aveva sottoposto a puntuale critica, e non ha fatto altro che recepire la consulenza d’ufficio, trascurando che i consulenti si erano praticamente rifiutati di esaminare gli stessi rendiconti.

Il ricorrente sottolinea che il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione della c.t.u. e ha tentato di rispondere alle osservazioni che lo stesso appellante aveva rivolto ai trentotto rendiconti senza avere né il tempo né le cognizioni tecniche per esaminare tali contestazioni, con specifico riferimento ai rilievi riguardanti i salari versati ai lavoratori agricoli, i contributi previdenziali, le spese per le utenze telefoniche, di luce e acqua, e per gli immobili in Dinami e in Catanzaro;

4.1. il motivo è inammissibile;

4.2. opera la previsione d ’ inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter, quinto comma , cod. proc. civ., (applicabile ratione temporis ), che esclude che possa essere impugnata exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che (come nel caso di specie in cui le due decisioni di merito in parte qua sono sovrapponibili) risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Il ricorrente, discostandosi dalla prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., non indica in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023);

5. il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 26, t.u.i.r. – denuncia che la sentenza , nella parte in cui , disattendendo l’eccezione dell’appellante, afferma che [OSCURATO:PERSONA] P. ave va correttamente versato, in qualità di coerede, le imposte sui redditi fondiari dei terreni e fabbricati del compendio ereditario, anticipandole anche per conto degli altri eredi, avrebbe trascurato, in primo luogo, che controparte non poteva dichiarare a proprio nome beni della massa né versare le correlate imposte , in quanto il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte relativa al suo diritto; in secondo luogo, che, comunque, questo comportamento aveva causato un danno economico ai coeredipoiché (cfr. pag. 25) «il sistema di progressività delle imposte ha comportato un maggiore onere fiscale ai coeredi calcolato sull’intero compendio anziché pro quota » e perché il ricorrente, che aveva sempre dichiarato e versato le imposte corrispondenti alla propria percentuale, aveva subito una duplicazione di prelievo fiscale;

5.1. il motivo è infondato;

5.2. la censura secondo cui, dato che il sistema tributario è improntato a criteri di progressività, il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] P., dell’imposta sui redditi fondiari del l’intero compendio ereditario avrebbe causato ai coeredi un pregiudizio economico, non avendo essi potuto beneficiare del meno oneroso trattamento fiscale connesso al pagamento dell’imposta sulla quota di rispettiva spettanza, è priva di fondamento, in mancanza del l’ imprescindibile indicazione dell’aliquota applicata ai redditi fondiari della massa ereditaria rispetto a quella (che il ricorrente assume essere inferiore) che sarebbe stata applicata alla quota di beni immobili (per quanto qui rileva) attribuita a [OSCURATO:PERSONA] P. Inoltre, è questione nuova (la parte non individua i luoghi del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata) che, presupponendo indagini in fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione (Cass. Sez.

U., n. 6459/2020), l’affermazione del ricorrente di essere andato incontro a una doppia imposizione (per altro nemmeno specificat a nel quantum ) per avere sempre dichiarato la quota di beni immobili di sua spettanza e per avere versato la connessa imposta.

Si aggiunga come notazione di carattere generale che, sussistendone le condizioni, il contribuente che versa imposte non dovute hadiritto di ripetere l’indebito;

6. il sesto motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 ), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo – riguarda l’accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] P. contro il capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di rendiconto, dal medesimo proposta quale erede dello zio [OSCURATO:PERSONA] P. (senior) nei confronti tra gli altri eredi, di [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e di [OSCURATO:PERSONA] P., quali eredi di Francesco P. Il motivo si fonda sull’assunto che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 09/05-1°/06/2001, ha escluso che gli eredi di Francesco P., pur essendo tenuti a farlo, potessero rendere il conto della gestione, da parte di Francesco P., dei beni del fratello Gius eppe P. (senior) , in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] P. rimase in possesso di tutti i beni di proprietà del padre.

La Corte d’appello (pag. 26della sentenza), in riforma della decisione di primo grado, ha negato tale circostanza affermando, da un lato, che l’immissione di [OSCURATO:PERSONA] P. nel possesso dei beni ereditari fino alla morte del padre Francesco non era del tutto pacifica e, dall’altro, che alla morte di Francesco P. la casa paterna era abitata dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], alla quale i figli [OSCURATO:PERSONA] (iunior) e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto chiedere di accedere all’abitazione.

Il ricorrente lamenta che , al contrario di quanto sostiene la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] P., dopo la morte del genitore, continuò a vivere per anni con la madre nella casa del padre, sicché tutta la documentazione di Francesco P., alla sua morte, rimase in possesso del figlio [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coeredi non ebbero la possibilità di prenderne visione;

6.1. il motivo è inammissibile;6.2. la doglianza non attiene all’”omesso esame circa un fatto decisivo”secondo l’esatta accezione della locuzione (cfr. punto 4.2.), ma si sostanzia, in maniera non consentita, nella diversa prospettazione dei profili fattuali della controversia, che sono stati insindacabilmente accertatidal giudice di merito;

7. in conclusione, rigettati il primo, il terzo e il quinto motivo, dichiarati inammissibili il secondo, il quarto e il sesto motivo, il ricorso è rigettato;

8. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.30749/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA] -Intimata – SUCCESSIONIAvverso la se ntenza della Corte di a ppello Catanzaro n. 1541/2018 depositata il 06/09/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del19 dicembre 2023. Rilevato che: 1.il giudizio è iniziat o nel 1978 e riguarda numeros e controversie , in alcuni casi riunite, sfociatein sentenze parziali e definitive, talvolta impugnate. Per quanto qui interessa, l’ampio contenzioso può essere così sintetizzato; (a) il 02/01/1976, morì [OSCURATO:PERSONA] (“Francesco P.”) che aveva disposto dei propri beni con testamento olografo e al quale furono chiamati a succedere i sei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la moglie [OSCURATO:PERSONA]; (b) [OSCURATO:PERSONA] P., con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] P. ( i unior) , propose azione di rescissione della divisione testamentaria operata dal de cuius e chiese la reintegrazione della propria quota di legittima. I convenuti, costituendosi, contestarono la domanda e [OSCURATO:PERSONA] P., quale erede universale dello zio paterno [OSCURATO:PERSONA] P . (senior) , chiese, con domanda riconvenzionale, la condanna degli altri eredi a rendere il conto per l’attività di amministrazione e di mandato svolta daFrancesco P. in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA] P. (senior). Un secondo giudizio venne promosso da [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) affinché, in via preliminare, fosse disposto l’inventario dei beni mobili delle abitazioni del padre e, nel merito, perché si procedesse alla divisione di tutti i cespitiche il de cuius aveva lasciato in comunione all’attore e al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Le due causefurono riunite e decise con sentenza non definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 304/1984, riformata in appello, con sentenza n. 136/1990.Un terzo giudizio (citazione del 16/12/ 1980) , promosso da [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) contro il fratello [OSCURATO:PERSONA] P. , riguarda nte l’impugnativa delle delibere dell’assemblea dei comunisti, si concluse con sentenza del Tribunale di Catanzaro (del 14/04/1982), confermata in appello(con sentenza del 30/12/1983). Nel frattempo, dopo la sentenza non definitiva n. 304/1984, il Tribunale dispose una consulenza tecnica per formare la quota di riserva, valutare l’eventuale lesione di legittima subita da alcuno dei legittimari e, in caso affermativo, indicare le riduzioni da operare sulle disposizioni testamentarie e le necessarie integrazioni. Gli eredi contestarono gli esiti dell’elaborato peritale. Completa l’ imponente scenario processuale la causa (r.g. n. 1446/1989) iniziata da [OSCURATO:PERSONA] P. contro tutti i coeredi, nei confronti dei quali frattanto era stato integrato il contraddittorio, affinché fosse disposta la divisione dei beni in comune tra gli aventi causa di Francesco P., da un lato, e di Antonino P. e [OSCURATO:PERSONA] P.,dall’altro. L’attore chiedeva anche che agli aventi causa di Francesco P. fosse intimato di rendere il contosia per la gestione dei beni comuni svolta dal loro dante causa, sia per gli atti dal medesimo posti in essere quale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] P. (senior) e che , i n mancanza di rendiconto , lo stesso adempimento fosse effettuato mediante una consulenza. Gli altri eredi –[OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), [OSCURATO:PERSONA] P. e [OSCURATO:PERSONA] P. –costituendosi, non si opposero alla domanda di divisione dei beni ereditari e sollevarono contestazioni a proposito della domanda di rendiconto; (c) l a causa fu riunita alle prime due e portò alla sentenza non definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 473/2001, confermata in appello (sentenza n. 884/2007). Per effetto delle sentenz e non definitive - compresa la sentenza (non impugnata) n. 308/2013 , che rigettava l’azione di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] P. e accoglieva quella di [OSCURATO:PERSONA] P. - si formò il giudicato su numerose questioni. In seguito, con ordinanza 19/02/2013, il Tribunale ordinò a [OSCURATO:PERSONA] P. di rendere il conto della gestione dei beni in comunione di cui aveva l’esclusiva disponibilità, in relazione al periodo dal 15/04/2008 al 28/02/2013, e dispose una consulenza collegiale per l’esame dei rendiconti presentati da [OSCURATO:PERSONA] P. dall’apertura della successione fino al 28/02/2013 e perché venissero redatti un primo progetto di divisione dei beni tra [OSCURATO:PERSONA] P., quale unico erede di [OSCURATO:PERSONA] P. (senior), e gli eredi di Francesco P., e un secondo progetto di divisione del lotto da assegnare agli eredi di Francesco P.; (d) dopo l’espletamento della c.t.u., il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1817/2015, accolse la domanda di rendiconto di [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] P. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) euro 12.019,56; rigettò la domanda di rendiconto di [OSCURATO:PERSONA] P. nei confronti dei coeredi di Francesco P.; dispose lo scioglimento della comunione tra [OSCURATO:PERSONA] P., [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e di altri coeredi di Francesco P. e, per l’effetto, assegnò a [OSCURATO:PERSONA] P. e a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) la quota di beni di proprietà esclusiva spettanti a ciascuno, sulla base del primo progetto di divisione; dispose lo scioglimento della comunione tra [OSCURATO:PERSONA] P., [OSCURATO:PERSONA] P. e [OSCURATO:PERSONA] P., assegnando a ciascuno dei condividenti una quota di proprietà esclusiva, sulla base dell’ipotesi di divisione elaborata dalla terna dei consulenti d’ufficio; (e) avverso la sentenza di primo grado hanno proposto a ppello principale [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] P., mentre [OSCURATO:PERSONA] P., costituendosi, ha contestato i motivi dell’appello principale e ha propos to appello incidentale sulla statuizione riguardante le spese di lite.La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe: ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] P.; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] P. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) euro 32.083,24, oltre interessi; ha accolto la domanda di rendiconto di [OSCURATO:PERSONA] P. nei confronti d e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] P., quali coeredi di Francesco P., e ha dichiarato la massa ereditaria relitta dal de cuius debitrice, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] P., quale erede di [OSCURATO:PERSONA] P. (senior), della somma di euro 22.315,17; ha determinato i conguagli spettanti agli eredi di Francesco P., da prelevarsi dall’attivo ereditario, previa sua ricostituzione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] P., quanto a [OSCURATO:PERSONA] P., nella somma di euro 30.882,20, quanto a [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), nella somma di euro 50.952,74, e quanto a [OSCURATO:PERSONA] P., nella somma di euro 47.410,91; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e ha compensato per intero le spese del doppio grado di giudizio; 2. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), sulla base di sei motivi, illustrati con una memoria ; Ber nardo P. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] P. è rimasta intimata; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 192, cod. proc. civ. – il ricorrente assume che il Tribunale, con ordinanza del 19/01/2015, aveva convocato i tre consulenti tecnici d’ufficio a chiarimenti per rispondere ai rilievi critici formulati dalle parti e che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a tal fine fissata, si erano presentati due dei tre consulenti, con esclusione dell’agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto pervenire una lettera nella quale dichiarava di non potere presenziare all’udienza né svolgere alcuna attività a causa dell’età avanzata (82 anni) e per gravi motivi di salute.Aggiunge che il Tribunale, dopo aver loro fatto prestare giuramento, dava incarico ai consulenti presenti di rendere per iscritto i chiarimenti richiesti dalle parti, ma non sostituiva il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Riferisce che successivamente il collegio peritale depositava una relazione scritta che risultava firmata anche dall’agronomo, che in precedenza aveva dichiarato di rinunciare all’incarico, e, ancora, che il primo giudice aveva disatteso l’eccezione di nullità della relazione peritale sollevata dal proprio difensore e che, dal canto suo, anche la Corte d’appello aveva respinto la medesima doglianza sul rilievo che , in realtà, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rinunciato all’incarico ; sottolinea che, al contrario, nel momento in cui il Tribunale, preso atto della rinuncia dell’agronomo, dopo averli fatti giurare, aveva incaricato gli altri due consulenti d’ufficio di rispondere alla richiesta di chiarimenti, il dott. [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte della terna di consulenti e, pertanto, non avrebbe potuto partecipare all’elaborazione della relazione integrativa; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. la censura muove dall’assunto che i chiarimenti forniti dal collegio di consulenti integrassero una nuova consulenza d’ufficio, che si suppone invalida perché sottoscritta anche dal dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale il giudice non avrebbe conferito alcun compito dopo che l’ausiliario aveva manifestato la volontà di rinunciare all’incarico inizialmente ricevuto; 1.3. risulta, inoltre, che la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione del consulente all’udienza nella quale venne formulata la richiesta di chiarimenti inficiasse la relazione integrativa del 28/03/2015, in quanto il consulente d’ufficio non aveva formalmente rinunciato all’incarico né il giudice lo aveva sostituito e, per di più, l’attività suppletiva era senz’altro riferibile anche all’agronomo dott. [OSCURATO:PERSONA] che, come gli altri due consulenti, aveva sottoscritto sia i chiarimenti che la successiva “sintetica valutazione sulle osservazioni delle parti alla integrazione della relazione di c.t.u.”; 1.4. la statuizione della Corte di Catanzaro è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata, oggetto di consulenza, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto, il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva ( Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016, Rv. 641539 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4655 del 02/03/2006, Rv. 587648 -01). Sicché, in sostanza, nella specie, come ha bene osservato il giudice di merito, l a comunicazion e del dott. [OSCURATO:PERSONA] di essere impossibilitato a partecipare all’udienza nella quale venne formalizzata la richiesta di chiarimenti non equivale ad un’istanza di astensione dall’ufficio e, del resto , il giudice istruttore non adottò alcuno specifico provvedimento né sostituì il consulente impedito. Inoltre, non è revocabile in dubbio la regolarità dell’espletamento dell’incarico aggiuntivoe della consulenza integrativa, la cui paternità è certamente attribuibile all’intero collegio di consulenti tecnici, compreso il dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, come gli altri ausiliari, ha sottoscritto le note integrative; 2. il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 184, cod. proc. civ., “testo 1940”, art. 87, disp. att. cod. proc. civ., 115, cod. proc. civ., 111, Cost. – denuncia l’errore di diritto della sentenza, che dà atto che, nel corso dello svolgimento della consulenza , il convenuto aveva prodotto documentazione attestante i contributi versati per i lavoratori agricoli, quale documentazione che però non era stata allegata alla consulenza d’ufficio e non erastata portata a conoscenza delle parti, con la conseguenza che, per il caso in cui tale documentazione fosse stata effettivamente acquisita nonostante il divieto (di cui all’art. 90, disp. att., cod. proc. civ.) per il consulente d’ufficio di ricevere scritti defensionali oltre a quelli contenuti nelle osservazioni autorizzate, la stessa documentazione sarebbe inutilizzabile e la c.t.u. basata su tale documentazione dovrebbe essere rinnovata; 2.1. il motivo è inammissibile; 2.2. la censura è generica e non autosufficiente. Nel giudizio di cassazione, l’interesse a impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, per cui è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso, correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione fattuale della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo ( Sez. 2 , Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023, Rv. 668484 -01). Sulla questione di diritto sottesa al motivo di ricorso è stato chiarito (Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 15/05/2018, Rv. 648705 – 02; in termini, Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 19/04/2016, Rv. 639309 - 01) che l a parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio.Nella fattispecie concreta, la censura non soddisfa tali requisiti, è espressa in termini vaghi e non indica quali siano i documenti (riguardanti i contributi versati per i lavoratori agricoli) irritualmente acquisiti ed utilizzati nella c.t.u. e l’incidenza di tale documentazione sul risultato dell’elaborato peritale che, in parte qua, è criticato in maniera superficiale, senza un puntuale riferimento alle somme che, secondo la prospettazione del ricorrente, andrebbero detratte dalle voci dei rendiconti annuali presentati dalla controparte; 3. il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. – denuncia l’errore di diritto della sentenza che ha dichiarato inammissibile, per genericità , il motivo d’appello volto ad ottenere la rinnovazione della c.t.u. per la mancata risposta dei consulenti a tutti i chiarimenti richiesti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior), senza considerare che, al contrario, i relativi rilievi critici all’elaborato peritale erano specifici e circostanziati. Si sottolinea che, in udienza (verbali del 29/09/2014 e del 19/02/2015), il difensore dell’appellante, con riferimento ai rendiconti di [OSCURATO:PERSONA] P., sollevò una serie di obiezioni alla consulenza d’ufficio in punto di: spese sostenute per il salario dei lavoratori dipendenti; spese per contributi previdenziali; spese per imposte ; spese di amministrazione della massa ereditaria; spese per le utenze degli immobili situati in Catanzaro e in Dinami; e spese legali per i giudizi nei quali [OSCURATO:PERSONA] P. era risultato vittorioso; 3.1. il motivo non è fondato; 3.2. è orientamento consolidato di questa Corte che «[e]ssendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall’art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass.25/01/2023, n. 2320, che, in motivazione, menziona Cass. n. 23781/2020); 3.3. nella specie, la Corte di Catanzaro, senza discostarsi da questo principio di diritto, ha constatato (cfr. pag. 17 della sentenza) che l’appellante aveva esclusivamente censurato , in termini generici , la circostanza che i consulenti tecnici non avessero preso in considerazione le “numerosissime” osservazioni formulate dal suo difensore (nel verbale di udienza del 29/09/2014), per quanto qui rileva con riguardo ai rendiconti, senza indicare in maniera puntuale le osservazioni alle quali non sarebbe stata data risposta, anche in considerazione della circostanza che nella “integrazione di relazione di consulenza tecnica” un apposito paragrafo era stato riservato ai “chiarimenti in ordine alle osservazioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di udienza del 29/09/2014”; 4. il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 ), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – denuncia che l a sentenza non ha correttamente esaminato gli atti di impugnazione dei trentotto rendiconti annuali presentati da [OSCURATO:PERSONA] P., che il ricorrente aveva sottoposto a puntuale critica, e non ha fatto altro che recepire la consulenza d’ufficio, trascurando che i consulenti si erano praticamente rifiutati di esaminare gli stessi rendiconti. Il ricorrente sottolinea che il giudice d’appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinnovazione della c.t.u. e ha tentato di rispondere alle osservazioni che lo stesso appellante aveva rivolto ai trentotto rendiconti senza avere né il tempo né le cognizioni tecniche per esaminare tali contestazioni, con specifico riferimento ai rilievi riguardanti i salari versati ai lavoratori agricoli, i contributi previdenziali, le spese per le utenze telefoniche, di luce e acqua, e per gli immobili in Dinami e in Catanzaro; 4.1. il motivo è inammissibile; 4.2. opera la previsione d ’ inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter, quinto comma , cod. proc. civ., (applicabile ratione temporis ), che esclude che possa essere impugnata exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” e che (come nel caso di specie in cui le due decisioni di merito in parte qua sono sovrapponibili) risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Il ricorrente, discostandosi dalla prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., non indica in quale misura siano tra loro diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (ex multis, Cass. n. 5947 del 2023); 5. il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 26, t.u.i.r. – denuncia che la sentenza , nella parte in cui , disattendendo l’eccezione dell’appellante, afferma che [OSCURATO:PERSONA] P. ave va correttamente versato, in qualità di coerede, le imposte sui redditi fondiari dei terreni e fabbricati del compendio ereditario, anticipandole anche per conto degli altri eredi, avrebbe trascurato, in primo luogo, che controparte non poteva dichiarare a proprio nome beni della massa né versare le correlate imposte , in quanto il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte relativa al suo diritto; in secondo luogo, che, comunque, questo comportamento aveva causato un danno economico ai coeredipoiché (cfr. pag. 25) «il sistema di progressività delle imposte ha comportato un maggiore onere fiscale ai coeredi calcolato sull’intero compendio anziché pro quota » e perché il ricorrente, che aveva sempre dichiarato e versato le imposte corrispondenti alla propria percentuale, aveva subito una duplicazione di prelievo fiscale; 5.1. il motivo è infondato; 5.2. la censura secondo cui, dato che il sistema tributario è improntato a criteri di progressività, il pagamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] P., dell’imposta sui redditi fondiari del l’intero compendio ereditario avrebbe causato ai coeredi un pregiudizio economico, non avendo essi potuto beneficiare del meno oneroso trattamento fiscale connesso al pagamento dell’imposta sulla quota di rispettiva spettanza, è priva di fondamento, in mancanza del l’ imprescindibile indicazione dell’aliquota applicata ai redditi fondiari della massa ereditaria rispetto a quella (che il ricorrente assume essere inferiore) che sarebbe stata applicata alla quota di beni immobili (per quanto qui rileva) attribuita a [OSCURATO:PERSONA] P. Inoltre, è questione nuova (la parte non individua i luoghi del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata) che, presupponendo indagini in fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione (Cass. Sez. U., n. 6459/2020), l’affermazione del ricorrente di essere andato incontro a una doppia imposizione (per altro nemmeno specificat a nel quantum ) per avere sempre dichiarato la quota di beni immobili di sua spettanza e per avere versato la connessa imposta. Si aggiunga come notazione di carattere generale che, sussistendone le condizioni, il contribuente che versa imposte non dovute hadiritto di ripetere l’indebito; 6. il sesto motivo - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 ), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo – riguarda l’accoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] P. contro il capo della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di rendiconto, dal medesimo proposta quale erede dello zio [OSCURATO:PERSONA] P. (senior) nei confronti tra gli altri eredi, di [OSCURATO:PERSONA] P. (iunior) e di [OSCURATO:PERSONA] P., quali eredi di Francesco P. Il motivo si fonda sull’assunto che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza in data 09/05-1°/06/2001, ha escluso che gli eredi di Francesco P., pur essendo tenuti a farlo, potessero rendere il conto della gestione, da parte di Francesco P., dei beni del fratello Gius eppe P. (senior) , in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] P. rimase in possesso di tutti i beni di proprietà del padre. La Corte d’appello (pag. 26della sentenza), in riforma della decisione di primo grado, ha negato tale circostanza affermando, da un lato, che l’immissione di [OSCURATO:PERSONA] P. nel possesso dei beni ereditari fino alla morte del padre Francesco non era del tutto pacifica e, dall’altro, che alla morte di Francesco P. la casa paterna era abitata dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], alla quale i figli [OSCURATO:PERSONA] (iunior) e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto chiedere di accedere all’abitazione. Il ricorrente lamenta che , al contrario di quanto sostiene la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] P., dopo la morte del genitore, continuò a vivere per anni con la madre nella casa del padre, sicché tutta la documentazione di Francesco P., alla sua morte, rimase in possesso del figlio [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coeredi non ebbero la possibilità di prenderne visione; 6.1. il motivo è inammissibile;6.2. la doglianza non attiene all’”omesso esame circa un fatto decisivo”secondo l’esatta accezione della locuzione (cfr. punto 4.2.), ma si sostanzia, in maniera non consentita, nella diversa prospettazione dei profili fattuali della controversia, che sono stati insindacabilmente accertatidal giudice di merito; 7. in conclusione, rigettati il primo, il terzo e il quinto motivo, dichiarati inammissibili il secondo, il quarto e il sesto motivo, il ricorso è rigettato; 8. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli onorari di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussiste
Sentenza Cassazione n. 00316/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris